Sentenza del Tribunale di Brescia pubbl. febbraio 2025 – 43L
Introduzione alla vicenda
La sentenza del Tribunale di Brescia del febbraio 2025 affronta una questione di grande rilevanza pratica nel diritto del lavoro: la distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e collaborazione autonoma, con particolare riferimento alle prestazioni di natura tecnico-professionale. Il caso riguarda un lavoratore che, dopo diciotto anni di collaborazione con una società, ha rivendicato la natura subordinata del rapporto, chiedendo il riconoscimento delle differenze retributive e degli istituti contrattuali previsti dal contratto collettivo nazionale del commercio.
I fatti della controversia
La ricostruzione della vicenda
Il ricorrente ha dedotto di aver svolto attività lavorativa per la società dal gennaio 2002 al marzo 2020, inizialmente senza formalizzazione e successivamente mediante due contratti di incarico professionale per consulenza tecnica. Durante l’intero periodo, il lavoratore ha aperto partita IVA su richiesta della società ed ha emesso fatture mensili per conseguire le retribuzioni.
Prove
Il ricorrente ha allegato di aver ricoperto la funzione di responsabile dell’ufficio tecnico, prestando la propria opera presso la sede della società in via continuativa, osservando i normali orari di lavoro degli impiegati e ricevendo direttive dal socio e consigliere di amministrazione. Ha inoltre evidenziato di aver utilizzato beni aziendali quali autovettura, telefono, laptop, indirizzo di posta elettronica aziendale e numero telefonico interno.
Le allegazioni del ricorrente
A sostegno della domanda, il lavoratore ha invocato la sussistenza degli indici della subordinazione individuati dalla giurisprudenza, quali l’inserimento nell’organizzazione produttiva della società, la soggezione al potere direttivo e disciplinare dell’amministratore, la continuità della prestazione esclusivamente a favore della società, la fruizione delle ferie durante i periodi di chiusura dello stabilimento e la retribuzione mensile indipendentemente dal raggiungimento di risultati specifici.
Etero organizzazione
In via subordinata, ha invocato l’applicazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, sostenendo che le modalità di esecuzione della prestazione fossero organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Le difese della società
La società resistente ha contestato radicalmente la ricostruzione del ricorrente, sostenendo che quest’ultimo si fosse limitato a svolgere consulenze tecnico-commerciali in materia di lubrificanti, con particolare focus sulle lavorazioni di stampaggio, e che non potesse aver rivestito la qualifica di responsabile dell’ufficio tecnico.
Allegazioni del datore di lavoro
La società ha allegato che il ricorrente avesse sempre svolto le proprie mansioni con ampia autonomia organizzativa, coordinandosi con la società esclusivamente per comprendere le problematiche tecniche da risolvere, senza recarsi tutti i giorni presso la sede, senza timbrare il cartellino segna presenze e senza avvertire la società in caso di assenze.
Genericità allegazioni e prescrizione
La difesa ha inoltre negato la sussistenza degli ulteriori indici della subordinazione, evidenziando la genericità delle allegazioni di parte ricorrente e contestando il quantum della pretesa. Ha infine eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese relative a periodi antecedenti al luglio 2015.
L’istruttoria testimoniale
Le dichiarazioni dei testi
L’istruttoria testimoniale ha assunto un ruolo centrale nella decisione della controversia. Il Tribunale ha esaminato le dichiarazioni di diversi testimoni, tra cui un funzionario dell’azienda fornitrice di lubrificanti, un ex socio della società resistente, un responsabile tecnico commerciale di altra società e un dipendente della società.
Primo testimone
Il primo teste, funzionario dell’azienda fornitrice, ha riferito di aver conosciuto il ricorrente come tecnico molto conosciuto nel settore e di averlo incontrato svariate volte presso la sede della società, dove disponeva di un ufficio. Tuttavia, ha precisato che i rapporti tecnici erano tenuti direttamente dai tecnici della sua azienda e che egli personalmente non aveva mai intrattenuto rapporti diretti con il ricorrente. Ha inoltre dichiarato di non sapere se il ricorrente avesse un obbligo di presenza e di non conoscere i rapporti interni tra il ricorrente e la società.
Secondo testimone
Il secondo teste, ex socio della società resistente, ha fornito elementi particolarmente significativi. Ha spiegato che il ricorrente era venuto ad offrirsi per svolgere attività di consulenza tecnica, occupandosi essenzialmente di prodotti metalworking, mentre gli aspetti tecnici dell’azienda erano gestiti dal teste stesso in prima persona. Ha affermato che il ricorrente era libero nella gestione del suo rapporto con la società e anche nella individuazione delle assenze per ferie, precisando che “pur venendo quasi sempre si riteneva libero di fare i cavoli suoi non sempre andava in ferie, anche le ferie se le sceglieva lui a volte non sapevamo dove era e lo chiamavamo al telefono”.
