50L – Licenziamento per assenza ingiustificata

Sentenza Tribunale di Bergamo pubbl. gennaio 2025 – 50L

Quando la giacenza della raccomandata fa decorrere i termini a difesa

Introduzione alla vicenda

Licenziamento per assenza ingiustificata. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza di gennaio 2025, ha rigettato il ricorso di un lavoratore somministrato che aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli per assenza ingiustificata dal 6 al 10 novembre 2023.

La decisione affronta due questioni centrali del diritto del lavoro: la decorrenza dei termini procedimentali quando la contestazione disciplinare viene inviata tramite raccomandata e la ripartizione dell’onere probatorio nel licenziamento per assenza ingiustificata.

I fatti della controversia

Il rapporto di lavoro

Il lavoratore era stato assunto da un’agenzia di somministrazione il 2 febbraio 2023. Prestava servizio presso un’impresa utilizzatrice in qualità di operaio, con inquadramento al livello D2 del contratto collettivo nazionale delle agenzie di somministrazione.

La contestazione disciplinare

L’impresa utilizzatrice aveva segnalato all’agenzia somministratrice che il lavoratore era risultato assente ingiustificato nelle giornate dal 6 al 10 novembre 2023.

L’agenzia aveva quindi provveduto a contestare l’addebito disciplinare con comunicazione del 13 novembre 2023, spedita il 14 novembre 2023 all’indirizzo del lavoratore.

Il tentativo di consegna e la giacenza

La raccomandata contenente la contestazione disciplinare era stata oggetto di tentativo di consegna il 15 novembre 2023. Non essendo stato trovato il destinatario, l’agente postale aveva lasciato avviso di giacenza.

Disponibilità al ritiro

Secondo quanto risultava dall’esito della spedizione, il plico era stato reso disponibile per il ritiro presso l’ufficio postale di competente solo a partire dal 22 novembre 2023.

Il licenziamento

Il licenziamento per giusta causa era stato comunicato il 28 novembre 2023, quindi sei giorni dopo la data di disponibilità del plico in giacenza.

Le eccezioni del lavoratore

Violazione della procedura disciplinare

Il lavoratore sosteneva di non aver mai ricevuto la contestazione disciplinare datata 22 novembre 2023. Eccepiva quindi la violazione della procedura di contestazione dell’infrazione prevista dall’articolo 7 della legge 300/1970 e dagli articoli 34 e 46 del contratto collettivo applicabile.

Insussistenza del fatto materiale

Nel merito, il ricorrente contestava di aver commesso alcuna assenza ingiustificata. Chiedeva quindi l’accertamento dell’insussistenza del fatto materiale contestatogli.

Le richieste

In via principale

Il lavoratore domandava l’annullamento del licenziamento e la condanna dell’agenzia alla reintegrazione nel posto di lavoro. Chiedeva inoltre il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegra.

In via subordinata

Invocava l’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23/2015, con declaratoria di estinzione del rapporto e condanna al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura di trentasei mensilità.

In via di estremo subordine

Eccepiva la violazione della procedura disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23/2015, chiedendo la condanna al pagamento di un’indennità nella misura di dodici mensilità.

Le difese dell’agenzia

La regolarità della procedura

L’agenzia di somministrazione chiariva che la comunicazione contenente la contestazione disciplinare era stata depositata in giacenza e resa disponibile per il ritiro presso l’ufficio postale in data 22 novembre 2023.

Il licenziamento era stato comunicato il 28 novembre 2023, nel rispetto del termine previsto dal contratto collettivo.

La prova dell’assenza

Nel merito, l’agenzia produceva le segnalazioni dell’impresa utilizzatrice che attestavano l’assenza del lavoratore nelle giornate contestate. Produceva inoltre le rilevazioni mensili delle presenze.

Il precedente disciplinare

L’agenzia evidenziava che non si trattava del primo episodio. Al lavoratore era già stata contestata l’assenza ingiustificata dal 16 al 19 maggio 2023.

