22L – Superamento comporto: licenziamento

Sentenza del Tribunale di Napoli settembre 2025 – 22L

Introduzione alla vicenda giudiziaria

Superamento periodo di comporto e licenziamento. La sentenza del Tribunale di Napoli del settembre 2025 affronta una complessa controversia di diritto del lavoro pubblico che tocca tematiche di grande attualità nel panorama giuslavoristico italiano. Il caso riguarda un dipendente pubblico che ha lamentato di essere stato vittima di demansionamento e comportamenti mobbizzanti da parte dell’amministrazione datrice di lavoro, con conseguenti danni alla propria integrità psicofisica.

Analisi dei fatti della vicenda

Il quadro fattuale emerso

Il ricorrente, dipendente pubblico inquadrato C2 sviluppo economico con profilo di “gestore di processo”, aveva svolto per anni attività di rappresentanza legale presso la Corte dei Conti. A partire da aprile 2014, secondo quanto dedotto nel ricorso, sarebbe stato assegnato a mansioni non equivalenti alla sua qualifica professionale, venendo relegato a compiti marginali e ripetitivi privi di complessità.

Le condotte contestate

Il lavoratore ha denunciato una serie di comportamenti sistematici e vessatori, tra cui:

– Mancata abilitazione a procedure specifiche

– Esclusione dall’accesso a strumenti informatici essenziali

– Negazione di accessi al PC e sottrazione della postazione di lavoro

– Forzata inattività

– Mancata comunicazione di bandi di mobilità interna

Le conseguenze sulla salute

Secondo la ricostruzione del ricorrente, tali condotte avrebbero comportato un progressivo isolamento e deterioramento psicofisico, culminato nella diagnosi di inabilità lavorativa totale al 100% dal settembre 2016, data in cui è stato licenziato per superamento del periodo di comporto.

Le questioni giuridiche affrontate

Demansionamento e dequalificazione professionale

Il Tribunale ha esaminato la questione del presunto demansionamento alla luce della normativa vigente. L’art. 39 del D.Lgs. 81/2015 disciplina le tutele in caso di violazione dell’art. 2103 del codice civile, stabilendo criteri per la determinazione dell’indennità risarcitoria.

Mansioni assegnate al ricorrente

Il giudice ha rilevato che le mansioni assegnate al ricorrente da aprile 2014 erano equivalenti a quelle precedentemente svolte e pienamente rientranti nella declaratoria del profilo C2. In particolare, con ordine di servizio, il dipendente si è occupato della gestione dei ricorsi amministrativi, attività equiparabile a quella precedentemente svolta.

La configurabilità del mobbing

Per quanto riguarda l’accusa di mobbing, il Tribunale ha applicato i consolidati principi giurisprudenziali in materia. Come evidenziato nella sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4281/2024, per la configurabilità del mobbing è necessario dimostrare:


– La molteplicità di comportamenti persecutori sistematici e prolungati

– L’evento lesivo della salute, personalità o dignità

– Il nesso eziologico tra condotte e pregiudizio

– L’elemento soggettivo dell’intento persecutorio unificante

Il giudice ha escluso la sussistenza del mobbing, rilevando l’assenza di una condotta protratta nel tempo con caratteristiche persecutorie finalizzate all’emarginazione del dipendente.

Il licenziamento per superamento del comporto

La questione del licenziamento per superamento del periodo di comporto è stata analizzata alla luce dell’art. 6 della L. 604/1966 e delle disposizioni contrattuali applicabili.

Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva mai impugnato il licenziamento, configurandosi quindi una decadenza dall’azione. Il periodo di comporto contrattuale risultava conclamato, essendo maturato in seguito alle assenze per malattia (oltre 500 giorni).

La decisione del giudice

Le argomentazioni del Tribunale

Il giudice ha rigettato integralmente il ricorso, motivando la decisione su diversi profili:

Sul demansionamento

Le mansioni assegnate erano equivalenti a quelle precedentemente svolte e rientranti nella declaratoria contrattuale del profilo di inquadramento.

Sul mobbing

Mancava la prova dell’esistenza di plurimi elementi oggettivi e soggettivi necessari per la configurazione della fattispecie, in particolare l’intento persecutorio unificante.

Sul danno alla salute

Non è emerso un nesso eziologico tra le condotte datoriali e la situazione patologica del ricorrente, che si è sviluppata successivamente alla riorganizzazione del 2014.

Sul licenziamento

La risoluzione è avvenuta per un fatto oggettivo mai contestato, con il ricorrente che aveva manifestato la volontà di non richiedere la conservazione del posto senza retribuzione.

La valutazione delle prove

Il Tribunale ha dato particolare rilievo alle testimonianze acquisite, che non hanno confermato l’esistenza di condotte persecutorie. In particolare, è emerso che i problemi di accesso ai sistemi informatici avevano una ragione puramente tecnica, legata alla lunga inattività dovuta ai periodi di malattia.

I principi di diritto stabiliti

Principi sul demansionamento

La sentenza conferma che per la configurazione del demansionamento è necessario dimostrare l’assegnazione di mansioni non equivalenti a quelle corrispondenti al livello di inquadramento. La mera riorganizzazione aziendale, se non comporta dequalificazione, non integra violazione dell’art. 2103 c.c.

Principi sul mobbing

La decisione ribadisce che il mobbing richiede la dimostrazione di:


– Comportamenti sistematici e reiterati

– Finalità persecutoria

– Danno alla salute del lavoratore

– Nesso causale tra condotte e danno

Come evidenziato nella giurisprudenza di legittimità citata nella Cass., Sez. Lav., 15.2.2016, n. 2920, è necessario un disegno comune e unitario che qualifichi la peculiarità del fenomeno.

Principi sul licenziamento per comporto

La sentenza conferma che il superamento del periodo di comporto costituisce un fatto oggettivo che legittima la risoluzione del rapporto, purché non sia riconducibile a colpa datoriale.

Massima giurisprudenziale

Non configura demansionamento l’assegnazione di mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte e rientranti nella declaratoria del profilo contrattuale di inquadramento. Il mobbing richiede la dimostrazione di comportamenti sistematici e persecutori finalizzati all’emarginazione del dipendente, con prova del nesso causale tra condotte e danno alla salute. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è legittimo quando non riconducibile a colpa datoriale e il dipendente non richiede la conservazione del posto senza retribuzione.

Superamento comporto. Soccombenza e spese processuali

Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso e ha compensato le spese di lite in ragione della complessità della materia trattata. La compensazione è stata motivata dalla particolare natura delle questioni affrontate e dalla necessità di un approfondito esame istruttorio.

Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Napoli rappresenta un importante precedente in materia di mobbing e demansionamento nel pubblico impiego. La decisione evidenzia la necessità di una rigorosa valutazione probatoria per la configurazione di tali fattispecie, richiedendo elementi concreti e specifici che dimostrino l’intento persecutorio e il nesso causale con il danno lamentato.

Elementi probatori importanti

La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata che richiede standard probatori elevati per il riconoscimento del mobbing, confermando l’orientamento restrittivo della Cassazione in materia. Particolare rilievo assume la valutazione del Tribunale sulla riorganizzazione aziendale, considerata legittima quando non comporti effettiva dequalificazione professionale.