Sentenza del Tribunale di Milano pubbl. aprile 2024 – 13M
Introduzione
Mobbing lavorativo: conflittualità con superiori gerarchici. Il fenomeno del mobbing lavorativo rappresenta una delle questioni più complesse e delicate del diritto del lavoro contemporaneo. La sentenza del Tribunale di Milano del 04/2024 offre un’importante occasione per analizzare i principi giuridici consolidati in materia e le problematiche applicative che emergono nella prassi giudiziaria.
Analisi dei fatti della vicenda
Ricostruzione della fattispecie
La vicenda esaminata dal Tribunale di Milano presenta elementi tipici delle controversie in materia di mobbing lavorativo. Il ricorrente, assunto nel 2012 come collaudatore presso un’azienda elettrica, ha lamentato una serie di comportamenti che riteneva configurare condotte vessatorie sistematiche.
Elementi fattuali emersi
I fatti dedotti dal lavoratore includevano episodi di conflittualità con i superiori gerarchici, contestazioni disciplinari, modifiche organizzative che avevano inciso sulla sua posizione lavorativa e, infine, un trasferimento ad altra unità organizzativa con mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.
Particolarmente significativo appare l’episodio relativo ai collaudi negativi emessi dal ricorrente su materiali che l’azienda aveva successivamente acquistato nonostante i rilievi tecnici formulati. Tale circostanza era stata interpretata dal lavoratore come sintomo di un atteggiamento di svalutazione del suo operato professionale.
Questioni giuridiche affrontate
Domande principali del ricorrente
Il lavoratore aveva articolato le proprie richieste su tre livelli distinti: in via principale, l’accertamento di condotte di mobbing con conseguente risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale; in via subordinata, il riconoscimento di straining; in ogni caso, il riconoscimento di differenze retributive derivanti dall’applicazione dell’orario fiduciario.
Eccezioni e controdeduzioni del datore di lavoro
L’azienda convenuta aveva contestato sia la sussistenza degli elementi costitutivi del mobbing sia l’esistenza di un danno risarcibile, evidenziando come le scelte organizzative adottate rientrassero nel legittimo esercizio dei poteri datoriali.
Decisione del Tribunale
Argomentazioni del giudice
Il Tribunale di Milano ha rigettato integralmente il ricorso, fornendo un’analisi articolata dei diversi profili della controversia.
Differenze retributive e orario fiduciario
Quanto alle differenze retributive, il giudice ha rilevato come l’accordo aziendale sull’orario fiduciario fosse pacifico tra le parti e prevedesse espressamente che al personale interessato non venissero retribuite le prestazioni eccedenti l’orario normale, in cambio di un importo forfettario annuale che il ricorrente aveva regolarmente percepito.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato come il ricorso fosse privo di deduzioni specifiche circa le ore di straordinario asseritamente svolte, richiamando il principio consolidato secondo cui sul lavoratore che chieda il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso.
Mobbing e straining
Sul tema del mobbing, il giudice ha richiamato i consolidati principi giurisprudenziali, evidenziando come per la configurabilità del fenomeno debbano ricorrere cumulativamente quattro elementi essenziali.
Ordinanza della Cassazione
Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 31922 del 2024, devono sussistere: “una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo; l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima; l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi”.
Intento persecutorio unificante
Il Tribunale ha precisato che “l’elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica”, come confermato dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 524 del 2025.
Valutazione dei fatti specifici
Nell’analisi del caso concreto, il giudice ha ritenuto che gli episodi citati dal ricorrente fossero del tutto sporadici e non idonei a configurare una condotta sistematica di vessazione. In particolare, ha osservato come i due episodi di collaudo negativo, verificatisi nel 2017 e nel 2019, non potessero essere considerati sistematici considerata la durata del rapporto di lavoro e l’adibizione del ricorrente alla mansione di collaudatore dal 2012 al 2021.
Le decisioni aziendali di procedere comunque all’acquisto di materiali nonostante i collaudi negativi sono state inquadrate dal Tribunale nel legittimo esercizio delle prerogative decisionali dell’ufficio acquisti, senza che ciò potesse assumere valenza vessatoria.
Demansionamento
Quanto al presunto demansionamento derivante dalla destinazione presso il laboratorio chimico, elettronico e meccanico, il giudice ha rilevato come dal ricorso non emergessero elementi specifici circa la natura dequalificante delle nuove mansioni rispetto a quelle precedenti.
