31L – Collaborazione coordinata o lavoro subordinato?

Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno pubbl. gennaio 2025 – 31L

Introduzione alla vicenda giudiziaria

La distinzione tra lavoro subordinato e collaborazione coordinata rappresenta una questione centrale nel diritto del lavoro italiano. La sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno 01/2025 affronta questa tematica con particolare riferimento al settore dei call center.

I fatti della controversia

Il rapporto di lavoro contestato

Un lavoratore aveva sottoscritto con una società una serie di contratti denominati collaborazione coordinata e continuativa. Il rapporto si era protratto dal novembre 2016 al luglio 2020.

L’attività svolta riguardava la gestione informatica e il supporto tecnico per un call center. Il lavoratore si occupava della gestione del software di sistema utilizzato dagli operatori telefonici.

Le mansioni effettivamente svolte

Il lavoratore svolgeva attività di consulenza e assistenza informatica. Nello specifico, gestiva il database dei potenziali clienti da contattare telefonicamente.

Si occupava di rendere compatibili le liste telefoniche per il caricamento nel programma. Elaborava i dati tramite Excel e li filtrava secondo le esigenze aziendali.

Segue – mansioni svolte

Doveva monitorare costantemente il flusso delle telefonate. L’obiettivo era evitare interruzioni nell’attività degli operatori telefonici.

Gestiva inoltre il portale aziendale e i domini. Si occupava del processo di compliance aziendale e della pubblicazione di annunci web.

Le modalità di svolgimento della prestazione

Il lavoratore doveva rispettare un orario di lavoro rigido e predeterminato. L’orario era dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Il sabato lavorava dalle ore 9:00 alle ore 12:00 quando richiesto per esigenze particolari. La domenica era giorno di riposo.

Aveva diritto a quindici minuti di pausa ogni due ore di attività. Sul rispetto delle pause vigilavano i responsabili aziendali.

Il sistema di autorizzazioni

Per ottenere ferie, permessi o periodi di malattia doveva presentare richiesta orale o via email. La società si riservava unilateralmente la facoltà di concedere o meno le assenze.

Gli strumenti di lavoro erano forniti dalla società. Computer, scrivania, sedia e telefono erano messi a disposizione dall’azienda.

La retribuzione e le direttive

Il lavoratore percepiva una retribuzione fissa mensile pari a 1.500 euro circa. Non vi era alcuna variabilità legata al raggiungimento di obiettivi specifici.

Riceveva direttive specifiche e scadenzate tramite comunicazioni email. Le direttive riguardavano operazioni precise da eseguire entro termini prestabiliti.

Le domande del ricorrente

La riqualificazione del rapporto

Il lavoratore ha chiesto di accertare l’illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata. Ha domandato la dichiarazione dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ha richiesto l’inquadramento al quarto livello del CCNL Commercio. In subordine, ha chiesto l’inquadramento in altro livello contrattuale ritenuto di giustizia.

La regolarizzazione contributiva

Il lavoratore ha domandato la condanna della società alla regolarizzazione contributiva e previdenziale. Ha chiesto il versamento dei contributi agli enti preposti per l’intero periodo del rapporto.

La costituzione delle parti

Contumacia della società

La società, benché regolarmente citata in giudizio, non si è costituita. È stata pertanto dichiarata contumace dal Giudice.

L’intervento dell’ente previdenziale

L’istituto previdenziale si è costituito in giudizio. Ha chiesto la condanna della società alla regolarizzazione contributiva nel rispetto dei termini prescrizionali di legge.

Il quadro normativo di riferimento

La definizione di lavoro subordinato

L’articolo 2094 del codice civile definisce il prestatore di lavoro subordinato. È tale chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa.

La prestazione deve avvenire alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Questi elementi caratterizzano la subordinazione rispetto all’autonomia.

La collaborazione coordinata e continuativa

L’articolo 409 numero 3 del codice di procedura civile disciplina le collaborazioni coordinate e continuative. Ricomprende i rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione continuativa e coordinata.

La prestazione deve essere prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa.

Le argomentazioni del Giudice

L’irrilevanza del nomen iuris

Il Giudice ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il nomen iuris non ha rilievo decisivo. L’auto-qualificazione delle parti costituisce un elemento prevalentemente indiziario.

Non pregiudica l’accertamento della sussistenza della subordinazione nel concreto svolgimento del rapporto. Occorre indagare la natura sostanziale della prestazione lavorativa.

