Sentenza Tribunale di Catania pubbl. giugno 2025 – 26L
False partite iva. Professioni intellettuali: fisioterapisti e assistenti sociali
Introduzione alla vicenda giudiziaria
False partite iva, presunzione di subordinazione. La Sentenza Tribunale di Catania 06/2025 affronta una questione di crescente rilevanza nel diritto del lavoro contemporaneo: l’applicabilità delle presunzioni di subordinazione introdotte dal Jobs Act alle professioni sanitarie e sociali iscritte ad albi professionali.
I fatti della controversia. False partite iva. Presunzione di subordinazione
La pretesa dell’ente previdenziale
Una società operante nel settore sanitario si trovava a fronteggiare un avviso di addebito contributivo emesso dall’ente previdenziale. La pretesa si fondava su un verbale ispettivo che aveva qualificato come rapporti di lavoro subordinato le prestazioni rese da due fisioterapisti e un’assistente sociale.
La configurazione formale dei rapporti
I professionisti risultavano formalmente inquadrati come lavoratori autonomi. Erano titolari di partita IVA e legati alla struttura sanitaria da regolari contratti d’opera professionale. La documentazione contrattuale attestava la natura libero-professionale dei rapporti instaurati.
Gli accertamenti ispettivi
Il verbale di accertamento si basava principalmente sulle dichiarazioni rese dai professionisti in sede ispettiva. Gli ispettori avevano rilevato elementi quali l’osservanza di orari di lavoro e la ricezione di direttive organizzative.
Le questioni giuridiche affrontate
L’applicabilità delle presunzioni di subordinazione
Il caso poneva al centro del dibattito l’applicabilità dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015. Questa norma stabilisce che si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni esclusivamente personali, continuative e organizzate dal committente.
L’esclusione per le professioni intellettuali
La normativa prevede un’importante eccezione. Il secondo comma dell’art. 2 esclude espressamente dall’applicazione della presunzione “le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali”.
Il quadro normativo delle professioni sanitarie
La legge 3/2018 ha istituito gli Ordini delle professioni sanitarie. L’art. 4 prevede la costituzione degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Il successivo Decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018 ha specificato che presso tali Ordini è istituito l’albo della professione sanitaria di fisioterapista. Per l’esercizio della professione in qualunque forma giuridica è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo professionale.
Le eccezioni sollevate dalle parti
Le deduzioni della società opponente
La società contestava l’illegittimità della trasformazione dei rapporti di lavoro autonomo in rapporti di subordinazione. Eccepiva l’arbitrarietà della qualificazione operata dagli ispettori e la conseguente illegittimità della pretesa contributiva.
Le controdeduzioni dell’ente previdenziale
L’ente previdenziale si costituiva richiamando il verbale di accertamento. Invocava l’applicazione delle presunzioni normative e la validità delle dichiarazioni rese dai professionisti in sede ispettiva.
L’analisi del Giudice
L’inapplicabilità dell’art. 1 comma 26 della legge 92/2012
Il Tribunale ha chiarito che l’art. 1 comma 26 della legge 92/2012 (Riforma Fornero) risultava inapplicabile. Questa disposizione era stata abrogata dall’art. 52 del D.Lgs. 81/2015 e continuava ad applicarsi solo per i contratti già in atto alla data di entrata in vigore del nuovo decreto.
L’esclusione delle professioni intellettuali
Il Giudice ha evidenziato come l’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 non trovasse applicazione. La norma esclude espressamente le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.
Il regime giuridico degli assistenti sociali
La legge 84/1993 disciplina l’ordinamento della professione di assistente sociale. L’art. 1 stabilisce che la professione può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato. L’art. 2 prevede che per l’esercizio è necessaria l’iscrizione all’albo professionale.
L’efficacia probatoria dei verbali ispettivi
I principi giurisprudenziali consolidati
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento della Cassazione secondo cui il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza.
I limiti dell’efficacia probatoria
La fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante. Non comprende i fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone o i fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o considerazioni logiche personali.