Altre collaborazioni
Il teste ha inoltre riferito circostanze decisive in merito alla non esclusività della prestazione, dichiarando che il ricorrente aveva preso confidenza con altra società fornitrice e si era messo a collaborare con essa, percependo compensi per ogni chilo di prodotto realizzato con la sua collaborazione, e che la società lo lasciava fare perché era un libero professionista.
Le testimonianze sulla non esclusività
Un altro teste, responsabile tecnico commerciale di società che effettuava analisi e controlli, ha confermato che il ricorrente portava campioni da analizzare anche per conto di altre società.
Dichiarazioni importanti del teste
Il dipendente della società resistente, che svolgeva attività di traduttore e presidiava la segreteria, ha fornito dichiarazioni particolarmente rilevanti. Ha negato che il ricorrente avesse un vincolo di orario o che dovesse chiedere permessi per assentarsi, ha escluso che fosse responsabile tecnico e ha persino negato che l’azienda avesse un ufficio tecnico.
Precisazioni del teste
Ha precisato che il ricorrente “dava il proprio supporto alle forze vendita e agli agenti nello specifico su alcuni oli da taglio”, che “si occupava solo di una piccola fetta del lavoro”, che “poteva spostarsi in modo autonomo e non seguiva orari”, che “vedevo che si muoveva alla necessità in maniera autonoma e non riferiva nulla a nessuno” e che “non dava conto a nessuno della sua presenza, non doveva chiedere permessi”.
Le questioni giuridiche affrontate
La prescrizione quinquennale
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato l’eccezione di prescrizione formulata dalla società resistente. La questione riguardava l’individuazione del dies a quo del termine prescrizionale quinquennale previsto dall’articolo 2948 numero 4 del codice civile per i crediti retributivi.
Prescrizione: dalla data di cessazione del rapporto
Il Giudice ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge 92 del 2012 e del decreto legislativo 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Conseguentemente, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli articoli 2948 numero 4 e 2935 del codice civile, dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Dipendenti superiori a 15
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risultava che la società aveva ed ha un numero di dipendenti superiore a quindici e quindi il rapporto di lavoro era garantito da tutela reale quantomeno sino al momento di entrata in vigore della legge 92 del 2012. Il Tribunale ha quindi accolto parzialmente l’eccezione di prescrizione, dichiarando prescritte tutte le differenze retributive rivendicate dal 2005 sino alla entrata in vigore della legge 92 del 2012, e non sino al 2015 come evidenziato dalla difesa della società resistente.
La qualificazione del rapporto di lavoro
Il Tribunale ha richiamato il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui qualsiasi attività umana economicamente rilevante è suscettibile di essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.
Soggezione potere direttivo
Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dalla emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative.
Orario, continuità, compenso
Altri elementi, come l’osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l’erogazione di un compenso continuativo, possono avere valore indicativo, ma mai determinante. Grava sul ricorrente l’onere di dimostrare che le attività eseguite per conto della società sono state svolte con le modalità previste dall’articolo 2094 del codice civile.
Gli indici della subordinazione
Il Tribunale ha evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell’atteggiarsi del rapporto.
Criteri complementari e sussidiari
Occorre pertanto fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro e dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
La valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, risultando ivi censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto.
Decisione del Tribunale
La valutazione delle prove
Il Tribunale ha ritenuto che le allegazioni in merito alla sussistenza di un vincolo di subordinazione nel lungo rapporto di lavoro intercorso fra il ricorrente e la società convenuta non fossero state supportate da adeguati riscontri probatori. In particolare, il Giudice ha evidenziato che nessuna delle allegazioni del ricorrente era stata confermata da alcun teste, neppure da quelli dedotti a prova diretta.
Direttore tecnico?
Il primo teste, pur avendo affermato che il ricorrente era direttore tecnico della società, ha successivamente chiarito che tale informazione gli era stata fornita de relato, senza specificare i soggetti che gliela avrebbero fornita, e ha escluso di aver avuto rapporti diretti con il legale rappresentante della società che avrebbero potuto confermare tale circostanza.
Libertà di gestire il rapporto
Il secondo teste, ha fornito elementi decisivi per escludere la subordinazione. Ha chiarito che gli aspetti tecnici dell’azienda li aveva gestiti lui in prima persona e non certo il ricorrente, che si occupava appunto solo di una parte della attività della società. Ha affermato che il ricorrente era libero nella gestione del suo rapporto con la società e anche nella individuazione delle assenze per ferie, e ha dichiarato quanto all’attività espletata dal ricorrente per altre società che “lo lasciavamo fare perché era un libero professionista”.
L’assenza di prova del vincolo di subordinazione
Il Tribunale ha sottolineato che non sono emersi neppure elementi atti a sostenere l’allegazione del ricorrente che egli ricevesse ordini e direttive dal socio e consigliere di amministrazione. L’unico teste che ha fatto riferimento ai rapporti fra il ricorrente e il socio ha parlato genericamente di direttive che il socio gli avrebbe dato, che egli immaginava essere di natura tecnica o commerciale, circostanza quest’ultima compatibile anche con il rapporto di consulenza allegato dalla società.
