08M – Mobbing sul lavoro

Sentenza della Corte d’Appello di Palermo pubbl. dicembre 2024 – 8M

Introduzione

Mobbing sul lavoro. Il fenomeno del mobbing lavorativo rappresenta una delle questioni più complesse del diritto del lavoro contemporaneo. La recente sentenza della Corte d’Appello di Palermo del dicembre 2024 offre importanti spunti di riflessione sui criteri di configurabilità del mobbing e sui rapporti tra responsabilità datoriale e tutela assicurativa INAIL.

I fatti della vicenda

Contesto lavorativo

La vicenda riguarda una lavoratrice dipendente di una società di call center, impiegata dal 2005 al 2016. La ricorrente lamentava di aver subito condotte mobbizzanti che avevano causato danni patrimoniali, biologici ed esistenziali alla sua persona.

Episodi contestati

A sostegno della propria domanda, la lavoratrice allegava diversi episodi:

-Una sospensione disciplinare di un giorno nel 2015

-La sottovalutazione di un episodio asmatico da parte del team leader

-L’imposizione di tempi massimi di tre minuti per gestire le telefonate dell’assistenza clienti

-L’assenza di uno psichiatra supervisore in azienda

-Ritmi di lavoro particolarmente stressanti

Iter processuale

Il Tribunale di primo grado aveva rigettato il ricorso per carenza di allegazione e prova, rilevando anche il difetto di legittimazione passiva della società per il danno biologico. La lavoratrice proponeva quindi appello contestando le conclusioni del primo giudice.

Le questioni giuridiche affrontate

Legittimazione passiva per il danno biologico

La Corte ha chiarito un principio fondamentale: per le malattie professionali denunciate successivamente al 25 luglio 2000, data di pubblicazione del D.Lgs. 38/2000, la legittimazione passiva per il danno biologico spetta all’INAIL e non al datore di lavoro.

Tuttavia, permane la responsabilità solidale del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. quando:

– L’invalidità permanente parziale sia inferiore alla misura minima indennizzabile dall’ente assicuratore (6%)


– L’indennità riconosciuta dall’INAIL non valga a risarcire il danno concretamente verificatosi

Elementi costitutivi del mobbing

La sentenza richiama il Decreto del Ministero del Lavoro n. 134 del 27 aprile 2004, che ha introdotto il mobbing tra le malattie professionali, qualificandolo come “disfunzione dell’organizzazione del lavoro” o “costrittività organizzativa”.

Il fenomeno può manifestarsi attraverso:

-Marginalizzazione dell’attività lavorativa

-Svuotamento delle mansioni

-Mancata assegnazione di compiti lavorativi con inattività forzata

-Carente attribuzione di strumenti di lavoro

-Ripetuti trasferimenti ingiustificati

-Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti

-Impedimento sistematico all’accesso a notizie

-Esclusione reiterata da iniziative formative

-Esercizio esasperato di forme di controllo

I principi di diritto stabiliti

Configurazione del mobbing

La Corte ha ribadito che la configurazione del mobbing richiede la contestuale sussistenza di:

  • Reiterazione e sistematicità delle condotte vessatorie
  • Durata significativa del fenomeno con carattere di illecito permanente
  • Pluralità di atti giuridici o materiali posti in essere durante l’attività lavorativa
  • Andamento progressivo con aumento della frequenza e intensità degli episodi
  • Intento persecutorio diretto ad isolare, emarginare o espellere il lavoratore dall’azienda

Elemento soggettivo

Un aspetto rilevante riguarda l’elemento soggettivo. Come evidenziato dalla Corte d’Appello di Palermo:

“L’elemento soggettivo non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente valutare l’intrinseca attitudine persecutoria delle singole condotte in relazione al contesto lavorativo”.