Il Tribunale ha richiamato l’art. 2103 del codice civile, secondo cui il lavoratore deve essere adibito a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, evidenziando come non fosse emersa la prova di un effettivo demansionamento.
Principi generali estratti dalla sentenza
Elementi costitutivi del mobbing
La sentenza conferma l’orientamento consolidato secondo cui il mobbing richiede la presenza cumulativa di elementi oggettivi e soggettivi specifici. Come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 89 del 2025, “l’elemento qualificante va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti ma nell’intento persecutorio che li unifica”.
Distinzione tra mobbing e straining
La giurisprudenza ha chiarito che lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing, caratterizzata dall’assenza di continuità delle vessazioni ma comunque riconducibile all’art. 2087 del codice civile. Come precisato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 31367 del 2025, “lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all’art. 2087 c.c.”.
Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.
Un aspetto di particolare rilievo emerso dalla giurisprudenza più recente riguarda l’applicazione dell’art. 2087 del codice civile anche in assenza degli estremi del mobbing. Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 4664 del 2024, “le nozioni di mobbing e straining costituiscono categorie medico-legali prive di autonoma rilevanza giuridica, utili solo per identificare comportamenti in contrasto con l’art. 2087 cod. civ.”.
Onere probatorio
La sentenza conferma che grava sul lavoratore l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi del mobbing, incluso l’intento persecutorio unificante. Come precisato dalla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 352 del 2025, “incombe sul lavoratore l’onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del mobbing”.
Massima giurisprudenziale
Mobbing lavorativo – Elementi costitutivi – Sistematicità e intento persecutorio – Onere probatorio
Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere cumulativamente: una serie di comportamenti di carattere persecutorio, sistematici e prolungati nel tempo, posti in essere con intento vessatorio; l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; il nesso eziologico tra le condotte e il pregiudizio subito; l’elemento soggettivo dell’intento persecutorio unificante.
Elemento qualificante
L’elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti, bensì nell’intento persecutorio che li unifica. Episodi sporadici, anche se potenzialmente lesivi, non sono sufficienti a configurare mobbing in assenza della prova della sistematicità e dell’intento vessatorio. Le decisioni aziendali adottate nell’esercizio delle prerogative organizzative, anche se sgradite al dipendente, non assumono automaticamente valenza persecutoria.
Principi di diritto consolidati
La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata che distingue nettamente tra:
- Conflittualità fisiologica nei rapporti di lavoro
- Legittimo esercizio dei poteri datoriali
- Condotte effettivamente configurabili come mobbing
Come evidenziato dalla Corte d’appello di Roma con sentenza n. 3951 del 2024, “il mobbing e lo straining costituiscono qualificazioni esclusivamente medico-legali di un unico fenomeno complessivo riconducibile all’art. 2087 c.c.”.
Soccombenza e spese di giudizio
Esito del giudizio
Il Tribunale di Milano ha rigettato integralmente il ricorso, non riconoscendo né la sussistenza di condotte di mobbing o straining, né il diritto alle differenze retributive richieste, né l’esistenza di un demansionamento illegittimo.
Regolamento delle spese processuali
In applicazione del principio della soccombenza, il giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, “tenuto conto delle questioni oggetto di causa e delle condizioni delle parti”. Tale decisione appare motivata dalla complessità delle questioni trattate e dalla buona fede processuale dimostrata dalle parti, pur in presenza della soccombenza integrale del ricorrente.
Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Milano rappresenta un esempio paradigmatico dell’approccio rigoroso che la giurisprudenza adotta nell’accertamento delle condotte di mobbing lavorativo. L’analisi condotta dal giudice evidenzia come sia necessaria una valutazione complessiva e non atomistica dei comportamenti dedotti, sempre orientata alla ricerca dell’elemento unificante dell’intento persecutorio.
Evitare automatismi
La decisione conferma inoltre l’importanza di distinguere tra le diverse figure giuridiche (mobbing, straining, violazione dell’art. 2087 c.c.) e di applicare correttamente i relativi criteri di accertamento, evitando automatismi che potrebbero compromettere l’equilibrio tra tutela del lavoratore e legittimo esercizio dei poteri datoriali.
Evoluzione giurisprudenziale
L’evoluzione giurisprudenziale in materia, come testimoniata dalle recenti pronunce della Cassazione, mostra una tendenza verso un approccio più flessibile nell’applicazione dell’art. 2087 c.c., che prescinde dalla rigida qualificazione in termini di mobbing o straining per concentrarsi sulla sostanziale violazione degli obblighi di protezione della salute e della dignità del lavoratore.