Sentenza del Tribunale di Palermo pubbl. febbraio 2025 – 5M
Introduzione alla problematica probatoria
La sentenza del Tribunale di Palermo del febbraio 2025 offre un’importante occasione per analizzare l’onere probatorio nel mobbing lavorativo e le conseguenze processuali della mancata prova.
Il caso evidenzia come la genericità delle allegazioni possa determinare non solo il rigetto della domanda, ma anche la condanna per responsabilità processuale aggravata.
Analisi dei fatti della vicenda
Contesto lavorativo e allegazioni
Il lavoratore, assunto nel 2005 e stabilizzato nel 2007, prestava servizio presso diversi punti vendita della società. A partire dal settembre 2014, il ricorrente lamentava di aver subito azioni vessatorie da parte di un collega che ricopriva ruoli di responsabilità nei diversi punti vendita dove il lavoratore era stato trasferito.
Cessazione del rapporto e domanda risarcitoria
Il rapporto di lavoro cessava nell’ottobre 2018. Il lavoratore agiva in giudizio chiedendo il risarcimento di danni per mobbing quantificati in euro 50.000,00, sostenendo di aver subito comportamenti vessatori sistematici da parte del collega in posizione gerarchica superiore.
Costituzione della società e contestazioni
La società resistente si costituiva contestando integralmente la fondatezza del ricorso. Il giudice riteneva inammissibile l’unico capitolo di prova dedotto dal ricorrente per la sua genericità e mancanza di specificità.
Questioni giuridiche affrontate
Elementi costitutivi del mobbing
Il Tribunale richiamava la consolidata definizione giurisprudenziale del mobbing, identificando quattro elementi costitutivi essenziali: la molteplicità di comportamenti persecutori sistematici e prolungati, l’evento lesivo della salute o personalità, il nesso eziologico tra condotta e pregiudizio, e l’elemento soggettivo dell’intento persecutorio.
Onere probatorio del lavoratore
Come chiarito dalla Cassazione civile, ordinanza n. 128 del 5 gennaio 2025, l’onere della prova dei fatti costitutivi del mobbing rimane a carico del lavoratore, il quale deve provare, in applicazione del principio generale di cui all’articolo 2697 del codice civile, i fatti che dimostrino la sistematicità della condotta datoriale e la sussistenza dell’intento emulativo o persecutorio.
Necessità del disegno persecutorio unificante
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è condizione sufficiente l’accertata esistenza di plurime condotte datoriali illegittime. E’ necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione, come confermato dalla Corte d’appello lavoro di Venezia, sentenza n. 524 del 22 luglio 2025.
Decisione del tribunale
Valutazione delle allegazioni
Il giudice evidenziava come la lettura integrale del ricorso e dell’unico capitolo di prova articolato dimostrasse, senza lasciare spazio a dubbi, che il ricorrente non aveva adempiuto al proprio onere probatorio.
Le allegazioni risultavano generiche e prive di elementi idonei a delineare la dedotta fattispecie di mobbing.
Mancanza di mezzi istruttori adeguati
Il Tribunale rilevava l’omessa articolazione di mezzi istruttori atti a dare della fattispecie mobbizzante una qualche dimostrazione.
Il capitolo di prova si limitava a generiche affermazioni sui comportamenti vessatori senza specificare circostanze di tempo, luogo e modalità.
Rigetto per carenza probatoria
La decisione si fondava sulla palese insufficienza delle allegazioni e sulla mancanza di elementi probatori concreti. Come precisato dalla sentenza del Tribunale lavoro di Milano n. 4484 del 15 ottobre 2024, la genericità delle allegazioni, priva della specificazione delle circostanze di tempo e di luogo degli asserti comportamenti vessatori, preclude l’ammissione della prova testimoniale e determina il rigetto della domanda.
Principi generali estratti dalla sentenza
Rigore nell’onere probatorio
La giurisprudenza richiede un approccio rigoroso nella valutazione dell’onere probatorio del mobbing. Come evidenziato dal Consiglio di Stato, sentenza n. 6537 del 2022, grava sul dipendente l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi del mobbing.
Specificità delle allegazioni
Le allegazioni devono essere circostanziate e specifiche, indicando con precisione i fatti, le modalità, i tempi e i luoghi degli asseriti comportamenti vessatori. Non sono sufficienti affermazioni generiche o valutazioni soggettive, come confermato dalla sentenza del Tribunale civile di Bergamo n. 275 del 30 aprile 2021.
Elemento qualificante dell’intento persecutorio
L’elemento qualificante del mobbing non è rintracciabile nel giudizio di legittimità o illegittimità dei singoli atti, bensì nell’intento persecutorio che li unifica. Tale elemento deve essere provato da chi assume di aver subito la condotta vessatoria, come chiarito dalla sentenza del Tribunale lavoro di Milano n. 5764 del 10 febbraio 2025.
Responsabilità processuale aggravata
Presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale ha applicato l’articolo 96 del codice di procedura civile, condannando il ricorrente al pagamento di euro 500,00 per responsabilità processuale aggravata. La condanna si fondava sulla palese infondatezza della domanda e sulla violazione dei canoni di prudenza processuale.
