Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. giugno 2024 – 15M
Introduzione alla controversia
La sentenza del Tribunale di Roma 06/2024 rappresenta un importante contributo giurisprudenziale nell’analisi del fenomeno del mobbing lavorativo. Il caso esamina una complessa vicenda che ha coinvolto un lavoratore del settore commerciale e le condotte asseritamente vessatorie subite nell’ambiente di lavoro.
I fatti della vicenda
Il rapporto di lavoro
Il ricorrente aveva prestato servizio presso una società di distribuzione commerciale dal 2008 al 2019. Inquadrato come consigliere di vendita, aveva inizialmente lavorato nel reparto sistemazione con risultati apprezzabili e riconoscimenti per le performance di vendita.
L’inizio delle problematiche
La situazione lavorativa si era deteriorata a partire dal 2012 con l’arrivo di un nuovo dirigente. Il lavoratore lamentava una serie di episodi vessatori che si erano intensificati dal 2014, culminando in comportamenti offensivi e umilianti davanti alla clientela.
Gli episodi contestati
Tra gli episodi più gravi denunciati figuravano insulti proferiti alla presenza dei clienti, spostamenti punitivi dal reparto vendita al magazzino, e successivamente un demansionamento con assegnazione al reparto tappeti in condizioni ambientali asseritamente disagevoli.
Le domande del ricorrente
Le richieste principali
Il lavoratore aveva formulato domande articolate su più livelli. Chiedeva l’accertamento della responsabilità datoriale per condotte di mobbing e straining ex art. 2087 c.c., con conseguente risarcimento del danno biologico quantificato in circa 200.000 euro.
Il demansionamento
Veniva inoltre contestato il demansionamento subito dal 2016 al 2019, con assegnazione a mansioni di movimentazione carichi pesanti in ambiente rumoroso e freddo, in violazione dell’art. 2103 c.c.
La responsabilità solidale
Le domande erano dirette sia contro il datore di lavoro che contro il superiore gerarchico, con richiesta di condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Le eccezioni delle parti convenute
La prescrizione quinquennale
Il superiore gerarchico eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. per la domanda extracontrattuale, sostenendo che i fatti risalivano al periodo 2013-2016.
L’infondatezza delle allegazioni
Entrambe le parti convenute contestavano la sussistenza degli elementi costitutivi del mobbing e del demansionamento, negando l’esistenza di comportamenti vessatori sistematici.
L’istruttoria e le prove
Le testimonianze
Il Tribunale ha acquisito diverse testimonianze, tra cui quella di clienti che avevano assistito ad alcuni episodi offensivi. Particolarmente significativa è risultata la deposizione relativa ad uno specifico episodio avvenuto nel 2015, quando il lavoratore aveva accusato un malore dopo essere stato inseguito e insultato da colleghi.
La consulenza tecnica
È stata espletata una consulenza tecnica medico-legale per valutare l’esistenza di danni alla salute del ricorrente e il nesso causale con i comportamenti lamentati.
La decisione del Tribunale
L’accoglimento dell’eccezione di prescrizione
Il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale per la domanda extracontrattuale proposta contro il superiore gerarchico. Come chiarito dalla sentenza del Tribunale civile di Crotone n. 378 del 2025, la responsabilità extracontrattuale è soggetta al termine quinquennale che decorre dal momento in cui il fatto si è verificato.
La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Il giudice ha correttamente distinto tra la domanda proposta contro il datore di lavoro a titolo contrattuale ex art. 2087 c.c. e quella contro il superiore gerarchico a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c., non sussistendo alcun rapporto contrattuale tra quest’ultimo e il ricorrente.
La valutazione del mobbing
Il Tribunale ha esaminato la configurabilità del mobbing secondo i consolidati principi giurisprudenziali. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale lavoro di Palermo n. 4954 del 2024, per la configurabilità del mobbing è necessaria la sussistenza cumulativa di specifici elementi: molteplicità di comportamenti persecutori sistematici, evento lesivo della salute, nesso causale e intento persecutorio.
L’insufficienza degli elementi probatori
Pur riconoscendo la prova di tre episodi ingiuriosi isolati, il Tribunale ha escluso la configurabilità del mobbing per l’assenza dell’elemento soggettivo unificante e della sistematicità delle condotte vessatorie.
