32L – Collaborazione a progetto e call center

Sentenza del Tribunale di Cagliari pubbl. febbraio 2025 – 32L

Quando le sanzioni amministrative sono illegittime

Introduzione alla vicenda processuale

La sentenza del Tribunale di Cagliari 02/2025 (febbraio 2025) affronta una questione di grande rilevanza pratica nel settore dei call center. Si tratta della legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per presunte violazioni in materia di lavoro subordinato. L’Ispettorato del Lavoro aveva contestato a una società e al suo amministratore violazioni relative al libro unico del lavoro e alle comunicazioni obbligatorie. Le sanzioni ammontavano a euro 25.000 circa.

I fatti della controversia

L’attività ispettiva e le contestazioni

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva avviato accertamenti ispettivi nel 2015. Gli ispettori avevano richiesto l’esibizione di documenti e condotto accessi presso la sede operativa della società. L’attività aziendale consisteva nella gestione di un call center. La società aveva stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con una serie di operatori telefonici.

Le violazioni contestate

Primo rilievo

L’Amministrazione aveva contestato molteplici violazioni. In primo luogo, l’omessa o infedele registrazione dei dati nel libro unico del lavoro. Gli ispettori ritenevano mancanti le indicazioni relative a qualifica, livello, retribuzione base e anzianità di servizio. Inoltre, contestavano l’assenza del calendario delle presenze con l’indicazione delle ore di lavoro effettuate.

Secondo rilievo

In secondo luogo, l’Ispettorato aveva contestato l’omessa consegna della lettera di assunzione ai lavoratori. La comunicazione avrebbe dovuto contenere l’esatta indicazione del livello, delle mansioni e della qualifica. Inoltre, era stata contestata l’omessa indicazione nella comunicazione di assunzione della qualifica professionale e del trattamento economico applicato.

La tesi dell’Amministrazione

L’Ispettorato fondava le proprie contestazioni su un presupposto fondamentale. Secondo gli ispettori, i contratti di collaborazione a progetto erano fittizi. In realtà, i rapporti si sarebbero svolti con le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato.

Assenza di progetto

L’Amministrazione contestava innanzitutto l’assenza di un valido progetto specifico. Il progetto enunciato nei contratti non sarebbe stato collegato a un determinato risultato finale. Inoltre, coinciderebbe integralmente con l’oggetto sociale del committente.

Presenza di subordinazione

In secondo luogo, gli ispettori rilevavano elementi di subordinazione nell’esecuzione dei rapporti. I collaboratori sarebbero stati soggetti a vincoli di orario. Avrebbero dovuto osservare fasce orarie prestabilite. Inoltre, sarebbero stati sottoposti al potere direttivo e di controllo dell’amministratore e dei team leader.

Le difese della società opponente

L’eccezione sulla normativa speciale per i call center

La società e il suo amministratore hanno proposto opposizione alle ordinanze-ingiunzione. La difesa si è articolata su più profili. In primo luogo, hanno eccepito l’applicabilità della normativa speciale per i call center outbound.

L’art. 24 bis, comma 7, della legge n. 134 del 2012 prevede una disciplina particolare. Per le attività di call center outbound non è richiesto uno specifico progetto. È sufficiente la pattuizione di corrispettivi conformi alla contrattazione collettiva nazionale.

La genuinità delle collaborazioni

Gli opponenti hanno sostenuto la genuinità delle collaborazioni. I collaboratori avrebbero prestato la loro attività in piena autonomia. Non sarebbero stati soggetti ad alcun vincolo di subordinazione. Non avrebbero dovuto osservare orari di lavoro prestabiliti.

I collaboratori sarebbero stati liberi di organizzare autonomamente la propria attività. Non avrebbero ricevuto ordini o direttive dal committente. Controlli serrati: non ne erano sottoposti. Non avrebbero dovuto giustificare le assenze.

La conformità alla contrattazione collettiva

La difesa ha evidenziato un elemento decisivo. Tutti i contratti di collaborazione contenevano un’espressa pattuizione. Il compenso era parametrato all’Accordo collettivo per la disciplina delle collaborazioni a progetto nelle attività di call center outbound. L’accordo era stato stipulato il nel 2013 con riferimento al CCNL TLC.

L’istruttoria dibattimentale

Le prove testimoniali

Il Tribunale ha disposto l’ammissione di prove testimoniali. Sono stati escussi numerosi ex collaboratori. Le loro dichiarazioni hanno assunto un rilievo centrale nella decisione.

Testimonianze

La maggior parte dei testi ha confermato l’autonomia dei collaboratori. I lavoratori potevano scegliere quando lavorare. Non erano soggetti a vincoli di orario rigidi. Potevano assentarsi liberamente previa semplice comunicazione al coordinatore.

I collaboratori non dovevano chiedere autorizzazioni per le assenze. Non dovevano giustificare le assenze. Non erano sottoposti a sanzioni disciplinari. La retribuzione era variabile e non costante.

Le contraddizioni probatorie

Tuttavia, sono emerse alcune contraddizioni. Due testimoni hanno reso dichiarazioni parzialmente difformi. Una teste ha riferito che gli orari venivano stabiliti dalla responsabile. Un altro teste ha dichiarato che per le pause occorreva chiedere autorizzazione.

Contraddizioni

Inoltre, sono emerse contraddizioni tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e quelle rese in giudizio. Alcuni lavoratori avevano inizialmente riferito di turni prestabiliti e controlli. Successivamente, in sede dibattimentale, hanno ridimensionato tali affermazioni.

La decisione del Tribunale

Il quadro normativo di riferimento

Il Giudice ha ricostruito il quadro normativo applicabile. Per i contratti di collaborazione a progetto nel settore dei call center outbound vige una disciplina speciale. L’art. 24 bis, comma 7, della legge n. 134 del 2012 ha escluso l’applicabilità delle norme introdotte dalla Riforma Fornero.

Attività outbound

Per le attività outbound non è richiesto uno specifico progetto. È sufficiente che il corrispettivo sia definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Il Ministero del Lavoro ha confermato tale interpretazione con la circolare n. 14 del 2 aprile 2013.

I requisiti di validità formale

Il Tribunale ha ritenuto che la società avesse dimostrato la sussistenza dei requisiti formali. Tutti i contratti contenevano l’espressa pattuizione di un compenso conforme alla contrattazione collettiva. Tale pattuizione costituisce elemento essenziale di validità.

La normativa richiede la “pattuizione” di corrispettivi conformi. Non richiede anche la dimostrazione dell’effettiva corresponsione. L’eventuale incongruenza tra quanto pattuito e quanto corrisposto deve essere provata dall’Amministrazione.

Nel caso di specie, l’Amministrazione non ha fornito tale prova. Si è limitata a eccepire la difficoltà di verifica. Inoltre, dalle dichiarazioni dei lavoratori non è emersa alcuna contestazione sui compensi percepiti.

L’onere probatorio sulla subordinazione

Dimostrata la validità formale dei contratti, grava sull’Amministrazione un onere probatorio specifico. Deve provare la mancanza di autonomia nel concreto svolgimento dei rapporti. Deve dimostrare la sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione.

Il Tribunale ha richiamato il consolidato insegnamento della Suprema Corte. L’elemento distintivo del lavoro subordinato è la subordinazione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare. Tale subordinazione si manifesta in direttive sulle modalità di svolgimento delle mansioni. Si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore.

La valutazione delle risultanze istruttorie

Il Giudice ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse assolto l’onere probatorio. Le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provata in modo univoco la subordinazione. Le prove raccolte sono fortemente equivoche e contraddittorie.

Testimonianze dei lavoratori

La maggioranza dei lavoratori escussi ha confermato l’autonomia organizzativa. I collaboratori potevano scegliere quando lavorare. In modo particolare i lavoratori non erano:

-soggetti a controlli serrati

-non dovevano giustificare le assenze

-non erano sottoposti a potere disciplinare

Le dichiarazioni difformi di due testimoni non sono sufficienti. Tali dichiarazioni riguardano solo aspetti marginali. Non dimostrano l’esercizio penetrante dei poteri datoriali tipici della subordinazione.

Le contraddizioni tra sede ispettiva e giudizio

Il Tribunale ha evidenziato un elemento significativo. Molti lavoratori hanno reso dichiarazioni diverse in sede ispettiva rispetto al giudizio. In sede ispettiva alcuni avevano riferito di turni prestabiliti e controlli. In giudizio hanno invece confermato l’autonomia organizzativa.

Insufficienza della prova

Tale contraddittorietà rende la prova insufficiente. L’art. 22, comma 12, della legge n. 689 del 1981 richiede uno standard probatorio rigoroso. Le risultanze equivoche e contraddittorie non sono sufficienti per affermare la responsabilità amministrativa.

Il rinnovo dei contratti

L’Amministrazione aveva contestato anche il rinnovo dei contratti a progetto. I contratti venivano rinnovati con contenuto identico al precedente. Secondo gli ispettori, ciò costituirebbe indizio di illegittimità.

Il Tribunale ha ritenuto tale circostanza non decisiva. Il rinnovo costituisce un mero indizio. Non costituisce prova della subordinazione. Inoltre, la durata complessiva dei rapporti era inferiore a 24 mesi. Tale durata è compatibile con la collaborazione a progetto.

I principi di diritto affermati

La disciplina speciale per i call center outbound

La sentenza conferma un principio fondamentale. Per le attività di call center outbound vige una disciplina speciale. L’art. 24 bis, comma 7, della legge n. 134 del 2012 consente la stipulazione di contratti di collaborazione senza progetto specifico.

È sufficiente la pattuizione di corrispettivi conformi alla contrattazione collettiva nazionale. Tale pattuizione costituisce requisito di validità formale del contratto. La sua dimostrazione grava sul committente.

L’onere probatorio dell’Amministrazione

Dimostrata la validità formale, l’onere probatorio si inverte. Grava sull’Amministrazione la prova della subordinazione di fatto. Deve dimostrare che il rapporto si è svolto con le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato.

Tale prova deve essere univoca e non equivoca. Risultanze contraddittorie sono insufficienti. Lo standard probatorio richiesto dall’art. 22, comma 12, della legge n. 689 del 1981 è rigoroso.

Gli elementi della subordinazione

La subordinazione si manifesta attraverso elementi specifici. Il lavoratore deve essere assoggettato al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore. Tale potere si concretizza in direttive sulle modalità di svolgimento delle mansioni.

Nel settore dei call center, costituiscono indici di subordinazione elementi precisi. L’obbligo di rispettare turni rigidi prestabiliti. L’impossibilità di scegliere autonomamente quando lavorare. L’obbligo di giustificare assenze e ritardi. La sottoposizione a controlli pervasivi e continuativi. L’esercizio di potere disciplinare.

L’autonomia del collaboratore

Per contro, l’autonomia del collaboratore si manifesta in elementi opposti. Il collaboratore deve poter scegliere unilateralmente quando prestare l’attività. Deve poter determinare discrezionalmente la quantità di prestazione da eseguire. Non deve necessitare di autorizzazioni preventive.

L’assenza non deve mai essere giustificata. La presenza non può mai essere imposta. Il collaboratore deve raggiungere un risultato, non mettere a disposizione energie lavorative per un tempo determinato.

Il confronto con la giurisprudenza

Gli orientamenti della Corte di Cassazione

La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato. La Cassazione civile, ordinanza n. 34885 del 30 dicembre 2025, ha ribadito principi analoghi.

La valutazione sulla sussistenza della subordinazione costituisce accertamento di fatto. Il sindacato di legittimità è limitato. La mera possibilità formale di scegliere se prestare attività non esclude la subordinazione. Occorre verificare se le condizioni contrattuali consentano un’effettiva autodeterminazione.

Le decisioni dei giudici di merito

I giudici di merito hanno assunto orientamenti non sempre uniformi. Alcune decisioni hanno ritenuto sufficiente la presenza di elementi organizzativi per configurare subordinazione. Altre hanno richiesto la prova dell’esercizio penetrante dei poteri datoriali.

Tribunale di Cagliari

La sentenza del Tribunale lavoro di Cagliari n. 714 del 16 maggio 2024 ha accertato la subordinazione. Nel caso esaminato, i collaboratori lavoravano con orari vincolati a fasce predefinite. Utilizzavano esclusivamente strumenti aziendali. Seguivano script predeterminati. Erano sottoposti a controllo continuo da parte di team leader.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

La sentenza del Tribunale lavoro di Santa Maria Capua Vetere n. 1451 del 5 giugno 2024 ha invece rigettato la domanda di riqualificazione. Le risultanze probatorie non avevano fornito riscontro agli elementi dedotti. Avevano confermato modalità compatibili con l’autonomia organizzativa.

La specificità del progetto

Un profilo distinto riguarda la specificità del progetto. La Corte d’appello lavoro di Cagliari, sentenza n. 45 del 19 aprile 2024, ha affrontato tale questione.

Il requisito di specificità impone che l’attività non coincida integralmente con l’ordinaria attività aziendale. La mera suddivisione dell’attività in singole campagne non soddisfa il requisito. Il difetto di specificità determina la conversione in lavoro subordinato.

Tuttavia, tale principio non si applica alle attività di call center outbound. Per tali attività vige la disciplina speciale dell’art. 24 bis, comma 7, della legge n. 134 del 2012. Non è richiesto uno specifico progetto.

Le implicazioni pratiche della decisione

La tutela delle imprese di call center

La sentenza offre importanti indicazioni operative per le imprese del settore. Per le attività di call center outbound è possibile utilizzare contratti di collaborazione. Non è necessario predisporre progetti specifici.

Requisiti formali

È però indispensabile rispettare alcuni requisiti formali. Il contratto deve contenere l’espressa pattuizione di corrispettivi conformi alla contrattazione collettiva. Deve fare riferimento all’accordo collettivo applicabile.