Gli indici rivelatori della subordinazione

Il Giudice ha individuato gli indici rivelatori della natura subordinata del rapporto. La previsione di un compenso fisso costituisce un primo elemento significativo.

Un orario di lavoro stabile e continuativo rappresenta un ulteriore indice. Il carattere delle mansioni e il collegamento tecnico con le esigenze aziendali completano il quadro.

Potere direttivo e organizzativo

Il potere gerarchico e direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale. Deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa.

Il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento. Deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

L’analisi delle prove documentali

Il Giudice ha esaminato le numerose comunicazioni email prodotte dal ricorrente. Queste contenevano direttive specifiche impartite dai responsabili aziendali.

Le direttive riguardavano operazioni precise come la copia di contratti. Includevano verifiche e azioni informatiche con scadenze determinate.

Mostravano perfettamente il potere direttivo del datore di lavoro. Le comunicazioni erano scadenzate e non lasciavano margini di autonomia.

Le risultanze istruttorie

Il Giudice ha valorizzato le testimonianze acquisite nel corso del processo. I testimoni hanno confermato il controllo sui quindici minuti di pausa.

Hanno attestato l’obbligo di richiedere autorizzazione per ferie e permessi. Gli ordini erano impartiti specificamente dai responsabili aziendali.

Il lavoratore doveva trascrivere le attività svolte in un report. In caso di contestazioni veniva convocato in sala riunioni per rendere giustificazioni.

L’incompatibilità con l’autonomia

Il Giudice ha rilevato che la prestazione lavorativa era svolta con modalità incompatibili con l’autonomia gestionale. I documenti e l’istruttoria evidenziavano la completa sottoposizione al potere organizzativo del datore.

Le direttive erano impartite quotidianamente sull’attività da eseguire. Il lavoratore non aveva possibilità di discuterle o rifiutarle.

L’assenza del progetto

Il Giudice ha rilevato la totale assenza di un progetto oggettivamente riscontrabile. Non emergeva quale fosse il risultato finale cui tendeva il contratto.

Le attività indicate potevano durare indefinitamente. Il contratto poteva essere rinnovato per anni senza che si potesse stabilire il raggiungimento del progetto.

Non era possibile determinare se il progetto si fosse realizzato. Non si poteva nemmeno verificare se ciò fosse accaduto in tempi più brevi rispetto a quelli contrattuali.

La determinazione dell’inquadramento

Il procedimento trifasico

Il Giudice ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale sul procedimento trifasico. La determinazione dell’inquadramento si sviluppa in tre fasi successive.

La prima fase

Consiste nell’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte.

La seconda fase

Consiste nell’individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo.

La terza fase

Comporta il raffronto tra i risultati delle prime due indagini.

Solo attraverso questo procedimento si giunge al corretto inquadramento.

L’accertamento delle mansioni

Il Giudice ha accertato che il lavoratore svolgeva attività di consulenza e assistenza informatica. Inseriva i nominativi nel sistema che poi dovevano essere chiamati dagli operatori.

Gestiva il software di sistema e le liste telefoniche. Si occupava della parte informatica della società nel settore delle telecomunicazioni.

L’applicazione del CCNL Commercio

Il Giudice ha esaminato l’articolo 113 del CCNL Commercio. Appartengono al quarto livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita.

Rientrano in tale livello anche i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche. Tra questi figura il controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati.

Il settore delle telecomunicazioni è espressamente ricompreso. Il raffronto tra le mansioni svolte e la declaratoria contrattuale ha condotto all’inquadramento al quarto livello.

La giurisprudenza richiamata

I principi della Cassazione

Il Giudice ha richiamato:

Primo

La Cassazione numero 19583 del 2021 sull’irrilevanza del nomen iuris. L’auto qualificazione non pregiudica l’accertamento della subordinazione nel concreto svolgimento del rapporto.

Secondo

Ha citato la Cassazione numero 8364 del 2014 sulla sottoposizione al potere organizzativo. Le direttive quotidiane senza possibilità di rifiuto integrano subordinazione.

Terzo

Ha richiamato l’Ordinanza della Cassazione numero 29640 del 2018 sul contratto a progetto. Il progetto deve essere funzionalmente ricollegato a un determinato risultato finale.