La decisione del Tribunale

La decorrenza dei termini procedimentali

Il Tribunale ha affrontato in via preliminare la questione della decorrenza dei termini per l’esercizio del diritto di difesa del lavoratore.

Avviso di giacenza

Il Giudice ha richiamato il principio secondo cui la presunzione di conoscenza della dichiarazione diretta al destinatario coincide con il rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale.

Tuttavia, ha precisato che il lavoratore non avrebbe materialmente potuto ritirare il plico prima del 22 novembre 2023, data a partire dalla quale la raccomandata era stata disponibile per il ritiro presso l’ufficio di competente.

Disponibilità al ritiro

Il Tribunale ha evidenziato che sussiste un breve arco temporale tra il ricevimento dell’avviso di giacenza e la data in cui il plico è disponibile per il ritiro. Prima di tale data non è materialmente possibile ritirare la raccomandata in giacenza.

Nell’avviso di giacenza è sempre indicata la data a partire dalla quale è consentito il ritiro.

Il rispetto dei termini contrattuali

Rispetto alla previsione dell’articolo 34 del contratto collettivo delle agenzie per la somministrazione, il Tribunale ha ritenuto che fosse dal 22 novembre 2023 che il ricorrente poteva prendere visione della contestazione disciplinare ed esercitare il proprio diritto di difesa.

Decorrenza del termine

Da tale data doveva farsi decorrere il termine di cinque giorni per la presentazione delle giustificazioni. A seguire, l’ulteriore termine di cinque giorni per l’adozione del provvedimento disciplinare.

Provvedimento disciplinare

L’articolo 34, comma 7, del contratto collettivo prevede che l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare deve essere comunicata al lavoratore entro cinque giorni dalla scadenza del termine assegnato per presentare le giustificazioni.

Il provvedimento di licenziamento adottato il 28 novembre 2023 e comunicato in pari data è stato quindi ritenuto tempestivo.

L’onere della prova nel licenziamento per assenza

Passando ad analizzare il merito, il Tribunale ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il datore di lavoro, su cui grava l’onere della prova della giusta causa ai sensi dell’articolo 5 della legge 604/1966, può limitarsi a provare l’assenza nella sua oggettività.

Giustificare assenza

Grava invece sul lavoratore l’onere di provare gli elementi che possono giustificare l’assenza. In particolare, deve dimostrare la dipendenza dell’assenza da causa a lui non imputabile.

Prova dell’asssenza

Nel caso di specie, l’assenza era stata provata dalle mail inviate dall’impresa utilizzatrice e dalle rilevazioni mensili delle presenze.

Nessuna prova era stata offerta dal lavoratore circa l’insussistenza dell’addebito contestatogli.

La gravità dell’inadempimento

Il Tribunale ha rilevato che non si era trattato del primo episodio. Al ricorrente era già stata contestata l’assenza ingiustificata dal 16 maggio al 19 maggio 2023.

Secondo l’articolo 46 del contratto collettivo applicabile, integra giusta causa di licenziamento l’assenza ingiustificata per oltre tre giorni consecutivi o cinque nell’anno solare.

Gravità dell’inadempimento

L’inadempimento, per la sua gravità, è stato ritenuto idoneo a giustificare il licenziamento. Il Tribunale ha considerato l’intensità dell’elemento psicologico, posto che il ricorrente era già incorso nella stessa mancanza.

Ciò dimostrava, nell’ambito di un rapporto lavorativo breve, piena negligenza e trascuratezza rispetto al proprio principale dovere.

Il rigetto del ricorso

Per tutte le argomentazioni esposte, il Tribunale ha rigettato tutte le domande formulate dal lavoratore.

Le spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.000 per compensi professionali oltre accessori di legge, sono state poste a carico del ricorrente soccombente.

I principi di diritto

La decorrenza dei termini dalla disponibilità del plico

La sentenza afferma un principio importante in materia di procedimento disciplinare. Qualora la contestazione sia inviata al lavoratore mediante raccomandata e il primo tentativo di consegna non vada a buon fine, il termine per l’esercizio del diritto di difesa decorre dalla data in cui il plico risulta effettivamente disponibile per il ritiro presso l’ufficio postale.

Raccomandata disponibile

Non rileva la data del tentativo di consegna o dell’emissione dell’avviso di giacenza.

Tale principio trova fondamento nella circostanza che sussiste un arco temporale tra il ricevimento dell’avviso di giacenza e la data in cui il plico diviene materialmente ritirabile. Prima di tale momento non è possibile per il destinatario prendere effettiva cognizione della contestazione.

La ripartizione dell’onere probatorio

In tema di licenziamento per assenza ingiustificata, il datore di lavoro può limitarsi a provare l’assenza nella sua oggettività.

Giustificare l’assenza

Grava sul lavoratore l’onere di provare gli elementi che possono giustificare l’assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile.

Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2988/2011, richiamata dal Tribunale di Bergamo.

La valutazione della recidiva

La recidiva in assenze ingiustificate rileva ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento sotto il profilo psicologico. Dimostra negligenza e trascuratezza rispetto al principale dovere del lavoratore.

Nell’ambito di un rapporto lavorativo breve, la reiterazione della stessa mancanza assume particolare gravità.

Il quadro normativo di riferimento

L’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori

L’articolo 7 della legge 300/1970 stabilisce che il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Il decreto legislativo 23/2015

L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23/2015 prevede la tutela reintegratoria nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.

Motivazione disciplinare

L’articolo 4 disciplina invece le conseguenze della violazione del requisito di motivazione o della procedura disciplinare. In tali ipotesi il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna al pagamento di un’indennità da due a dodici mensilità.

La legge 604/1966

L’articolo 5 della legge 604/1966 stabilisce che l’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

Giurisprudenza rilevante

Totale assenza di contestazione

La giurisprudenza ha chiarito che la totale mancanza di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento disciplinare. Non costituisce una mera violazione formale delle norme che lo disciplinano.

Nullità del licenziamento

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza di aprile 2025, ha affermato che tale radicale difetto di contestazione integra una vera e propria nullità del licenziamento. Comporta l’applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23/2015.

Tutele crescenti

Il principio trova applicazione anche nell’ambito del regime sanzionatorio delle tutele crescenti. L’espressione “fatto materiale contestato” presuppone necessariamente che il fatto sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione.

La prova della comunicazione delle contestazioni

In materia di licenziamento disciplinare, il datore di lavoro ha l’onere di provare l’effettiva comunicazione delle contestazioni disciplinari al lavoratore.

Tracking postale

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza di novembre 2024, ha precisato che non è sufficiente il mero tracking postale o la restituzione al mittente della raccomandata. Occorre la prova della compiuta giacenza presso l’ufficio postale, con dimostrazione dell’avvenuto tentativo di consegna presso l’indirizzo effettivo del destinatario.

Solo le contestazioni disciplinari validamente comunicate possono essere considerate ai fini del licenziamento e della valutazione della recidiva.

La recidiva nelle assenze ingiustificate

La recidiva non costituisce elemento costitutivo della sanzione disciplinare. Non necessita quindi di apposita contestazione. Rileva esclusivamente ai fini della determinazione della proporzionalità della sanzione da irrogare.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza di luglio 2024, ha affermato che la totale mancanza di contestazione dell’infrazione disciplinare costituisce elemento essenziale di garanzia del procedimento. Determina l’inesistenza della procedura disciplinare, non un mero vizio formale della stessa.

La proporzionalità del licenziamento

Il licenziamento per giusta causa intimato per assenze ingiustificate risulta proporzionato quando vi siano precedenti disciplinari validamente contestati. La reiterazione della stessa mancanza dimostra negligenza e trascuratezza.

Licenziamento per assenze

Il Tribunale di Brescia, con sentenza di giugno 2024, ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che aveva accumulato quattro assenze ingiustificate nel medesimo mese. Il lavoratore aveva già subito nell’anno precedente quattro sospensioni disciplinari per analoghe condotte.

Proporzionalità della sanzione

La proporzionalità della sanzione espulsiva va valutata tenendo conto della recidiva e dei precedenti disciplinari. Assume rilievo anche la consapevolezza che il lavoratore avrebbe dovuto maturare a seguito di precedenti procedimenti disciplinari.

L’onere probatorio del lavoratore

In tema di assenze ingiustificate, grava sul lavoratore l’onere di dimostrare che le assenze dal lavoro siano giustificate da eventi di forza maggiore o da altre cause legittime.

Comunicazione telefonica di assenza

La semplice comunicazione telefonica al datore di lavoro di impedimenti familiari, non seguita da adeguata documentazione a supporto, non costituisce giustificazione sufficiente delle assenze.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza di aprile 2025, ha tuttavia precisato che il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione non costituisce giusta causa di licenziamento quando sia motivato dall’inadempimento della controparte datoriale.

Mancato pagamento retribuzioni

Non può considerarsi ingiustificato o contrario a buona fede il rifiuto di adempiere del lavoratore a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni.

Considerazioni conclusive

L’importanza della corretta gestione della procedura

La sentenza del Tribunale di Bergamo evidenzia l’importanza della corretta gestione della procedura disciplinare. Il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione alle modalità e ai tempi di comunicazione della contestazione.

Contestazione inviata tramite raccomandata

Quando la contestazione viene inviata tramite raccomandata, occorre verificare non solo la data di spedizione ma anche quella di effettiva disponibilità del plico per il ritiro.

La tutela del diritto di difesa

Il principio affermato dal Tribunale tutela il diritto di difesa del lavoratore. Garantisce che i termini per presentare le giustificazioni decorrano da un momento in cui il lavoratore può effettivamente prendere cognizione della contestazione.

Non è sufficiente che sia stato emesso l’avviso di giacenza. Occorre che il plico sia materialmente disponibile per il ritiro presso l’ufficio postale.

Rilevanza della recidiva

La sentenza conferma la rilevanza della recidiva nella valutazione della proporzionalità del licenziamento. La reiterazione della stessa mancanza dimostra negligenza e trascuratezza.

Nell’ambito di un rapporto lavorativo breve, la recidiva assume particolare gravità. Evidenzia la mancanza di affidabilità del lavoratore.

L’onere probatorio del lavoratore

Il lavoratore che contesti il licenziamento per assenza ingiustificata deve offrire prova degli elementi che possono giustificare l’assenza. Non è sufficiente la mera allegazione di impedimenti o difficoltà.

Occorre documentare adeguatamente le ragioni dell’assenza, dimostrando la dipendenza da causa non imputabile al lavoratore.

La massima giurisprudenziale

In materia di procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia inviata al lavoratore mediante raccomandata e il primo tentativo di consegna non vada a buon fine con conseguente deposito del plico in giacenza, il termine per l’esercizio del diritto di difesa del lavoratore e i termini procedimentali previsti dall’articolo 7 della legge 300/1970 e dalla contrattazione collettiva applicabile decorrono dalla data in cui il plico risulta effettivamente disponibile per il ritiro presso l’ufficio postale, e non dalla data del tentativo di consegna o dell’emissione dell’avviso di giacenza.

Licenziamento per assenza

In tema di licenziamento per assenza ingiustificata, il datore di lavoro può limitarsi a provare l’assenza nella sua oggettività, gravando sul lavoratore l’onere di provare gli elementi che possono giustificare l’assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile.

Soccombenza e spese di giudizio

Il ricorso è stato integralmente rigettato. Il lavoratore è stato condannato alla refusione delle spese di lite in favore dell’agenzia di somministrazione.

Le spese sono state liquidate in complessivi euro 2.000 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.