44L – Quando il venditore auto è lavoratore subordinato?

Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. maggio 2024 – 44L

Introduzione alla vicenda

La sentenza del Tribunale di Roma del maggio 2024 affronta una questione di grande rilevanza pratica nel settore della vendita di autoveicoli: la qualificazione del rapporto di lavoro tra un venditore e una concessionaria automobilistica formalmente inquadrato come contratto di agenzia, ma di fatto caratterizzato da tutti gli elementi tipici della subordinazione.

Il caso riguarda un lavoratore che aveva prestato attività presso una concessionaria dal 2010 al 2022, inizialmente con un breve periodo di prova, poi con contratto di agenzia. Il rapporto si era concluso con un licenziamento intimato oralmente, senza alcuna comunicazione scritta.

I fatti della vicenda

L’inizio del rapporto e la qualificazione formale

Il lavoratore aveva iniziato la collaborazione con la concessionaria nell’ottobre 2010, svolgendo un periodo di prova. Successivamente, gli era stato richiesto di aprire una partita IVA e di iscriversi all’Enasarco. Nel dicembre 2010 aveva sottoscritto un contratto di agenzia avente ad oggetto l’attività promozionale di veicoli presso un proprio ufficio e con propri strumenti.

Le modalità concrete di svolgimento del rapporto

Nonostante la qualificazione formale come agenzia, il lavoratore operava sempre presso i locali della concessionaria, utilizzando gli strumenti di lavoro della stessa. Aveva una postazione fissa con computer, telefono e stampante condivisa. Gli era stata assegnata una email con account aziendale.

Orario fisso, test drive, preventivi

Il lavoratore seguiva un orario fisso dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 19,00 dal lunedì al sabato, con due weekend al mese. Mostrava alla clientela le auto, faceva effettuare test drive, elaborava preventivi dei piani di vendita, piani di finanziamento e polizze assicurative.

Ferie e assenze

Era inserito nel piano ferie e doveva giustificare le assenze. Rispondeva al direttore commerciale e al referente della concessionaria. Gli appuntamenti con i clienti gli venivano fissati dalla società e doveva accettarli per dare conferma al cliente.

La cessazione del rapporto

Nel dicembre 2022, in occasione delle ferie natalizie, il lavoratore si avvedeva di non essere stato inserito nel piano ferie. Recatosi dal direttore commerciale per chiedere spiegazioni, gli veniva comunicato che avrebbe dovuto prendere ferie fino a gennaio 2023 per scarsi risultati ottenuti.

Nel gennaio 2023 incontrava nuovamente il responsabile per avere informazioni sulla ripresa del servizio, ma gli veniva riferito che non doveva più presentarsi; in seguito, veniva ricevuto dal direttore commerciale che gli comunicava la cessazione del rapporto al 31 dicembre 2022, offrendogli a titolo conciliativo euro 5.000,00 circa. Il lavoratore impugnava il licenziamento.

Le domande del ricorrente

Il lavoratore adiva il Tribunale di Roma chiedendo:

  • L’accertamento della natura subordinata del rapporto dal 2010 al 2022
  • L’inquadramento al III livello del CCNL Commercio
  • Il pagamento di euro 240.000 circa a titolo di differenze retributive per ordinario, tredicesima, quattordicesima, straordinario e TFR
  • La condanna al versamento dei contributi INPS sulle somme riconosciute
  • La dichiarazione di nullità del licenziamento per violazione della forma scritta
  • La reintegrazione nel posto di lavoro
  • Il pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento alla reintegrazione

In via subordinata, qualora il rapporto fosse stato qualificato come agenzia, chiedeva il ripristino del rapporto di agenzia e il pagamento delle indennità previste dalla legge per la cessazione del contratto di agenzia.

Le eccezioni della società resistente

La concessionaria si costituiva in giudizio negando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e assumendo che il ricorrente aveva sempre intrattenuto un libero e autonomo rapporto di agenzia, con posizione Enasarco regolarmente aperta e contributi versati.