Quarto

Ha citato l’Ordinanza della Cassazione numero 30580 del 2019 sul procedimento trifasico. L’inquadramento si sviluppa attraverso accertamento, individuazione e raffronto.

La giurisprudenza di merito

Il Tribunale ha fatto riferimento a precedenti analoghi dello stesso ufficio giudiziario. La sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno numero 53 del 2025 ha affrontato fattispecie simili.

Anche la sentenza numero 52 del 2025 ha riqualificato contratti di collaborazione nel settore call center. I principi applicati sono stati i medesimi.

La sentenza numero 51 del 2025 ha confermato l’orientamento sulla rilevanza degli indici di subordinazione. Orario fisso, retribuzione fissa e direttive specifiche integrano lavoro subordinato.

La decisione del Tribunale

L’accoglimento del ricorso

Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso del lavoratore. Ha dichiarato l’illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata intercorsi tra le parti.

Ha accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il rapporto è stato riconosciuto dal novembre 2016 al luglio 2020.

L’inquadramento contrattuale

Il Giudice ha riconosciuto l’inquadramento al quarto livello del CCNL Commercio. L’inquadramento decorre sin dall’inizio del rapporto.

Le mansioni svolte richiedevano specifiche conoscenze tecniche nel settore delle telecomunicazioni. Rientravano pienamente nella declaratoria del quarto livello.

La regolarizzazione contributiva

Il Tribunale ha condannato la società alla regolarizzazione contributiva e previdenziale. L’obbligo riguarda il periodo dal 2017 sino alla cessazione del rapporto.

Per l’anno 2016 è stata riconosciuta l’avvenuta prescrizione del credito contributivo. La prescrizione quinquennale aveva prodotto i suoi effetti.

La condanna include rivalutazione monetaria e interessi. Decorrono dalla data indicata fino al saldo effettivo.

I principi di diritto affermati

La prevalenza della sostanza sulla forma

Il primo principio affermato riguarda la prevalenza della sostanza sulla forma contrattuale. Il nomen iuris attribuito dalle parti non vincola il Giudice.

Occorre verificare le modalità concrete di svolgimento della prestazione lavorativa. La qualificazione formale cede di fronte alla realtà fattuale del rapporto.

Gli indici sintomatici della subordinazione

Il secondo principio concerne gli indici rivelatori della subordinazione. Compenso fisso, orario stabile e continuativo caratterizzano il lavoro subordinato.

Il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra prestazione ed esigenze aziendali è determinante. L’inserimento nell’organizzazione aziendale completa il quadro.

Il potere direttivo qualificato

Il terzo principio riguarda la natura del potere direttivo. Non bastano semplici direttive di carattere generale compatibili con altri rapporti.

Occorrono ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione. Il potere deve manifestarsi con continuità e specificità.

L’inserimento organizzativo

Il quarto principio concerne il potere organizzativo. Non è sufficiente un semplice coordinamento compatibile con altri rapporti.

Deve emergere un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale. L’integrazione nella struttura produttiva è elemento qualificante.

La necessità del progetto

Il quinto principio riguarda il contratto a progetto. Deve esistere un progetto oggettivamente riscontrabile e dotato di oggettiva fisionomia.

Il progetto deve tendere a un risultato finale determinato. Non può consistere in attività che potrebbero durare indefinitamente.

Deve essere possibile stabilire se e quando il progetto si sia realizzato. L’assenza di questi elementi rende illegittima la qualificazione come collaborazione.

Il procedimento di inquadramento

Il sesto principio concerne la determinazione dell’inquadramento contrattuale. Si sviluppa attraverso un procedimento logico giuridico trifasico.

Accertamento delle mansioni, individuazione delle qualifiche e raffronto costituiscono le tre fasi. Solo attraverso questo iter si giunge al corretto inquadramento.

L’analisi critica della decisione

La valutazione delle prove

Il Tribunale ha fondato la decisione su solide prove documentali e testimoniali. Le email prodotte dimostravano inequivocabilmente il potere direttivo.

Le testimonianze hanno confermato tutti gli elementi della subordinazione. Orario, pause, autorizzazioni e direttive erano pienamente provati.

L’assenza di autonomia

Elemento centrale della decisione è stata la totale assenza di autonomia organizzativa. Il lavoratore non poteva decidere quando, come e dove lavorare.

