Sentenza del Tribunale di Cassino pubbl. aprile 2024 – 33L
I fatti di causa
Il contratto formale e l’attività concreta
Responsabilità solidale negli appalti. La ricorrente aveva sottoscritto un contratto a progetto con una società nel 2017. Tale contratto era stato più volte prorogato fino al 2019. L’attività lavorativa consisteva in mansioni tipiche dell’operatore di call center outbound. La lavoratrice proponeva ai soggetti contattati telefonicamente la stipula di contratti di telefonia fissa per conto della committente.
L’organizzazione del lavoro
Dall’istruttoria testimoniale emergeva che l’attività si svolgeva presso i locali della committente. I testimoni riferivano che i responsabili della committente esercitavano poteri direttivi e organizzativi. La società formalmente datrice di lavoro rimaneva contumace nel giudizio.
Le domande della lavoratrice
La riqualificazione del rapporto
La ricorrente chiedeva l’accertamento della natura subordinata del rapporto. Invocava l’applicazione dell’art. 2094 c.c. che definisce il prestatore di lavoro subordinato. Chiedeva il riconoscimento dell’inquadramento nel III livello del CCNL Telecomunicazioni.
La responsabilità solidale
La lavoratrice domandava la condanna solidale della committente. Invocava l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003. Tale norma prevede la responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori dell’appaltatore.
Le eccezioni della committente
L’insussistenza del contratto di appalto
La committente si costituiva eccependo l’insussistenza di un contratto di appalto con la società formalmente datrice. Produceva documentazione attestante l’esistenza di un contratto con diversa società. Contestava la propria legittimazione passiva nel giudizio.
La carenza probatoria
La resistente rilevava la carenza probatoria degli elementi fondativi della responsabilità solidale. Evidenziava l’assenza di prova del contratto di appalto. Sottolineava la mancata dimostrazione dell’adibizione della lavoratrice al servizio oggetto dell’appalto.
Il quadro normativo di riferimento
L’abrogazione del contratto a progetto
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’art. 52 del D.Lgs. n. 81/2015 ha abrogato la disciplina del contratto a progetto. L’abrogazione è decorsa dal 25 giugno 2015. Il contratto stipulato nel 2017 non poteva quindi essere validamente qualificato come contratto a progetto.
Le collaborazioni coordinate e continuative
Dal 25 giugno 2015 è possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Tali contratti sono disciplinati dall’art. 409, n. 3, c.p.c.. La collaborazione si intende coordinata quando il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa.
L’applicazione della disciplina del lavoro subordinato
L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Tale applicazione opera quando ricorrono tre requisiti. La prestazione deve essere esclusivamente personale. Deve essere continuativa. Le modalità di esecuzione devono essere organizzate dal committente.
I principi giuridici applicati
La natura della norma sull’etero-organizzazione
Il Giudice ha richiamato la giurisprudenza di legittimità. L’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 costituisce norma di disciplina e non norma di fattispecie. Non introduce un tertium genus tra lavoro autonomo e subordinato. Estende la tutela del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate.
Le esclusioni previste dalla legge
L’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede alcune esclusioni. Tali esclusioni operano per le peculiari esigenze produttive e organizzative di settore. Presuppongono l’esistenza di una specifica regolamentazione collettiva esaustiva. La prova di tale regolamentazione grava sul committente.
L’onere probatorio del lavoratore
Quando viene proposta domanda di accertamento della subordinazione, grava sul lavoratore un duplice onere probatorio. Deve provare la sussistenza del vincolo di subordinazione. Deve anche identificare correttamente il soggetto che ha esercitato i poteri datoriali.
L’istruttoria testimoniale
Le dichiarazioni dei testimoni
I testimoni escussi erano ex colleghi della ricorrente. Hanno confermato lo svolgimento di mansioni di operatore di call center outbound. Hanno riferito che l’attività si svolgeva presso i locali della committente.
L’esercizio dei poteri datoriali
Dalle testimonianze emergeva che i responsabili della committente esercitavano poteri direttivi. I testimoni hanno indicato nominativamente tali responsabili. Hanno riferito che per assenze e permessi dovevano rivolgersi a tali responsabili.
L’incertezza sulla titolarità del rapporto
I testimoni non erano in grado di riferire con certezza la titolarità del rapporto. Non sapevano se i team leader fossero dipendenti della società formalmente datrice o della committente. Tale incertezza è risultata decisiva ai fini della decisione.
La valutazione del Giudice
L’identificazione del datore di lavoro
Il Tribunale ha rilevato che l’effettivo datore di lavoro era la società committente. Tale società non era stata evocata nel giudizio. La società formalmente datrice era rimasta contumace.
L’impossibilità di accertare la subordinazione
Il mancato assolvimento dell’onere probatorio ha impedito l’accoglimento della domanda. La lavoratrice non ha provato la corretta identificazione del soggetto datoriale. Non è sufficiente la mera esistenza di un contratto formale.
L’esclusione della responsabilità solidale
Il Tribunale ha escluso la responsabilità solidale della committente. Tale responsabilità presuppone l’esistenza di un debito nei confronti dell’appaltatore. Nel caso di specie difettava il presupposto applicativo della norma.
La responsabilità solidale negli appalti
Il fondamento normativo
L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 prevede la responsabilità solidale del committente. Tale responsabilità opera per i trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori dell’appaltatore. Si estende anche ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi.
I presupposti della responsabilità
La responsabilità solidale presuppone l’esistenza di un contratto di appalto. Richiede l’esistenza di un debito dell’appaltatore nei confronti del lavoratore. L’onere probatorio grava sul lavoratore che invoca tale responsabilità.
L’onere probatorio del lavoratore
Il lavoratore deve provare l’esistenza del contratto di appalto. Deve dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’appaltatore. Deve provare l’adibizione al servizio oggetto dell’appalto.
Il centro unico di imputazione
La nozione giurisprudenziale
Il Giudice ha richiamato i principi sul centro unico di imputazione. Tale figura ricorre quando tra imprese vi sia una simulazione o preordinazione in frode alla legge. Richiede l’unicità della struttura organizzativa.
I requisiti necessari
Il centro unico di imputazione richiede la stretta connessione funzionale tra le imprese. Presuppone il coordinamento tecnico amministrativo finanziario. Richiede l’utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società.
L’esclusione nel caso di specie
Nel caso esaminato non ricorrevano i presupposti del centro unico di imputazione. Le persone fisiche che rappresentavano la committente svolgevano attività contrattuale nell’esercizio dell’impresa. Non emergevano elementi di simulazione o preordinazione fraudolenta.
La codatorialità
Nozione e i presupposti
La codatorialità si perfeziona quando uno stesso lavoratore presta servizio per due datori di lavoro. La prestazione deve essere tale che non possa distinguersi quale parte sia svolta nell’interesse di ciascun datore. Entrambi i fruitori sono solidalmente responsabili delle obbligazioni.
L’applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato non emergevano elementi di codatorialità. La lavoratrice aveva un contratto formale con una società. L’attività si svolgeva presso altra società. Non era dimostrata l’utilizzazione contemporanea della prestazione.
Le spese di lite
Il principio della soccombenza
Le spese di lite seguono la soccombenza. Il Tribunale ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore della committente costituita. Nulla è stato disposto in favore della società contumace.
La liquidazione delle spese
Il Giudice ha liquidato le spese al valore minimo dello scaglione di riferimento. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sui parametri forensi. Il giudice non può diminuire oltre il 50 per cento i valori medi delle tabelle allegate ai decreti parametrici.
L’importo liquidato
Le spese sono state liquidate in circa euro 3.000. Si aggiungono IVA e CPA come per legge.
I principi di diritto
Primo principio: l’abrogazione del contratto a progetto
Dal 25 giugno 2015 non è più possibile stipulare nuovi contratti di lavoro a progetto. I contratti stipulati successivamente a tale data non possono essere validamente qualificati come contratti a progetto. Si applicano le norme sulle collaborazioni coordinate e continuative.
Secondo principio: l’onere probatorio sulla subordinazione
Quando viene proposta domanda di accertamento della subordinazione, grava sul lavoratore l’onere di provare non solo la sussistenza del vincolo di subordinazione. Deve anche identificare correttamente il soggetto che ha effettivamente esercitato i poteri direttivi, organizzativi e disciplinari tipici del datore di lavoro.
Terzo principio: la responsabilità solidale negli appalti
La responsabilità solidale del committente ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 presuppone necessariamente l’esistenza di un debito nei confronti dell’appaltatore. L’onere probatorio a carico del lavoratore si estende alla dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto evocato in giudizio quale appaltatore.
La massima giurisprudenziale
In tema di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dopo il 25 giugno 2015, qualora venga proposta domanda di accertamento della subordinazione fondata sull’art. 2094 c.c., grava sul lavoratore l’onere di provare non solo la sussistenza del vincolo di subordinazione, ma anche la corretta identificazione del soggetto che ha effettivamente esercitato i poteri direttivi, organizzativi e disciplinari tipici del datore di lavoro, non essendo sufficiente la mera esistenza di un contratto formale con un determinato soggetto giuridico. La responsabilità solidale del committente ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 presuppone necessariamente l’esistenza di un debito nei confronti dell’appaltatore, con conseguente onere probatorio a carico del lavoratore che si estende alla dimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto evocato in giudizio quale appaltatore.
Soccombenza e le spese di giudizio
La domanda è stata integralmente rigettata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della committente costituita. Le spese sono state liquidate in euro 3.000 circa, oltre IVA e CPA come per legge. Nulla è stato disposto per le spese in favore della società contumace.