39L – Lavoro subordinato mascherato da partita iva

Sentenza Tribunale di Bergamo pubbl. luglio 2025 – 39L

Tribunale di Bergamo riconosce la natura del rapporto e condanna al pagamento delle spettanze

Introduzione alla vicenda

Falsa partita iva? Il Tribunale di Bergamo, con sentenza di luglio 2025, ha affrontato una questione di crescente attualità nel panorama giuslavoristico italiano. Una giovane lavoratrice, assunta inizialmente senza alcuna formalizzazione e successivamente indotta ad aprire partita iva, ha ottenuto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto presso una ditta del terziario.

La vicenda si inserisce nel più ampio fenomeno delle false partite iva, utilizzate per mascherare rapporti di lavoro subordinato e sottrarre ai lavoratori le tutele previste dalla legge.

I fatti di causa

L’inizio del rapporto senza formalizzazione

La lavoratrice ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa presso la società dall’aprile 2023. Sin dall’inizio, non è stata formalizzata alcuna tipologia contrattuale. I titolari della ditta le hanno comunicato che, per continuare a lavorare, avrebbe dovuto aprire partita iva.

La ricorrente ha quindi provveduto ad aprire la partita iva nel luglio dello stesso anno, appositamente per poter proseguire la collaborazione iniziata.

Le mansioni svolte

La lavoratrice svolgeva mansioni di social media manager e assistente nelle attività di media planner, copywriter, account executive e art director. Le sue attività comprendevano:

  • predisposizione dei piani editoriali per i clienti
  • scrittura dei contenuti da sottoporre all’approvazione dei titolari
  • pianificazione di eventi per i clienti
  • partecipazione a sopralluoghi e servizi fotografici
  • gestione dei social media dei clienti
  • attività di assistenza ai titolari dell’azienda datrice di lavoro

L’inserimento nell’organizzazione aziendale

Sin dall’assunzione, la lavoratrice è stata dotata di email aziendale sul dominio dell’agenzia. L’account email era collegato alle agende di Google Calendar dei titolari, così che potesse fissare i loro appuntamenti e tenerne nota.

La ricorrente era inserita nel calendario aziendale tramite gestionale specifico, software che consente di assegnare attività e scadenze. Doveva seguire le disposizioni della società per tutte le attività assegnate.

Le direttive quotidiane

La lavoratrice riceveva innumerevoli disposizioni quotidiane dai titolari, anche tramite messaggi whatsapp su molteplici chat create raggruppando persone o argomenti. Le veniva espressamente indicato di presentarsi ai clienti come “l’assistente” dei titolari.

Doveva tenere nota degli appuntamenti dei titolari e ricapitolarli, organizzare incontri, fissare appuntamenti, occuparsi di comunicazioni email, gestire tirocini e stage, curare adempimenti e incombenze in ufficio.

L’orario di lavoro e le trasferte

La lavoratrice lavorava a tempo pieno, fornendo anche lavoro straordinario serale. Partecipava a sopralluoghi della durata di un giorno intero e si recava presso i clienti anche in orario serale e notturno.

Da fine luglio 2023 le è stato chiesto di occuparsi della comunicazione di un locale, pubblicando contenuti e recandosi presso lo stesso dalle ore 20.00 fino alle ore 00.30 o 02.00 per pubblicare in tempo real stories della serata.

La retribuzione irrisoria

A fronte di mesi di lavoro a tempo pieno con straordinari, trasferte, lavoro festivo e notturno, la lavoratrice ha ricevuto la sola somma di circa € 1.000 lorda dopo alcuni mesi di lavoro.

Alla richiesta di remunerazione del lavoro svolto, i titolari riferivano che era in formazione e promettevano il riconoscimento successivo di compensi.

La cessazione del rapporto

Il rapporto di lavoro è cessato a inizio settembre dello stesso anno, senza alcuna comunicazione formale da parte dell’azienda.

Le domande giudiziali

La domanda principale

La lavoratrice ha convenuto in giudizio l’agenzia di comunicazione chiedendo di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato da aprile 2023 a settembre dello stesso anno.

Ha chiesto il riconoscimento dell’inquadramento al II livello del CCNL Commercio, con conseguente condanna al pagamento della somma lorda di circa € 14.000, di cui € 2.000 per trattamento di fine rapporto.

La domanda subordinata

In subordine rispetto alla domanda principale di accertamento della subordinazione, la ricorrente ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento del compenso pari a circa € 8.000.

La contumacia della società

La società convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio. Il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.

L’istruttoria svolta

Le prove documentali

La ricorrente ha prodotto in giudizio:

  • il contratto di lavoro iniziale
  • le comunicazioni email aziendali
  • i messaggi whatsapp con le direttive dei titolari
  • la documentazione relativa ai piani editoriali predisposti
  • i contenuti scritti per i clienti
  • la documentazione degli eventi organizzati
  • le comunicazioni relative agli adempimenti svolti

Le prove testimoniali

Sono stati escussi due testi a favore della ricorrente, che hanno confermato:

  • l’inizio del rapporto nell’aprile 2023
  • la natura subordinata della prestazione con direttive impartite dai titolari
  • l’orario di lavoro dalle 9.30/10.00 fino alle 17.00/17.30
  • le trasferte presso i clienti anche in orario notturno e nei weekend
  • le mansioni svolte dalla ricorrente
  • l’inserimento nel gestionale aziendale

La decisione del Tribunale

I principi giuridici applicati

Il Tribunale ha richiamato il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui qualsiasi attività umana economicamente rilevante è suscettibile di essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.

Il requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Altri elementi come l’osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l’erogazione di un compenso continuativo possono avere valore indicativo, ma mai determinante.

La prevalenza della concretezza

Il Giudice ha evidenziato che, ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, la originaria volontà delle parti rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto.

Deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l’effettiva volontà delle parti, rispetto al nomen iuris adottato.

L’onere della prova

Grava sul ricorrente l’onere di dimostrare che le attività eseguite per conto della convenuta sono state svolte con le modalità previste dall’art. 2094 c.c.

Il lavoratore deve fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, dimostrando la sussistenza degli indici di subordinazione.

Gli indici di subordinazione accertati

Dalla documentazione versata in atti e dalle testimonianze è emerso che:

  • le direttive erano fornite dai titolari, che definivano mansioni, modalità e tempi
  • la ricorrente era inserita stabilmente nell’organizzazione aziendale
  • disponeva di email aziendale e accesso ai gestionali
  • riceveva disposizioni quotidiane tramite whatsapp
  • doveva presentarsi ai clienti come assistente dei titolari
  • non aveva alcuna autonomia organizzativa e gestionale
  • la prestazione era definita per quantità e collocazione temporale dalla convenuta

Gli indici sussidiari

Il Tribunale ha rilevato che anche gli indici sussidiari confermavano la subordinazione:

  • continuità della prestazione per l’intero periodo
  • stabile inserimento nell’organizzazione aziendale
  • alienità dei mezzi di produzione (email, gestionali, clienti)
  • assenza di rischio economico
  • orario di lavoro continuativo

La qualificazione del rapporto

Il Giudice ha concluso che i risultati istruttori inducono a ritenere dimostrata, in modo compiuto e convincente, la reale natura subordinata del rapporto di lavoro.

I rapporti di collaborazione vanno qualificati come rapporti di lavoro subordinato in ragione della comprovata ricorrenza non solo dell’elemento fondamentale della subordinazione, ma anche di tutti gli indici sussidiari.

L’inquadramento contrattuale

Il procedimento logico-giuridico

Il Tribunale ha ricordato che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive:

  • accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte
  • individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria
  • raffronto tra i risultati delle due indagini

L’onere probatorio

Il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento.

Deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento.

La declaratoria del II livello

Il Tribunale ha analizzato la declaratoria contrattuale del II livello dell’art. 113 del CCNL Commercio per dipendenti di aziende del terziario e della distribuzione dei servizi.

Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.

Sono espressamente previste le figure di assistente copywriter, assistente art director, assistente account executive e assistente media planner nelle agenzie di pubblicità.

Il riconoscimento del II livello

Le mansioni dispiegate dalla ricorrente sin dall’inizio del rapporto sono certamente riconducibili alla figura della “assistente” della titolare che era account executive e media planner. La lavoratrice ha svolto tale ruolo sin dall’inizio della prestazione.

Le conseguenze economiche

Il conteggio delle spettanze

Il conteggio allegato dalla parte ricorrente è stato ritenuto corretto, essendo stato redatto sulla base delle risultanze istruttorie e alla luce della disciplina contrattuale collettiva applicabile al rapporto di lavoro.

L’indennità sostitutiva del preavviso

La parte ricorrente è stata estromessa dal posto di lavoro senza alcuna formale comunicazione e senza regolare preavviso.

La ricorrente ha correttamente calcolato l’indennità sostitutiva del preavviso sulla scorta del combinato disposto degli artt. 247, 248 e 208 del CCNL in circa € 2.000.

La condanna al pagamento

Il Tribunale ha condannato la società convenuta a pagare alla ricorrente la somma complessiva di circa € 14.000, di cui € 800 per trattamento di fine rapporto.

Le spese di lite

Il principio della soccombenza

Le spese di lite seguono la soccombenza. La convenuta è stata condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in circa € 2.500 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.

La distrazione

Le spese sono state liquidate con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

I principi di diritto

La qualificazione del rapporto di lavoro

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, la volontà iniziale delle parti e il nomen iuris adottato costituiscono il punto di partenza dell’indagine, ma devono essere superati dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto, alle quali deve darsi rilievo prevalente.

L’onere probatorio del lavoratore

Il lavoratore che rivendica la natura subordinata del rapporto ha l’onere di provare la sussistenza del vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Gli indici sussidiari

Nei casi in cui la distinzione è di complessa enucleazione, in relazione al tipo di incarico e al contesto della prestazione, è legittimo ricorrere a indici sussidiari quali:

  • la continuità e durata del rapporto
  • l’osservanza di un orario fisso
  • le modalità di erogazione del compenso
  • l’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale
  • l’alienità dei mezzi di produzione
  • l’assenza di un reale potere di autoorganizzazione in capo al prestatore

La rilevanza degli indici sussidiari

Tali indici assumono particolare rilevanza sia quando le mansioni sono elementari e ripetitive, sia quando sono caratterizzate da elevata professionalità o creatività, casi in cui il criterio del potere direttivo può non risultare significativo per la qualificazione del rapporto.

Il favor per la concretezza

Il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile anche in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro.

La giurisprudenza di riferimento

I criteri distintivi tra subordinazione e autonomia

La Cassazione civile, con ordinanza del marzo 2025, ha ribadito che nelle prestazioni di natura intellettuale o professionale l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata.

Occorre pertanto fare riferimento a criteri complementari e sussidiari quali la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l’osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro e l’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.

L’onere di allegazione

La giurisprudenza di merito ha precisato che nel rito del lavoro, in ragione della circolarità degli oneri di allegazione, contestazione e prova, il ricorrente ha l’onere di allegare compiutamente sin dal ricorso introduttivo i fatti costitutivi del diritto vantato.

Deve specificare le concrete modalità di esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Tale onere di allegazione non può essere assolto mediante mere indicazioni generiche circa la continuità, l’esclusività delle prestazioni o la tipologia delle mansioni.

La prova della subordinazione

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del giugno 2025, ha affermato che l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Potere direttivo

Il potere direttivo, per assurgere ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale, ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, con stabile inserimento nell’organizzazione aziendale.

La massima giurisprudenziale

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, la volontà iniziale delle parti e il nomen iuris adottato costituiscono il punto di partenza dell’indagine, ma devono essere superati dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto, alle quali deve darsi rilievo prevalente.

Soggezione al potere direttivo

Il lavoratore che rivendica la natura subordinata del rapporto ha l’onere di provare la sussistenza del vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Nei casi in cui la distinzione è di complessa enucleazione, in relazione al tipo di incarico e al contesto della prestazione, è legittimo ricorrere a indici sussidiari quali la continuità e durata del rapporto, l’osservanza di un orario fisso, le modalità di erogazione del compenso, l’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale, l’alienità dei mezzi di produzione e l’assenza di un reale potere di autoorganizzazione in capo al prestatore.

Tali indici assumono particolare rilevanza sia quando le mansioni sono elementari e ripetitive, sia quando sono caratterizzate da elevata professionalità o creatività, casi in cui il criterio del potere direttivo può non risultare significativo per la qualificazione del rapporto.

La soccombenza e le spese di giudizio

La società convenuta è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in circa € 2.500 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.

Le spese sono state liquidate con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

La liquidazione è stata effettuata secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022.