Non aveva margini di discrezionalità nell’esecuzione delle mansioni. Ogni aspetto era eterodiretto e eterorganizzato.

La mancanza del progetto

Particolarmente significativa è stata la rilevazione dell’assenza di un vero progetto. I contratti non indicavano alcun risultato finale da raggiungere.

Le attività descritte erano generiche e potenzialmente infinite. Non vi era alcun termine naturale di conclusione del progetto.

Le conseguenze della riqualificazione

Gli effetti sul rapporto di lavoro

La riqualificazione comporta l’applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato. Il lavoratore ha diritto a tutti gli istituti previsti dal CCNL.

Ferie, permessi, malattia e tredicesima spettano secondo le regole del lavoro dipendente. Il trattamento economico deve essere quello del quarto livello.

Gli obblighi contributivi

La società è tenuta a versare i contributi previdenziali e assistenziali. L’obbligo riguarda sia la quota a carico del datore sia quella a carico del lavoratore.

I contributi devono essere versati con rivalutazione e interessi. La prescrizione quinquennale ha fatto salvo solo il periodo dal 2017.

Le sanzioni per omissione contributiva

L’omesso versamento dei contributi espone a sanzioni civili. L’ente previdenziale può procedere al recupero con maggiorazioni.

Il lavoratore può subire pregiudizi sul trattamento pensionistico futuro. La regolarizzazione è quindi essenziale per tutelare i diritti previdenziali.

Soccombenza e le spese

La condanna alle spese

Il Tribunale ha condannato la società resistente al pagamento delle spese di giudizio. Le spese seguono la soccombenza secondo il principio generale.

In favore del lavoratore sono state liquidate spese per 2.000 euro. La liquidazione tiene conto della complessità della causa.

Le spese in favore dell’ente previdenziale

In favore dell’ente previdenziale sono state liquidate spese per 1.500 euro circa. La liquidazione è proporzionata all’attività difensiva svolta.

La massima giurisprudenziale

Formulazione della massima

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o come collaborazione coordinata e continuativa non assume rilievo decisivo il nomen iuris attribuito dalle parti al contratto.

Costituiscono indici rivelatori della natura subordinata la previsione di un compenso fisso, un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni.

Il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali completa il quadro degli indici.

Potere direttivo

Il potere gerarchico e direttivo deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa. Il potere organizzativo deve manifestarsi in un effettivo inserimento nell’organizzazione aziendale.

Assenza del progetto

La totale assenza di un progetto oggettivamente riscontrabile e dotato di oggettiva fisionomia è incompatibile con la qualificazione come collaborazione coordinata. Risulta illegittima quando le attività potrebbero durare indefinitamente senza possibilità di stabilire il raggiungimento del progetto.

Riflessioni conclusive

L’importanza della sentenza

La sentenza rappresenta un importante contributo nella giurisprudenza di merito. Ribadisce principi consolidati applicandoli a una fattispecie concreta.

Offre criteri chiari per distinguere subordinazione e autonomia. Costituisce un precedente significativo per controversie analoghe.

La tutela dei lavoratori

La decisione rafforza la tutela dei lavoratori contro forme elusive di subordinazione. Contrasta l’uso improprio di schemi contrattuali formalmente autonomi.

Garantisce l’applicazione della disciplina protettiva del lavoro subordinato. Assicura i diritti previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

Le implicazioni per le imprese

La sentenza impone alle imprese particolare attenzione nella scelta degli schemi contrattuali. L’utilizzo di collaborazioni coordinate richiede effettiva autonomia del collaboratore.

Deve esistere un vero progetto con risultato finale determinato. L’assenza di questi elementi espone al rischio di riqualificazione.

La regolarizzazione contributiva

La condanna alla regolarizzazione contributiva ha effetti economici rilevanti. Le imprese devono versare contributi arretrati con rivalutazione e interessi.

La prescrizione quinquennale limita parzialmente l’esposizione. Tuttavia i costi possono essere significativi per rapporti di lunga durata.

Le prospettive future

La giurisprudenza continua a vigilare sull’uso corretto degli istituti contrattuali. La distinzione tra subordinazione e autonomia resta centrale.

Le imprese devono conformare le prassi ai principi giurisprudenziali consolidati. Solo così possono evitare contenziosi e sanzioni.

La sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno 01/2025 si inserisce in questo quadro. Offre indicazioni chiare e operative per la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro.