34L – Collaborazioni etero-organizzate: tutela del lavoro

Sentenza della Corte d’Appello di Firenze pubbl. gennaio 2025 – 34L

Introduzione alla vicenda

La sentenza della Corte d’Appello di Firenze 01/2025 affronta una questione di grande rilevanza nel diritto del lavoro contemporaneo. Si tratta della qualificazione giuridica dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore dell’assistenza socio-sanitaria domiciliare. La pronuncia interviene su un ricorso proposto da una cooperativa sociale contro una sentenza del Tribunale che aveva confermato sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro.

Verbale accertativo

La vicenda trae origine da un verbale ispettivo che aveva accertato l’utilizzo di collaboratori coordinati e continuativi per servizi di assistenza domiciliare. L’Ispettorato del Lavoro aveva ritenuto applicabile la disciplina del lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2015. La cooperativa si era opposta all’ordinanza ingiunzione sostenendo la genuinità dei rapporti di collaborazione autonoma.

I fatti della controversia

Nel corso dell’anno 2017, l’Ispettorato del Lavoro aveva effettuato un accertamento presso una cooperativa sociale operante nel settore dell’assistenza domiciliare. La cooperativa era consorziata con un consorzio di cooperative sociali e svolgeva attività di intermediazione tra privati e personale qualificato.

Dipendenti e collaboratori

Inoltre, la cooperativa prestava direttamente servizi di assistenza domiciliare utilizzando sia dipendenti che collaboratori. Gli ispettori avevano rilevato che la cooperativa impiegava quattro dipendenti a tempo parziale e numerosi collaboratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Collaboratori iscritti all’albo

Il verbale distingueva tra collaboratori iscritti agli albi professionali e collaboratori privi di iscrizione. Per i primi, l’articolo 61 comma 3 del decreto legislativo 276 del 2003 escludeva la necessità di un progetto specifico.

Collaboratori non iscritti all’albo

Per i secondi, invece, gli ispettori avevano accertato modalità di svolgimento della prestazione ritenute incompatibili con l’autonomia. In particolare, il verbale evidenziava che la cooperativa concordava con i clienti i protocolli assistenziali. Successivamente, selezionava i collaboratori e affidava loro l’esecuzione dei servizi presso i domicili o le strutture indicate. I collaboratori dovevano compilare schede presenze per il calcolo del compenso mensile. In caso di impedimento, dovevano avvisare la cooperativa che provvedeva alla sostituzione. Gli ispettori concludevano che i servizi erano prestazioni continuative e personali organizzate dalla cooperativa anche quanto ai tempi e ai luoghi.

Le contestazioni amministrative

A seguito del verbale ispettivo, l’Ispettorato aveva emesso un’ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative complessive pari a circa euro 9.000. Le sanzioni riguardavano quindici rapporti di collaborazione stipulati negli anni 2016 e 2017. La cooperativa e la sua legale rappresentante erano state indicate rispettivamente come trasgressore e obbligata in solido.

Ordinanza ingiunzione

L’ordinanza applicava la disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione ritenuti etero-organizzati. La cooperativa aveva proposto opposizione davanti al Tribunale. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione con sentenza pubblicata nel marzo 2024.

Motivazione del Tribunale

La motivazione si fondava sull’assenza di un progetto specifico nei contratti di collaborazione. Il Tribunale riteneva operante la presunzione assoluta di subordinazione prevista dall’articolo 69 comma 1 del decreto legislativo 276 del 2003. La cooperativa aveva quindi proposto appello alla Corte d’Appello di Firenze.

L’appello

L’appello articolava quattro motivi di impugnazione. Primo motivo: denunciava la falsa applicazione della disciplina del contratto a progetto ormai abrogato. Secondo motivo: contestava l’insussistenza dell’etero-organizzazione e rivendicava l’autonomia dei collaboratori. Terzo motivo: negava la sussistenza del potere direttivo e degli indici di subordinazione. Quarto motivo: chiedeva la compensazione delle spese di lite per la complessità della questione.

Le eccezioni della cooperativa appellante

La cooperativa sosteneva che il Tribunale avesse errato nell’applicare la disciplina del contratto a progetto. Tale disciplina era stata abrogata dal decreto legislativo 81 del 2015 prima dell’inizio dei rapporti controversi. I rapporti si erano svolti negli anni 2016 e 2017, quando era già in vigore la nuova disciplina.

Normativa applicabile

L’unica normativa applicabile era quella dell’articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2015 sulle collaborazioni etero-organizzate. La cooperativa evidenziava che i collaboratori erano liberi di accettare o rifiutare i singoli incarichi. Una volta accettato l’incarico, i collaboratori rimanevano liberi nella gestione dei servizi.

Orari di lavoro

Potevano modificare la scheda dei servizi e gli orari d’accordo con il cliente. Potevano farsi sostituire da altri colleghi in singoli orari o per interi servizi. Quando più collaboratori erano assegnati allo stesso cliente, gestivano autonomamente le rispettive fasce orarie. La cooperativa interveniva solo quando i collaboratori non riuscivano a risolvere autonomamente le sostituzioni.

Verifica sull’operato dei collaboratori

Non vi era alcuna verifica sull’operato dei collaboratori durante l’esecuzione dei servizi. I collaboratori compilavano solo schede per rendicontare il lavoro svolto ai fini del compenso. Potevano proporre al cliente servizi ulteriori rispetto a quelli concordati con la cooperativa.

Deposizioni testimoniali

A conferma di tale autonomia, l’appellante richiamava le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado. Secondo l’appellante, nessun testimone aveva confermato le conclusioni del verbale ispettivo. L’appellante sottolineava di invocare la libertà nel momento esecutivo del contratto, non quella genetica. Tale autonomia esecutiva era realizzata dai collaboratori che si organizzavano fra loro o direttamente con il cliente.

Progetto

Il progetto definito fra cliente e cooperativa non era fonte di etero-organizzazione per i collaboratori. Era sviluppato sulla base di valutazioni mediche sulle condizioni della persona da assistere. Nella concreta esecuzione, i bisogni effettivi venivano valutati dal collaboratore che poteva proporre modifiche. La cooperativa non verificava né interveniva per correggere o dirigere la prestazione, ma solo la rendicontava.

Le controdeduzioni dell’Ispettorato

L’Ispettorato del Lavoro si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello. Sosteneva la correttezza della sentenza di primo grado nella sostanza, pur riconoscendo l’errore formale nell’inquadramento normativo. L’Ispettorato evidenziava che il verbale aveva correttamente applicato l’articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2015.

Verbale ispettivo

Tale norma era espressamente richiamata nel verbale ispettivo come fondamento delle contestazioni. I rapporti di collaborazione presentavano tutti i requisiti dell’etero-organizzazione previsti dalla legge. Le prestazioni erano esclusivamente personali, continuative e organizzate dalla cooperativa. La cooperativa definiva unilateralmente i protocolli assistenziali con i clienti. Selezionava i collaboratori e assegnava loro gli incarichi presso luoghi e orari predeterminati.

Modifica dei protocolli assistenziali

I collaboratori non potevano modificare autonomamente i protocolli assistenziali concordati. Dovevano avvisare la cooperativa in caso di impedimento per consentire la sostituzione. Compilavano schede presenze su moduli forniti dalla cooperativa per il calcolo del compenso. Il compenso era mensile e rifletteva il numero di ore svolte e la tipologia di prestazione. La ricostruzione poggiava sul complesso dei documenti acquisiti dagli ispettori. Inoltre, si fondava sulle dichiarazioni dei collaboratori e della stessa legale rappresentante rese agli ispettori.

Testimonianze

Tali dichiarazioni erano state confermate in giudizio dal teste o solo parzialmente ritrattate. Le dichiarazioni rese agli ispettori nell’immediatezza dei fatti avevano maggiore attendibilità rispetto alle successive dichiarazioni giudiziali. L’ampio quadro documentale superava le contrarie dichiarazioni testimoniali sottolineate in appello.

Collaboratori privi di organizzazione

I collaboratori erano privi di una qualsiasi organizzazione personale di impresa. Non sopportavano alcun costo per eseguire i propri compiti. Non potevano ritenersi soggetti estranei all’impresa svolta dalla cooperativa.

La decisione della Corte d’Appello

La Corte d’Appello ha accolto parzialmente il primo motivo di appello sotto il profilo formale. Ha riconosciuto che il Tribunale aveva errato nell’applicare la disciplina del contratto a progetto. Tale disciplina era stata abrogata dal decreto legislativo 81 del 2015 prima dell’inizio dei rapporti. I rapporti si erano svolti negli anni 2016 e 2017, quando era già in vigore la nuova disciplina. L’unica normativa applicabile era quella dell’articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2015.

Qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro

Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l’errore di inquadramento normativo non imponesse alcuna riforma della sentenza. Corretto l’errore formale, era necessario verificare la correttezza sostanziale della decisione di rigetto. La Corte ha quindi esaminato nel merito la qualificazione giuridica dei rapporti alla luce della disciplina corretta. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sull’articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2015. In particolare, ha fatto riferimento alla sentenza della Cassazione civile n. 1663 del 2020.

Subordinazione e collaborazioni etero organizzate

Tale pronuncia ha chiarito che l’articolo 2 non contiene una nuova tipologia contrattuale intermedia. Si tratta solo di una norma di disciplina che estende le regole della subordinazione alle collaborazioni etero-organizzate.

Coordinamento unilaterale

Il vero discrimine risiede nel fatto che il coordinamento sia unilaterale da parte del committente o concordato. La congiunzione “anche” non significa che l’etero-organizzazione debba riguardare necessariamente sia i tempi che i luoghi. Tale formula allude a uno dei possibili modi per esplicitare il coordinamento unilaterale. Se il committente etero-organizza luogo e tempo della prestazione si applica l’articolo 2. Al medesimo risultato si può giungere anche se l’etero-organizzazione si svolga con altre modalità.

La Corte respinge

La Corte ha quindi respinto il secondo motivo di appello ritenendolo infondato nel merito. Ha rilevato che i quindici rapporti riguardavano prestazioni personali di natura continuativa. Ciascun collaboratore aveva reso in modo esclusivamente personale la sua assistenza. Operava in modo stabile per molti mesi continuativi come risultava dalla documentazione ispettiva.

Luoghi ove rendere la prestazione

I luoghi nei quali rendere la prestazione erano quelli pattuiti dalla cooperativa con i clienti. Si trattava di domicili o strutture ove si trovavano anziani, malati, disabili o degenti. La Corte ha ritenuto che l’Ispettorato avesse assolto l’onere della prova sull’etero-organizzazione anche dei tempi. Il carattere unilaterale del coordinamento emergeva da numerose circostanze decisive.

Gli elementi probatori valorizzati dalla Corte

La Corte ha evidenziato che la cooperativa aveva un ampio giro di clientela. Disponeva però di un organico stabile ridottissimo con soli quattro dipendenti a tempo parziale. Da ciò si ricavava che dipendenti e collaboratori potevano essere destinati a analoghe prestazioni. La stessa legale rappresentante aveva ammesso agli ispettori che a parità di qualifica l’operatore era chiamato a svolgere la medesima attività.

Selezione dei collaboratori

La cooperativa prima incontrava i clienti e concordava con ciascuno il protocollo assistenziale. Poi selezionava il collaboratore al quale affidarne l’esecuzione presso il luogo e secondo gli orari richiesti. I collaboratori selezionati incontravano il cliente presso la sede della cooperativa alla presenza della responsabile. Solo in seguito iniziavano a frequentare l’abitazione o la struttura nell’ambito degli orari decisi. I collaboratori potevano non accettare il singolo incarico offerto dalla cooperativa. Tale circostanza era però irrilevante ai fini della qualificazione giuridica riferita agli aspetti esecutivi.

Contenuto della prestazione

Il contenuto della prestazione era definito dal protocollo assistenziale. Non richiedeva ulteriori indicazioni né controllo considerando la professionalità dei collaboratori. Per ogni incarico accettato, il collaboratore sottoscriveva un contratto secondo tipologie prestabilite dalla cooperativa. Al contratto erano allegati numerosi documenti tra cui l’elenco dei servizi offerti. Vi era anche l’indicazione delle disponibilità di tempi e luoghi fornite dal collaboratore.

Concordare i singoli servizi con i clienti

La cooperativa concordava i singoli servizi con il cliente nell’ambito di tali disponibilità. Vi era una cartella socio-assistenziale ove annotare eventuali proposte di modifiche del protocollo. Vi era un prospetto dei compensi con tariffe a forfait dipendenti dal tipo di intervento. Una volta accettato l’incarico, il collaboratore non poteva modificare il protocollo assistenziale. Non poteva farlo di propria iniziativa né d’accordo con il cliente.

Proposta di modifiche

Poteva solo proporre modifiche che il cliente avrebbe concordato con la cooperativa. Da ciò si ricavava che la professionalità del collaboratore non si traduceva in autonomia nella gestione. Nemmeno quanto alla frequenza e durata dei singoli interventi, sempre rimessi all’accordo finale. Il protocollo stabiliva anche le fasce orarie di assistenza, diurna o notturna.

La scheda riepilogativa

Il collaboratore doveva compilare una scheda presenze su modulo fornito dalla cooperativa. La scheda riepilogava le attività e le ore effettivamente svolte presso il cliente. Era compilata in doppia copia sottoscritta da collaboratore e cliente. La cooperativa utilizzava tale scheda per calcolare il compenso mensile dei collaboratori. I collaboratori operavano nei luoghi e negli orari oggetto del protocollo concordato con i clienti. In caso di impedimento, riferivano alla cooperativa che avrebbe cercato una sostituzione. Nel senso che il collaboratore dovesse avvisare la cooperativa erano esplicite le dichiarazioni rese agli ispettori.

Dichiarazione rese

Tali dichiarazioni erano state rese sia da collaboratori che dalla stessa legale rappresentante. Scarso rilievo probatorio poteva essere attribuito alla successiva parziale ritrattazione giudiziale. Il compenso era mensile e rifletteva il numero di ore svolte e la tipologia di prestazione. La ricostruzione poggiava sul complesso dei documenti acquisiti dagli ispettori e sulle dichiarazioni. Tali dichiarazioni erano state confermate in toto da un teste e solo in parte da un altro. La parziale ritrattazione non imponeva di recepire la versione giudiziale piuttosto che quella ispettiva.

Libera valutazione del Giudice

Lasciava alla libera valutazione del giudice di ritenere quale fosse la fonte più attendibile. L’ampio quadro documentale e di dichiarazioni superava le contrarie dichiarazioni sottolineate in appello. L’appello sottolineava che i collaboratori potevano concordare con il cliente modifiche agli orari. Oppure che in caso di impedimento gestissero in proprio le sostituzioni senza consultare la cooperativa. Tuttavia, tali circostanze non erano sufficienti a escludere l’etero-organizzazione complessivamente accertata.

La valutazione delle prove testimoniali

La Corte ha dedicato particolare attenzione alla valutazione delle prove testimoniali. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sull’efficacia probatoria dei verbali ispettivi. Secondo la Cassazione civile n. 22743 del 2010, i verbali fanno piena prova dei fatti attestati in presenza dei funzionari. Per le altre circostanze, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice.

Il Giudice

Il giudice può considerarlo prova sufficiente qualora il contenuto o il concorso di altri elementi renda superfluo ulteriori mezzi istruttori. La valutazione complessiva delle risultanze consente di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite nell’immediatezza dei fatti.

Circostanze

Ciò piuttosto che alle circostanze riferite in sede di deposizione in giudizio. I verbali forniscono elementi liberamente apprezzabili dal giudice. Il giudice può considerarli prova sufficiente sia in caso di carenza di elementi contrari. Sia qualora pervenga al convincimento della sussistenza degli illeciti con adeguata motivazione.

Dichiarazioni spontane

Si presume la maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese spontaneamente e di sorpresa in sede ispettiva. Tali dichiarazioni possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione. Ciò considerando il tempo trascorso e la maggiore dignità da attribuirsi a dichiarazioni rese nell’immediatezza. Nella versione a caldo vi è la verosimile assenza di condizionamenti. Ciò rispetto a quanto dichiarato successivamente in costanza di rapporto con il medesimo datore.

Dichiarazioni rese agli ispettori

La Corte ha quindi ritenuto che le dichiarazioni rese agli ispettori fossero più attendibili. Le successive parziali ritrattazioni non erano sufficienti a inficiare il quadro probatorio complessivo. L’ampio materiale documentale confermava la ricostruzione operata dall’Ispettorato. I collaboratori erano privi di una qualsiasi organizzazione personale di impresa, infatti non:

-sopportavano alcun costo per eseguire i propri compiti

-potevano ritenersi soggetti estranei all’impresa svolta dalla cooperativa

-erano coordinati di comune accordo con la cooperativa. Erano invece soggetti etero-organizzati ai quali correttamente si applicava l’articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2015.

Il rigetto del terzo e quarto motivo

La Corte ha ritenuto assorbito il terzo motivo di appello in tema di eterodirezione. Tale motivo non richiedeva alcuna pronuncia essendo assorbito nel rigetto del precedente motivo. L’accertamento dell’etero-organizzazione ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2015 era sufficiente.

Eterodirezione del rapporto subordinato

Non era necessario accertare anche la sussistenza dell’eterodirezione tipica del rapporto subordinato. L’articolo 2 estende la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate. Ciò avviene senza necessità di accertare tutti gli elementi tipici della subordinazione. La Corte ha respinto anche il quarto motivo di appello sulla compensazione delle spese. L’appellante sosteneva che la complessità della questione giustificasse la compensazione. La Corte ha ritenuto infondato tale motivo. La novità e difficoltà di soluzione delle questioni interpretative non potevano essere valutate al momento dei rapporti.

Opposizione all’ordinanza ingiunzione

Dovevano essere valutate al momento dell’opposizione all’ordinanza ingiunzione notificata nel 2022. A tale momento, la giurisprudenza aveva già approfondito i requisiti dell’etero-organizzazione. Aveva chiarito che si tratta di coordinamento unilaterale esercitato anche sui tempi e luoghi della prestazione. Tale coordinamento era concretamente avvenuto nel caso in esame.

Conferma della Sentenza di primo grado

La Corte ha quindi confermato la sentenza di primo grado. Ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado. Ha liquidato le spese in euro 1.587,00 oltre oneri di legge; ha dichiarato sussistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Il quadro normativo di riferimento

La sentenza si inserisce nel quadro normativo delineato dal decreto legislativo 81 del 2015. Tale decreto ha operato una riforma organica dei contratti di lavoro. L’articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2015 disciplina le collaborazioni organizzate dal committente. A far data dal primo gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Prestazioni di lavoro personali

Ciò avviene anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali. Tali prestazioni devono essere continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni si applicano anche qualora le modalità di esecuzione siano organizzate mediante piattaforme digitali. La norma prevede alcune esclusioni al comma 2. Non si applica alle collaborazioni disciplinate da accordi collettivi nazionali. Tali accordi devono prevedere discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo. Ciò in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore.

Collaborazioni e professionisti iscritti agli albi

Non si applica a:

-collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione in albi

-attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo

-collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni sportive dilettantistiche. Le parti possono richiedere la certificazione dell’assenza dei requisiti previsti dalla norma.

Assistenza di un rappresentante sindacale

Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un professionista. La disposizione non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il decreto legislativo 81 del 2015 ha abrogato la previgente disciplina del contratto a progetto. Tale disciplina era contenuta negli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 276 del 2003.

Contratto a progetto

Il contratto a progetto richiedeva l’individuazione di uno specifico progetto o programma di lavoro. In assenza del progetto, operava la presunzione assoluta di subordinazione. Il nuovo sistema non prevede più tale presunzione automatica. Richiede invece l’accertamento concreto dei requisiti dell’etero-organizzazione. Tale accertamento deve riguardare le modalità effettive di svolgimento della prestazione.

I principi giurisprudenziali consolidati

La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La Cassazione civile n. 1663 del 2020 ha chiarito i principi fondamentali in materia. L’articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2015 non introduce un tertium genus tra autonomia e subordinazione. Si tratta di una norma di disciplina che estende le tutele del lavoro subordinato. Ciò avviene per alcune collaborazioni che rappresentano forme contigue di lavoro.

Prestazione personale, continuità, etero-organizzazione.

Il legislatore ha valorizzato indici fattuali ritenuti significativi. Tali indici sono la prestazione personale, la continuità e l’etero-organizzazione. Tali elementi giustificano l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Ciò esonera dalla ricerca di ulteriori veri e propri indici di eterodirezione.

Carattere della prestazione

Il carattere personale della prestazione va inteso come assenza della possibilità di avvalersi di ausiliari. Non è escluso dall’utilizzo di mezzi propri del lavoratore. Il carattere della continuità va inteso in modo conforme alle collaborazioni coordinate e continuative. Non richiede la sussistenza di un obbligo di disponibilità del lavoratore. Può ricorrere anche in presenza di prestazioni intervallate ma reiterate nel tempo.