Le modalità di svolgimento del rapporto

Altrettanto importante è garantire l’effettiva autonomia dei collaboratori. I collaboratori devono poter scegliere liberamente quando prestare l’attività. Non devono essere soggetti a turni rigidi prestabiliti.

Le assenze non devono richiedere autorizzazioni preventive. Non devono essere giustificate. I collaboratori non devono essere sottoposti a controlli pervasivi. Non deve essere esercitato potere disciplinare.

L’onere documentale

Le imprese devono prestare particolare attenzione alla documentazione. È opportuno conservare evidenze dell’autonomia organizzativa dei collaboratori. Ad esempio, comunicazioni in cui i collaboratori indicano liberamente la propria disponibilità.

È utile documentare l’assenza di vincoli di orario. Può essere opportuno prevedere sistemi di accesso flessibili. La retribuzione dovrebbe essere parametrata ai risultati, non al tempo di presenza.

La gestione delle verifiche ispettive

In caso di verifica ispettiva, è fondamentale fornire adeguata documentazione. Occorre dimostrare la pattuizione di corrispettivi conformi alla contrattazione collettiva. È opportuno evidenziare le modalità di svolgimento del rapporto.

Le dichiarazioni dei collaboratori assumono rilievo decisivo. È importante che i collaboratori siano consapevoli delle caratteristiche del rapporto. Devono poter confermare l’autonomia organizzativa di cui godono.

La massima giurisprudenziale

In tema di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nel settore dei call center outbound, l’art. 24 bis, comma 7, della legge n. 134 del 2012 consente la stipulazione di contratti senza la necessità di predisporre uno specifico progetto, purché sia pattuito un corrispettivo non inferiore a quanto definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

Corrispettivi

La pattuizione di corrispettivi conformi alla contrattazione collettiva costituisce requisito di validità formale del contratto, la cui dimostrazione grava sul committente, mentre l’eventuale incongruenza tra quanto pattuito e quanto effettivamente corrisposto deve essere provata dall’Amministrazione. Dimostrata la sussistenza dei requisiti formali di validità del contratto di collaborazione, grava sull’Amministrazione che contesti la natura subordinata del rapporto l’onere di provare in modo univoco che in sede di esecuzione il rapporto si sia svolto con le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, quali la subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Risultanze istruttorie

Risultanze istruttorie equivoche e contraddittorie sono insufficienti, ai sensi dell’art. 22, comma 12, della legge n. 689 del 1981, per affermare la responsabilità in ordine alle violazioni amministrative conseguenti alla riqualificazione del rapporto.

La soccombenza e le spese di giudizio

Il Tribunale ha accolto integralmente l’opposizione. Ha annullato entrambe le ordinanze-ingiunzione emesse dall’Ispettorato del Lavoro. La società e il suo amministratore sono stati quindi prosciolti dalle sanzioni contestate.

Spese processuali

Quanto alle spese processuali, il Giudice ha disposto l’integrale compensazione. Normalmente, le spese seguono la soccombenza. La parte vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti ragioni per derogare a tale principio. Ha considerato che alcune imprecisioni nelle dichiarazioni rese dai collaboratori in sede ispettiva avevano ragionevolmente indotto l’Amministrazione a ritenere sussistenti gli illeciti. L’irrogazione delle sanzioni era quindi apparsa un atto dovuto.

Compensazione

Tale motivazione evidenzia un aspetto importante. La compensazione delle spese non costituisce una censura all’operato dell’Amministrazione. Riconosce che le contestazioni mosse avevano una base oggettiva. Solo l’approfondimento istruttorio ha consentito di escludere la sussistenza delle violazioni.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Cagliari 02/2025 (febbraio 2025) offre importanti chiarimenti sulla disciplina dei contratti di collaborazione nel settore dei call center. Conferma l’applicabilità della normativa speciale per le attività outbound. Ribadisce che non è richiesto uno specifico progetto.

Autonomia dei collaboratori

Tuttavia, evidenzia l’importanza di garantire l’effettiva autonomia dei collaboratori. La validità formale del contratto non è sufficiente. Occorre che le modalità concrete di svolgimento del rapporto siano coerenti con la natura autonoma della collaborazione.

Onere probatorio

La decisione sottolinea inoltre il rigoroso onere probatorio gravante sull’Amministrazione. Per contestare la genuinità delle collaborazioni non bastano elementi generici. Occorre dimostrare in modo univoco l’esercizio dei poteri tipici del lavoro subordinato.

Le imprese del settore devono prestare particolare attenzione a tali aspetti. Devono curare sia la corretta formalizzazione dei contratti sia le concrete modalità organizzative. Solo così potranno evitare contestazioni e sanzioni amministrative.