Assenza di prova della dipendenza
Il Giudice ha concluso che non è stata provata la sussistenza di un vincolo di dipendenza gerarchico funzionale dal socio ed è al contrario emerso che il ricorrente fosse libero di gestire il suo lavoro di consulenza o collaborazione come riteneva più opportuno, al punto da poter gestire attività anche a favore di altre società. Non aveva un obbligo di presenza in ufficio, pur avendo un ufficio a disposizione presso la società, ed anzi la sua presenza in ufficio era stata in concreto molto variabile e di norma durava solamente qualche ora senza protrarsi per tutto l’orario di apertura della azienda o lavorativo dei dipendenti. Era libero di assentarsi quando lo riteneva opportuno, non doveva comunicare al socio o ad altri in azienda se si assentava o meno ed era generalmente reperibile al telefono per le sue attività di consulenza.
L’irrilevanza degli indici sussidiari
Il Tribunale ha ritenuto che non fossero emersi elementi atti a ritenere sussistenti alcuno degli indici presuntivi che consentono, in difetto di prova del vincolo gerarchico, di ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, ha ritenuto del tutto irrilevante che il ricorrente avesse a disposizione un telefono aziendale e una autovettura, che rientrano nelle pattuizioni di natura economica, un laptop e anche un indirizzo di posta elettronica con account aziendale.
Il Giudice ha precisato che si tratta di beni aziendali che possono essere indifferentemente forniti a dipendenti e consulenti, che non modificano certo le modalità con cui viene resa la prestazione. La mera disponibilità di tali strumenti non costituisce quindi elemento idoneo a dimostrare la natura subordinata del rapporto.
Il rigetto del ricorso
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo non provata la sussistenza del vincolo di subordinazione. Ha condannato i ricorrenti in solido fra loro a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, liquidate in tremila euro, oltre IVA, CPA e spese generali al quindici per cento.
I principi di diritto
La distinzione tra subordinazione e autonomia
La sentenza ribadisce il principio consolidato secondo cui l’elemento indefettibile della subordinazione è costituito dal vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Solo quando tale elemento non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, è necessario fare riferimento a criteri complementari e sussidiari.
Prestazioni tecniche
Nelle prestazioni di natura tecnico-professionale, l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell’atteggiarsi del rapporto, sicché il giudice deve necessariamente considerare gli elementi sussidiari nella loro valutazione complessiva, tenendo conto della durata e continuità del rapporto, delle modalità di corresponsione del compenso, del luogo di svolgimento dell’attività e della proprietà degli strumenti di lavoro.
L’onere della prova
La sentenza conferma che grava sul lavoratore che rivendica in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato l’onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata. Non è sufficiente la mera allegazione della pretestuosità o non veridicità del contratto formalmente stipulato tra le parti, essendo necessaria la prova positiva degli elementi attestativi del vincolo di subordinazione.
Genericità delle allegazioni
La genericità delle allegazioni, in assenza di deduzioni specifiche sull’esercizio dei poteri datoriali, non consente di ritenere assolto l’onere probatorio, neppure quando siano presenti alcuni indici sussidiari quali la continuità delle prestazioni o la periodicità dei pagamenti.
La non esclusività della prestazione
Nella sentenza si evidenzia che la non esclusività della prestazione costituisce elemento significativo per escludere la natura subordinata del rapporto. Nel caso di specie, è emerso che il ricorrente svolgeva attività anche per altre società, percependo compensi per la collaborazione prestata, circostanza incompatibile con la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
L’irrilevanza della mera disponibilità di strumenti aziendali
Il Tribunale ha chiarito che la mera disponibilità di strumenti e beni aziendali quali ufficio, telefono, autovettura, computer e indirizzo di posta elettronica con account aziendale è del tutto irrilevante ai fini della qualificazione del rapporto, trattandosi di elementi che possono essere indifferentemente forniti a dipendenti e consulenti e che non modificano le modalità con cui viene resa la prestazione.
La prescrizione dei crediti di lavoro
Il regime anteriore alla legge 92 del 2012
La sentenza affronta la questione della prescrizione dei crediti di lavoro, distinguendo tra il regime applicabile anteriormente all’entrata in vigore della legge 92 del 2012 e quello successivo. Per i rapporti di lavoro assistiti da tutela reale in ragione delle dimensioni dell’impresa, il termine quinquennale di prescrizione decorreva dalla maturazione di ciascun credito e non dalla cessazione del rapporto.
Il regime successivo alla legge 92 del 2012
Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato come modulati dalla riforma Fornero e dal decreto legislativo 23 del 2015, privi dei presupposti di stabilità reale, la prescrizione decorre invece dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale regime discende dalla circostanza che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito delle riforme introdotte, manca dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata.
L’applicazione al caso concreto
Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto parzialmente l’eccezione di prescrizione, dichiarando prescritte tutte le differenze retributive rivendicate dal 2005 sino alla entrata in vigore della legge 92 del 2012. Per il periodo successivo, il termine di prescrizione sarebbe decorso dalla cessazione del rapporto di lavoro, che nel caso di specie è avvenuta nel marzo 2020.