La valutazione delle dichiarazioni ispettive
Le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva non costituiscono prova sufficiente della subordinazione quando si limitino a riferimenti generici. Devono specificare l’esistenza di ordini specifici, l’assoggettamento al potere disciplinare e le conseguenze delle assenze ingiustificate.
I criteri di distinzione tra subordinazione e autonomia
Gli elementi costitutivi della subordinazione
La subordinazione si sostanzia nel vincolo di assoggettamento gerarchico. Consiste nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro in conformità alle esigenze aziendali. L’elemento decisivo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo.
Il potere direttivo specifico
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il potere direttivo deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa. Non sono sufficienti mere direttive di carattere generale, compatibili con il semplice coordinamento.
Gli elementi sussidiari
L’osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l’erogazione di compensi continuativi hanno valore meramente indicativo. Non sono mai determinanti e l’esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico e al modo della sua attuazione.
L’onere della prova nei giudizi contributivi
Il principio generale
Nei giudizi di opposizione a verbale ispettivo, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso. Questo vale anche quando l’ente sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
L’applicazione al caso concreto
Come stabilito dalla giurisprudenza, la sussistenza del credito contributivo preteso sulla base di verbale ispettivo deve essere comprovata dall’ente con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
La valutazione dell’incertezza probatoria
In presenza di oggettiva incertezza probatoria, il giudice deve applicare il criterio dell’onere della prova. Deve ritenere che l’onere stesso non sia stato superato quando manchi la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della pretesa.
La decisione del Tribunale
L’accoglimento dell’opposizione
Il Tribunale ha accolto l’opposizione ritenendo che l’ente previdenziale non avesse assolto l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Gli elementi di prova desumibili dalla documentazione non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza dei rapporti di lavoro subordinato.
L’annullamento dell’avviso di addebito
Il Giudice ha dichiarato non dovuti i contributi previdenziali e le relative somme aggiuntive richiesti. Ha conseguentemente annullato l’avviso di addebito impugnato per illegittimità della pretesa contributiva.
La condanna alle spese
Le spese di lite sono state poste a carico dell’ente previdenziale secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. L’importo è stato liquidato in circa complessivi € 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA.
I principi generali estratti dalla sentenza
L’esclusione delle professioni intellettuali
Le presunzioni di subordinazione introdotte dal Jobs Act non si applicano alle professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. Questa esclusione tutela l’autonomia professionale e riconosce la specificità di tali attività.
La necessità di prova specifica
Non è sufficiente la mera allegazione di elementi generici per configurare la subordinazione. È necessaria la prova specifica dell’assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
Il valore limitato dei verbali ispettivi
I verbali di accertamento non hanno efficacia probatoria privilegiata per quanto riguarda le valutazioni giuridiche. Le dichiarazioni rese dai lavoratori devono contenere elementi specifici e circostanziati per assumere rilevanza probatoria.
La massima giurisprudenziale
Nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito contributivo fondato su verbale ispettivo che qualifica come subordinati rapporti di lavoro formalmente autonomi, grava sull’ente previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, dimostrando in concreto la sussistenza del vincolo di subordinazione.
Presunzione di subordinazione
La presunzione di subordinazione prevista dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 non trova applicazione con riferimento alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, quali fisioterapisti e assistenti sociali.
Soccombenza e spese processuali
La società opponente ha ottenuto l’integrale accoglimento dell’opposizione. L’ente previdenziale è stato condannato al pagamento delle spese processuali per € 4.000, oltre accessori di legge. La liquidazione è avvenuta secondo i parametri medi vigenti, con applicazione delle maggiorazioni previste per le controversie previdenziali.
Autonomia delle professioni. False partite iva. Presunzione di subordinazione
False partite iva. La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale che tutela l’autonomia delle professioni intellettuali, ponendo limiti precisi all’applicazione delle presunzioni di subordinazione introdotte dalla riforma del mercato del lavoro.