L’evoluzione giurisprudenziale sul mobbing
I principi consolidati
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il mobbing richiede una condotta sistematica e prolungata nel tempo. La Cassazione civile, ordinanza n. 89 del 2025, ha precisato che l’elemento qualificante va ricercato nell’intento persecutorio che unifica i singoli atti.
Lo straining come figura attenuata
La giurisprudenza ha sviluppato la nozione di straining quale forma attenuata di mobbing. Come evidenziato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 4664 del 2024, le nozioni di mobbing e straining costituiscono categorie medico-legali prive di autonoma rilevanza giuridica.
La responsabilità ex art. 2087 c.c.
La Cassazione civile, ordinanza n. 10730 del 2025, ha chiarito che l’accertata insussistenza del mobbing non esime il giudice dal verificare la violazione dell’art. 2087 c.c. anche in assenza di intento persecutorio.
La questione del demansionamento
La riforma dell’art. 2103 c.c.
Il caso si inserisce nel contesto della riforma dell’art. 2103 c.c. operata dal D.Lgs. 81/2015. Come chiarito dalla Cassazione civile, sentenza n. 11870 del 2024, la nuova disciplina ha sostituito il concetto di equivalenza delle mansioni con la riconducibilità allo stesso livello contrattuale.
L’assenza di demansionamento
Il Tribunale ha escluso la sussistenza del demansionamento, rilevando che le mansioni assegnate rientravano nel legittimo esercizio dello ius variandi datoriale. Le testimonianze hanno confermato che il lavoratore non movimentava carichi pesanti e che l’ambiente di lavoro non presentava particolari criticità.
Il danno biologico e il nesso causale
La consulenza tecnica
La consulenza tecnica medico-legale ha escluso l’esistenza di un danno biologico causalmente riconducibile agli episodi lamentati. Il consulente ha evidenziato l’assenza di documentazione medica contemporanea agli eventi e la mancanza di nesso causale tra i tre episodi isolati e le patologie diagnosticate.
Danno morale
Il Tribunale ha escluso anche il danno morale, rilevando che non ogni comportamento volgare è idoneo a generare un danno risarcibile. Come chiarito dalla giurisprudenza, il danno morale richiede specifica allegazione e prova, non configurandosi come danno in re ipsa.
I principi generali estratti
Gli elementi del mobbing
La sentenza conferma che il mobbing richiede la sussistenza cumulativa di molteplicità di comportamenti persecutori sistematici, evento lesivo della salute, nesso causale e intento persecutorio unificante.
L’onere probatorio
Grava sul lavoratore l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, mentre il datore di lavoro deve dimostrare di aver adottato le misure necessarie per tutelare l’integrità del dipendente.
La prescrizione
La responsabilità extracontrattuale è soggetta al termine quinquennale ex art. 2947 c.c., mentre quella contrattuale ex art. 2087 c.c. segue il termine decennale ordinario.
La massima giurisprudenziale
Mobbing lavorativo – Elementi costitutivi – Straining – Demansionamento – Prescrizione
In tema di mobbing lavorativo, la configurabilità della condotta lesiva richiede la sussistenza cumulativa di una molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio sistematici e prolungati, dell’evento lesivo della salute del dipendente, del nesso causale tra condotta e pregiudizio, e dell’elemento soggettivo dell’intento persecutorio unificante.
Episodi isolati
Episodi isolati, ancorché offensivi, non integrano la fattispecie in assenza della necessaria sistematicità. La responsabilità del superiore gerarchico nei confronti del lavoratore si configura come extracontrattuale ex art. 2043 c.c. ed è soggetta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. Il demansionamento, dopo la riforma dell’art. 2103 c.c. operata dal D.Lgs. 81/2015, è valutato sulla base della riconducibilità delle mansioni allo stesso livello contrattuale, prescindendo dall’equivalenza sostanziale.
Soccombenza e spese processuali
Il Tribunale di Roma ha respinto integralmente il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti resistenti. La liquidazione è stata determinata in circa euro 7.000,00 per ciascuna parte per il compenso delle quattro fasi processuali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e contributo previdenziale come per legge. Le spese di consulenza tecnica d’ufficio sono state poste a definitivo carico del ricorrente soccombente, in applicazione del principio generale della soccombenza processuale che impone al soggetto che ha visto rigettate le proprie domande l’obbligo di rifondere le spese sostenute dalle controparti vittoriose.