La società sosteneva che il lavoratore aveva svolto le mansioni proprie dell’agente, quali la promozione e vendita di vetture, l’offerta di prodotti finanziari e assicurativi. Non vi erano ordini e direttive dei responsabili, ma solo l’obbligo di rispettare prezzi e parametri impartiti dalla casa madre.

Orari

Gli orari indicati in ricorso erano gli orari di apertura della concessionaria, all’interno dei quali operava il ricorrente senza essere obbligato ad osservarli. Il compenso fisso mensile di euro 1.000,00 era irrisorio rispetto alle provvigioni e non incompatibile con il rapporto di agenzia.

Assenze

In caso di assenza, solo per motivi organizzativi doveva comunicare la mancata presenza, per evitare ripercussioni negative sulla reputazione commerciale. Il rapporto era cessato per calo di produttività e quindi il recesso era sorretto da giusta causa.

L’istruttoria testimoniale

Il Tribunale ammetteva le prove testimoniali richieste dal ricorrente. Venivano escussi due testi che avevano lavorato presso la concessionaria.

La testimonianza del primo teste

Il primo teste dichiarava di aver lavorato per la resistente dal 2011 al 2016 come agente, poi dalla fine del 2016 come dipendente. Confermava che al suo arrivo il ricorrente già lavorava e che era presente sui luoghi di lavoro con una postazione fissa.

Giorni e orari

Confermava i giorni e gli orari indicati in ricorso, che dovevano essere seguiti anche quando il teste era agente. Se lavoravano nel weekend si riposavano nella settimana con giorni che sceglievano loro, previo accordo, per assicurare il servizio. Lo stesso avveniva per le ferie: si accordavano in modo che vi fosse una copertura nei giorni in cui la concessionaria era aperta.

Agenti e dipendenti intercambiabili

Confermava che gli agenti e dipendenti erano intercambiabili tra loro e si sostituivano a vicenda. I clienti gli venivano mandati dall’ufficio che prendeva gli appuntamenti. Confermava che il ricorrente era inserito in una mailing list alla quale giungevano le comunicazioni della società.

La testimonianza del secondo teste

Il secondo teste, agente di commercio per la resistente dal 2013, confermava che al suo arrivo il ricorrente già lavorava in sede.

Spiegava che per effettuare le vendite dovevano usare le licenze della casa madre date in disponibilità alla resistente e quindi dovevano per forza andare in ufficio per usare i loro sistemi. La postazione era fissa, ma si potevano spostare in quanto avevano anche le password di altre postazioni. Il 90% dell’attività veniva svolta dal ricorrente presso una stessa scrivania ed a lui era abbinato un interno del telefono. Gli era stato assegnato un account aziendale.

Controllo del referente

Precisava che essendoci disposizioni commerciali della casa madre per la scontistica e per le procedure, serviva un referente che controllasse i contratti per poterli portare avanti. Il teste aveva il ruolo di supervisor, sottoposto al direttore commerciale, verificava la regolarità delle proposte ed accettazioni.

Appuntamenti concordati dall’azienda

Spiegava che gli orari di cui al ricorso erano gli orari di apertura della concessionaria e vi era un’organizzazione interna in cui si cercava di avere una copertura della forza lavoro delle vendite. Gli appuntamenti con i clienti venivano presi per i venditori, dipendenti o agenti, dal centralino e sul calendario dell’agente appariva l’appuntamento. L’agente doveva confermare o meno la sua disponibilità. Lo stesso avveniva per i venditori dipendenti, non vi era differenza tra agenti e dipendenti.

Gestione degli appuntamenti

Se capitava un cliente senza appuntamento ed era libero un venditore o un agente, costui seguiva il cliente. Con riguardo agli orari seguiti dal ricorrente affermava che veniva spesso ma non sapeva se veniva a seguito o meno di disposizione aziendale. Se mancava qualche agente, essendo l’appuntamento sfornito di persona, il direttore commerciale o lo stesso agente glielo comunicavano. Lo stesso avveniva per i dipendenti perché doveva fare in modo che l’appuntamento con il cliente non andasse perduto.

Ferie

Per le ferie veniva chiesta la disponibilità e ci si accordava per avere la presenza di almeno tre unità. Circa la cessazione del rapporto il teste affermava che gli era stato detto che la prestazione del ricorrente non aveva avuto una performance gradita.

La decisione del Tribunale

La qualificazione del rapporto come subordinato

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che il rapporto potesse essere qualificato come rapporto subordinato. Il Giudice ha richiamato i principi consolidati in materia di distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.

Potere direttivo

La principale caratteristica della subordinazione è la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo del datore e la costante messa a disposizione delle proprie energie lavorative durante l’orario di lavoro.

Indici della subordinazione

La giurisprudenza ha enucleato degli indici della subordinazione individuati nell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, nella continuità e durata del rapporto, nella modalità di erogazione del compenso, nella regolamentazione dell’orario di lavoro, nella presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, nella sussistenza di un effettivo potere di auto-organizzazione in capo al prestatore.

Appuntamenti

Nel caso di specie, il ricorrente era presente quotidianamente presso la concessionaria, aveva il più delle volte una postazione fissa con una linea allo stesso assegnata. Gli appuntamenti con i clienti non li fissava lui liberamente, ma gli venivano fissati dalla società e doveva accettarli per dare la conferma al cliente.

Nessuna libertà di scelta

L’eventuale rifiuto non riguardava la libertà di scelta dell’agente di non lavorare quel giorno, ma come il dipendente, un eventuale impedimento anche lavorativo che impediva al lavoratore o agente di accettare l’appuntamento.

Ferie

Nelle ferie si organizzava un piano ferie volto ad assicurare la presenza di venditori siano essi dipendenti o agenti che erano intercambiabili. La società attuava il suo scopo sociale, quale la vendita di auto, tramite sia dipendenti che agenti che operavano nello stesso modo, tanto che si faceva affidamento anche sugli agenti nei periodi di ferie per garantire la forza vendita della concessionaria.

Il rapporto di agenzia: caratteristiche

A ciò si aggiungeva che il rapporto era durato più di dieci anni e che il ricorrente non possedeva una minima struttura imprenditoriale lavorando nei locali aziendali con strumenti della società, seguendo i clienti dalla stessa a lui assegnati e non da lui procacciati.

Il rapporto di agenzia prevede solo l’obbligo di concludere contratti e nessun altro vincolo. Sulla base di tali circostanze il Tribunale ha ritenuto che sussistessero le caratteristiche di un rapporto di natura subordinata.

L’inquadramento contrattuale

Il Tribunale ha dichiarato di natura subordinata il rapporto esistente tra le parti ed ha applicato ad esso il CCNL Commercio adottato dalla società, circostanza non contestata, con diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel III livello CCNL commercio, livello in cui è inquadrato l’addetto alle vendite.

Le differenze retributive

Al lavoratore è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione della somma dovuta ricalcolata dal 2010 al 2022 per ordinario, tredicesima, quattordicesima, TFR e straordinario.

Lo straordinario è stato riconosciuto solo a decorrere dalla fine del 2011 per un orario di 48 ore settimanali, con esclusione del periodo in cui il lavoratore era stato occupato in altra sede e nessun teste aveva riferito in merito a tale argomento.

Nessuna somma è stata riconosciuta per festività, non essendo emerso quali festività avesse lavorato.

I contributi previdenziali

Sulle somme riconosciute sono stati dichiarati dovuti gli oneri contributivi che possono essere versati solo nei limiti della prescrizione. Considerando che gli stessi appartengono all’INPS, la prescrizione si intende interrotta da quando la pretesa è stata avanzata, ossia quando l’INPS si è costituito nel corso del 2023.