Etero-organizzazione caratterizzante

Il requisito dell’etero-organizzazione costituisce l’elemento caratterizzante e distintivo della fattispecie. Può sussistere anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente i tempi e i luoghi. Il riferimento normativo “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” è meramente esemplificativo. Ciò è confermato dall’uso dell’avverbio “anche” e dalla successiva soppressione dell’inciso. Tale soppressione è stata operata dal decreto legge 101 del 2019.

Coordinamento unilaterale o concordato

Il vero discrimine è il carattere unilaterale o concordato del coordinamento. La libertà del collaboratore nella fase genetica del contratto è irrilevante. Deve cercarsi il coordinamento unilaterale o concordato nella sola fase esecutiva. Ciò con riferimento alle modalità con cui si svolgeva la prestazione. Se il committente etero-organizza luogo e tempo della prestazione si applica l’articolo 2. Al medesimo risultato si può giungere anche se l’etero-organizzazione si svolga con altre modalità.

L’applicazione ai rapporti di assistenza domiciliare

La sentenza applica tali principi ai rapporti di assistenza domiciliare. Si tratta di un settore caratterizzato da peculiari esigenze organizzative. I servizi devono essere coordinati con le esigenze dei clienti assistiti. Devono rispettare protocolli assistenziali definiti in base alle condizioni di salute. Devono garantire continuità e professionalità nell’erogazione delle prestazioni. La Corte ha ritenuto che tali esigenze non giustificassero la qualificazione come collaborazioni autonome.

Definizione unilaterale dei protocolli

La cooperativa definiva unilateralmente i protocolli assistenziali con i clienti. Selezionava i collaboratori e assegnava loro gli incarichi. Determinava luoghi e orari di svolgimento delle prestazioni.

Impossibile modificare i protocolli in autonomia

I collaboratori non potevano modificare autonomamente i protocolli concordati. Dovevano avvisare la cooperativa in caso di impedimento. Compilavano schede presenze per il calcolo del compenso. Il compenso era determinato dalla cooperativa in base a tariffe prestabilite.

Coordinamento unilaterale

Tali elementi configuravano un coordinamento unilaterale da parte della cooperativa. Non si trattava di un coordinamento concordato tipico delle collaborazioni autonome. La professionalità dei collaboratori non si traduceva in autonomia organizzativa. I collaboratori erano inseriti stabilmente nell’organizzazione dell’impresa. Non sopportavano alcun rischio economico. Non disponevano di una propria organizzazione imprenditoriale. Operavano in modo funzionale all’organizzazione della cooperativa.

Circostante che integrano etero-organizzazione

Tali circostanze integravano tutti i requisiti dell’etero-organizzazione. Giustificavano l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Ciò comportava l’obbligo di rispettare le norme inderogabili in materia di lavoro. Comportava anche l’obbligo di versare i contributi previdenziali. La violazione di tali obblighi giustificava l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Il confronto con altre pronunce

La sentenza si pone in linea con altre pronunce della giurisprudenza di merito.

Corte d’Appello di Firenze

Sentenza n. 4 del 2025 ha affrontato una fattispecie analoga. Anche in quel caso si trattava di collaboratori nel settore dell’assistenza socio-sanitaria. La Corte aveva ritenuto sussistente l’etero-organizzazione. Aveva valorizzato la definizione unilaterale dei protocolli assistenziali da parte del committente. Evidenziava l’obbligo di avvisare il committente in caso di impedimento. Aveva rilevato l’utilizzo di schede presenze per il calcolo del compenso.

Tribunale di Perugia

Sentenza n. 136 del 2024 ha affrontato una controversia su un avviso di addebito contributivo. Anche in quel caso si trattava di prestazioni di assistenza su chiamata del datore. Il Tribunale aveva ritenuto applicabile l’articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2015. Aveva valorizzato l’inserimento del collaboratore nell’organizzazione aziendale. Evidenziava lo svolgimento delle prestazioni su chiamata del committente. Aveva rilevato l’utilizzo di beni strumentali dell’impresa.

Corte d’Appello di Milano

Sentenza n. 40 del 2023 ha invece escluso l’etero-organizzazione. In quel caso il prestatore risultava libero di organizzarsi per rendere il risultato richiesto. Non vi era determinazione unilaterale delle modalità spazio-temporali della prestazione. Il mero coordinamento con l’organizzazione del committente non era sufficiente. Occorreva che il committente determinasse unilateralmente le modalità di esecuzione.