Natura della responsabilità aggravata
Come chiarito dalla Cassazione civile, ordinanza n. 25901 del 2 settembre 2022, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. costituisce uno strumento diretto a contenere l’abuso del processo e non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, potendo essere disposta anche d’ufficio dal giudice.
Criteri di applicazione
La responsabilità processuale aggravata richiede l’accertamento di mala fede o colpa grave. Nel caso di specie, la colpa grave si configurava nella consapevolezza dell’infondatezza delle proprie ragioni, desumibile dalla genericità delle allegazioni e dall’assenza di elementi probatori minimi.
Normativa di riferimento
Articolo 2697 del Codice civile
L’articolo 2697 del Codice civile stabilisce il principio fondamentale secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio trova piena applicazione nelle controversie di mobbing lavorativo.
Articolo 96 del Codice di procedura civile
L’articolo 96 del codice di procedura civile disciplina la responsabilità processuale aggravata, prevedendo la condanna al risarcimento dei danni quando la parte soccombente ha agito con mala fede o colpa grave, nonché la possibilità di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Giurisprudenza consolidata in materia
Orientamenti di legittimità
La Suprema Corte ha consolidato il principio secondo cui l’accertamento dei requisiti della responsabilità processuale aggravata implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, come confermato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 36498 del 29 dicembre 2023.
Criteri di valutazione del mobbing
La giurisprudenza amministrativa ha precisato che l’onere della prova dell’animus nocendi grava sul dipendente anche quando si faccia valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro, trattandosi di elemento fondante l’illiceità in termini di mobbing della condotta datoriale, come evidenziato dal Consiglio di Stato, sentenza n. 2684 del 2023.
Valutazione rigorosa degli elementi
Il Consiglio di Stato, sentenza n. 7993 del 2021 ha chiarito che l’onere della prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito grava sul lavoratore che agisce in giudizio, non potendo il giudice assumere acriticamente l’angolo visuale prospettato da quest’ultimo.
Aspetti processuali e probatori
Inammissibilità della prova testimoniale
La prova testimoniale generica e priva di specificità risulta inammissibile. Come precisato dal Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 17 del 2025, la prova testimoniale che consista in un mero rinvio generico è inammissibile quando i capitoli di prova non siano sufficientemente circostanziati.
Principio di disponibilità della prova
Il principio di disponibilità della prova impedisce al giudice di sostituirsi alla parte nella formulazione dei capitoli di prova, dovendo questi rispondere ai requisiti di specificità richiesti dall’ordinamento processuale.
Valutazione complessiva degli elementi
La valutazione del mobbing richiede un’analisi complessiva degli elementi dedotti. Come evidenziato dal Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sentenza n. 8630 del 2021, non integra mobbing la presenza di episodi distinti fra loro, non legati da un unico filo conduttore e privi del necessario nesso psicologico.
Distinzione tra mobbing e conflittualità fisiologica
Normale dialettica lavorativa
La giurisprudenza distingue tra mobbing e normale conflittualità nei rapporti di lavoro. Come chiarito dal Consiglio di Stato, sentenza n. 5905 del 2018, non integrano mobbing episodi riconducibili a modelli organizzativi, tensioni nei rapporti gerarchici o conflitti sulla gestione del servizio.
Necessità di strategia unitaria
È necessaria la prova di una strategia unitaria persecutoria finalizzata ad emarginare il dipendente, che trascenda i normali conflitti interpersonali causati da antipatia, sfiducia o scarsa stima professionale.
Valutazione oggettiva delle condotte
La valutazione deve essere particolarmente cauta, non potendo qualificarsi come mobbing il legittimo esercizio dei poteri organizzativi e direttivi del datore di lavoro.
Soccombenza e spese processuali
Applicazione del principio di soccombenza
Il Tribunale ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in circa euro 4.000,00, oltre spese generali, cassa e IVA, in applicazione del principio generale di soccombenza di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile.
Liquidazione delle spese
Le spese sono state liquidate secondo i valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000, tenuto conto della natura e complessità della controversia.
Condanna per responsabilità aggravata
La condanna aggiuntiva di euro 500,00 ex art. 96 c.p.c. è stata determinata in via equitativa, considerando la palese infondatezza della domanda e la violazione dei canoni di prudenza processuale.
Massima giurisprudenziale
In tema di mobbing lavorativo, il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie secondo il principio generale di cui all’art. 2697 c.c., ossia:
- la molteplicità di comportamenti persecutori posti in essere in modo sistematico e prolungato;
- l’evento lesivo della salute o personalità,
- un nesso eziologico tra condotta e pregiudizio.
- elemento soggettivo dell’intento persecutorio unificante.
Genericità dei comportamenti vessatori
Non è sufficiente l’allegazione generica di comportamenti vessatori, essendo necessaria la specificazione circostanziata delle condotte denunciate con indicazione di tempi, luoghi e modalità.
La genericità delle allegazioni, priva di elementi idonei a delineare la fattispecie mobbizzante e di mezzi istruttori atti a dimostrarla, determina il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell’onere probatorio.
La palese infondatezza della domanda e la violazione dei canoni di prudenza processuale configurano i presupposti per la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.