Conseguentemente sono stati dichiarati dovuti i contributi dei cinque anni precedenti.

Il licenziamento orale

In ordine al licenziamento, la parte resistente, se pur costituita tardivamente, non ha contestato né la registrazione in atti, né i capitoli indicati in ricorso in cui si indicano i fatti relativi alla cessazione del rapporto, ammettendo che lo stesso, anche se riferito al rapporto di agenzia, è cessato per giusta causa, data la scarsa performance del ricorrente.

Registrazione fonografica

La registrazione sul licenziamento conferma che il ricorrente è stato mandato via per scarso rendimento e la stessa, non essendo stata disconosciuta, fa piena prova dei fatti in essa contenuti. L’art. 2712 c.c. dispone che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Data l’esistenza di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, lo stesso appare cessato per effetto del licenziamento intimato oralmente e quindi in violazione dell’art. 2 L. 604/66.

L’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori

Considerando che il rapporto è iniziato nel 2010, ad esso va applicato l’art. 18 Statuto lavoratori. Il Tribunale ha condannato la società a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro al III livello oltre che al pagamento delle retribuzioni omesse rapportate al III livello dal giorno di cessazione alla reintegra, oltre rivalutazione ed interessi ed oltre al versamento dei contributi previdenziali.

Le spese di giudizio

Le spese sono state poste a carico della società soccombente, mentre sono state compensate con l’INPS terzo chiamato. La società è stata condannata al pagamento di euro 8.000 circa oltre IVA, CPA e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

I principi di diritto affermati dalla sentenza

La distinzione tra agenzia e lavoro subordinato

La sentenza richiama i consolidati principi giurisprudenziali in materia di distinzione tra rapporto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato.

Rapporto di agenzia

L’elemento distintivo va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che si manifesta nell’autonoma scelta dei tempi e dei modi della prestazione.

Rapporto subordinato

Il rapporto di lavoro subordinato si caratterizza invece per la prestazione di energie lavorative con inserimento stabile nell’organizzazione aziendale dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta.

Modalità di svolgimento della prestazione

Secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere espletata sia in regime di autonomia che di subordinazione, a seconda delle concrete modalità del suo svolgimento. La qualificazione del rapporto non dipende dalla natura o dal tipo di attività prestata, ma dalle modalità di svolgimento della stessa.

Gli indici della subordinazione

Il carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato deve individuarsi nell’essenzialità della subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento, e non soltanto al risultato, della prestazione lavorativa.

Ordini e attività di vigilanza

Tale potere deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici oltre che nell’esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative.

Indici sussidiari

Quando la subordinazione non è agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento ad elementi sussidiari con funzione meramente indiziaria quali:
– La continuità della prestazione
– Il rispetto di un orario predeterminato
– La percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito
– L’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale

La prevalenza della realtà fattuale sulla qualificazione formale

In caso di contrasto fra i dati formali iniziali di individuazione della natura del rapporto e quelli fattuali emergenti dal suo concreto svolgimento, a questi ultimi occorre dare prevalenza. La tutela relativa al lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto.

Giurisprudenza

Questo principio è stato ribadito dalla giurisprudenza più recente, come emerge dalla sentenza del Tribunale lavoro Roma n. 5872 del 20 maggio 2024 e dalla sentenza del Tribunale lavoro Roma n. 5874 del 20 maggio 2024, che hanno affrontato casi analoghi di venditori presso concessionarie auto formalmente inquadrati come agenti.

Il licenziamento orale

Il licenziamento intimato senza l’osservanza della forma scritta è inefficace ai sensi dell’art. 2 L. 604/66. La norma dispone che il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro e che il licenziamento intimato senza l’osservanza di tale disposizione è inefficace.

Insufficienza della mera prova della cessazione

La giurisprudenza ha chiarito che il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione.

Nel caso di specie, tale onere è stato assolto mediante la produzione della registrazione audio e le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato la comunicazione orale del licenziamento.

Le tutele applicabili

Per i rapporti di lavoro iniziati prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del D.lgs. n. 23/2015, continua ad applicarsi l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nella formulazione vigente al momento dell’assunzione.

Licenziamento orale

Nel caso di licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale, si applica il regime di cui al secondo comma dell’art. 18, che prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.

Contributi previdenziali

Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La giurisprudenza di riferimento

I precedenti in materia di venditori presso concessionarie auto

La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che ha affrontato la questione della qualificazione del rapporto di lavoro dei venditori presso concessionarie automobilistiche.

Giurisprudenza

Corte d’Appello di Roma 11/2024

La Corte d’Appello lavoro Roma con sentenza n. 3519 del 4 novembre 2024 ha confermato la natura subordinata del rapporto di un venditore formalmente inquadrato come agente, rilevando l’inserimento stabile nella struttura aziendale con postazione fissa e strumenti aziendali, l’obbligo di rispettare orari e turni di lavoro prestabiliti unilateralmente, l’assoggettamento a controlli assidui e quotidiani da parte dei responsabili sull’attività svolta, l’obbligo di ottenere autorizzazione per ogni vendita, l’utilizzo obbligatorio di piattaforme informatiche e procedure aziendali vincolanti.

Corte d’Appello di Roma 04/2024

La Corte d’Appello lavoro Roma con sentenza n. 1329 del 29 aprile 2024 ha rigettato l’appello della società e confermato la sentenza di primo grado che aveva riqualificato il rapporto come lavoro subordinato, riconoscendo l’inquadramento nel 2° Gruppo professionale del contratto collettivo aziendale e ordinando la regolarizzazione contributiva.

I principi in materia di prova del licenziamento orale

Tribunale lavoro Roma 04/2024

La sentenza del Tribunale lavoro Roma n. 4522 del 16 aprile 2024 ha affermato che il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone la comunicazione senza osservanza della forma scritta ha l’onere di provare che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti. La valutazione della mancata risposta all’interrogatorio formale ai sensi dell’art. 232 c.p.c. rientra nell’ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo ex art. 116 c.p.c.

Tribunale lavoro Roma 12/2024

La sentenza del Tribunale lavoro Roma n. 12405 del 4 dicembre 2024 ha riconosciuto che l’onere di provare il licenziamento orale può essere assolto mediante la produzione di elementi concordanti quali registrazioni audio della comunicazione di recesso, testimonianze, collocazione in ferie forzate fino alla cessazione del rapporto e accoglimento della domanda di accesso alla NASPI.

La prova delle registrazioni audio

L’art. 2712 c.c. dispone che le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

La giurisprudenza ha chiarito che le registrazioni audio costituiscono elementi probatori rilevanti per accertare la natura del rapporto e le modalità di cessazione dello stesso, potendo dimostrare l’esistenza di subordinazione o la comunicazione orale del licenziamento.

Massima giurisprudenziale

Agente/Dipendente

Costituisce rapporto di lavoro subordinato, e non contratto di agenzia, il rapporto del venditore presso concessionaria automobilistica che, pur formalmente qualificato come agenzia, si caratterizzi per l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione aziendale con postazione fissa e strumenti aziendali, l’obbligo di rispettare orari e turni di lavoro prestabiliti unilateralmente, l’assoggettamento a controlli assidui da parte dei responsabili, l’assegnazione degli appuntamenti con i clienti da parte della società, l’organizzazione di un piano ferie volto ad assicurare la presenza di venditori, l’assenza di qualsiasi rischio imprenditoriale e di organizzazione autonoma, nonché l’identità di mansioni rispetto ai venditori formalmente inquadrati come dipendenti.

Licenziamento orale

Il licenziamento intimato oralmente in violazione dell’art. 2 L. 604/66 è inefficace e comporta l’applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per i rapporti iniziati prima del 7 marzo 2015.