Tribunale di Firenze

Sentenza n. 410 del 2024 ha escluso l’etero-organizzazione per un pianista. Il lavoratore era libero di accettare le singole proposte contrattuali. Poteva sottrarsi alle prestazioni in caso di variazioni o pregressi impegni. L’obbligo di rispettare gli orari delle esibizioni era funzionale alla realizzazione della prestazione concordata. Non vi era assoggettamento a ingerenze e direttive sulle modalità di esecuzione.

Le implicazioni pratiche della pronuncia

La sentenza ha importanti implicazioni pratiche per il settore dell’assistenza domiciliare. Chiarisce che non è sufficiente qualificare formalmente i rapporti come collaborazioni autonome. Occorre che le modalità concrete di svolgimento della prestazione siano coerenti con tale qualificazione.

Committenti

I committenti devono garantire ai collaboratori un’effettiva autonomia organizzativa. I collaboratori devono poter determinare autonomamente le modalità di esecuzione della prestazione. Devono poter concordare con i committenti le modalità di coordinamento. Non devono essere inseriti stabilmente nell’organizzazione dell’impresa. Devono poter sopportare un proprio rischio economico. Devono poter disporre di una propria organizzazione imprenditoriale.

Etero organizzazione

In caso contrario, si configura un’etero-organizzazione con applicazione della disciplina del lavoro subordinato. Ciò comporta l’obbligo di rispettare tutte le norme inderogabili in materia di lavoro. Comporta l’obbligo di versare i contributi previdenziali. Comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione. La sentenza evidenzia l’importanza dell’attività ispettiva. I verbali ispettivi costituiscono elementi probatori rilevanti. Le dichiarazioni rese agli ispettori nell’immediatezza dei fatti hanno particolare attendibilità. Le successive ritrattazioni giudiziali non sono sufficienti a inficiare il quadro probatorio.

Libera valutazione del Giudice

Il giudice può liberamente valutare quale sia la fonte più attendibile. Può attribuire maggior rilievo alle dichiarazioni rese nell’immediatezza. Ciò considerando la verosimile assenza di condizionamenti. La sentenza conferma l’importanza di una corretta qualificazione dei rapporti di lavoro. Tale qualificazione non può essere elusa mediante una configurazione pattizia non rispondente alla realtà. Deve prevalere la sostanza sulla forma. Devono essere valorizzate le modalità concrete di svolgimento della prestazione.

La soccombenza e le spese di giudizio

La Corte d’Appello ha respinto integralmente l’appello proposto dalla cooperativa sociale, disponendo:

-Conferma della sentenza di primo grado che aveva respinto l’opposizione all’ordinanza ingiunzione.

-Correttezza dell’applicazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2015 ai rapporti di collaborazione.

-Accertamento della sussistenza di tutti i requisiti dell’etero-organizzazione previsti dalla legge.

Condannato l’appellante

Ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado. Ha liquidato le spese in circa euro 1.500 oltre oneri di legge. Tale importo è stato determinato nell’ambito degli importi minimi dello scaglione di valore. Lo scaglione è quello compreso tra 5.200 e 26.000 euro corrispondente alle sanzioni amministrative.

Riduzione spese

La Corte ha applicato la riduzione del venti per cento ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 149 del 2015. Ha dichiarato sussistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. Tale dichiarazione consegue alla soccombenza integrale della parte appellante. Il raddoppio costituisce una sanzione processuale per la proposizione di impugnazioni infondate.

Appello privo di fondamento

La Corte ha ritenuto che l’appello fosse privo di fondamento. Le questioni sollevate erano state già chiarite dalla giurisprudenza consolidata. Non vi erano profili di novità o particolare complessità che giustificassero la compensazione delle spese. Al momento della proposizione dell’opposizione, la giurisprudenza aveva già approfondito i requisiti dell’etero-organizzazione.

Coordinamento unilaterale

Aveva chiarito che si tratta di coordinamento unilaterale esercitato anche sui tempi e luoghi della prestazione. Tale coordinamento era concretamente avvenuto nel caso in esame come risultava dal quadro probatorio. Le spese di lite di primo grado erano state poste a carico delle opponenti. Il Tribunale le aveva liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori. Anche in primo grado era stata ritenuta la soccombenza integrale delle opponenti. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo operante la presunzione di subordinazione. Pur con un errore di inquadramento normativo, aveva correttamente accertato la natura etero-organizzata dei rapporti.