 

 

Onere probatorio

Grava sul lavoratore l’onere di provare:

-La durata del comportamento vessatorio

-Il carattere discriminatorio della condotta datoriale

-L’elemento psicologico-soggettivo

-La volontà di estromissione dal contesto lavorativo

La decisione della Corte

Esclusione del mobbing

Nel caso specifico, la Corte ha escluso la configurabilità del mobbing per:
Sporadicità degli episodi verificatisi nell’arco di un rapporto di lavoro pluriennale

Assenza di intento persecutorio specificamente rivolto contro la lavoratrice

Condotte organizzative potenzialmente dirette alla generalità dei dipendenti

Gli episodi contestati (sospensione disciplinare di un giorno, insensibilità del team leader, tempi di gestione telefonate, assenza psichiatra supervisore) sono stati ritenuti sporadici e non inseriti in un disegno persecutorio unitario.

Conferma della sentenza di primo grado

La Corte d’Appello ha rigettato l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado, condannando l’appellante alle spese del grado.

Principi generali estratti

Distinzione tra mobbing e costrittività organizzativa

La giurisprudenza più recente, come evidenziato dalla Corte d’Appello di Bologna, distingue tra:

  • Mobbing: richiede intento persecutorio e reiterazione
  • Costrittività organizzativa: può configurarsi anche in assenza di intento persecutorio specifico

Tutela assicurativa INAIL

Il sistema di tutela INAIL per le malattie professionali da mobbing opera secondo i seguenti principi:

  • Malattie tabellate: presunzione di origine professionale
  • Malattie non tabellate: onere probatorio a carico del lavoratore
  • Costrittività organizzativa: riconosciuta come fattore di rischio professionale

Come chiarito dal Tribunale di Rovigo:

“Le patologie psichiche conseguenti a costrittività organizzativa sono indennizzabili dall’INAIL ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 38/2000, purché il lavoratore dimostri l’esistenza della malattia e il nesso causale con l’attività lavorativa”

Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.

L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. impone l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, includendo la prevenzione di situazioni di costrittività organizzativa.

Giurisprudenza correlata

Cassazione civile

La Cassazione civile ha chiarito che:

“Non è necessaria la presenza di un intento persecutorio unificante le condotte datoriali per configurare la responsabilità ex art. 2087 cod. civ., essendo sufficiente l’adozione di comportamenti, anche solo colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore”

Tribunali di merito

Diverse pronunce di merito hanno contribuito a delineare i confini del fenomeno:

  • Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto il mobbing in presenza di condotte sistematiche di emarginazione;
  • La Corte d’Appello di Torino ha evidenziato l’importanza delle modalità di attuazione delle decisioni organizzative.
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Massima Giurisprudenziale

In tema di mobbing lavorativo, la configurabilità della fattispecie richiede la contestuale sussistenza di reiterazione e sistematicità delle condotte vessatorie, durata significativa del fenomeno, pluralità di atti posti in essere durante l’attività lavorativa e intento persecutorio diretto ad isolare, emarginare o espellere il lavoratore dall’azienda.

Episodi sporadici

Non integrano mobbing episodi sporadici verificatisi nell’arco di un rapporto pluriennale, né condotte organizzative potenzialmente dirette alla generalità dei dipendenti e prive di specifica finalità persecutoria individuale. Per le malattie professionali denunciate dopo il 25 luglio 2000, la legittimazione passiva per il danno biologico spetta all’INAIL, salvo che il lavoratore provi l’inadeguatezza della tutela assicurativa.

Soccombenza e spese di giudizio

La Corte d’Appello di Palermo ha confermato la soccombenza della lavoratrice appellante, condannandola al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in circa € 2.000 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

La decisione tiene conto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della ricorrente, per cui si è provveduto con separato decreto di pagamento per la disciplina delle spese della parte appellante.

Conclusioni

La sentenza della Corte d’Appello di Palermo rappresenta un importante contributo alla definizione dei confini del mobbing lavorativo, ribadendo la necessità di una rigorosa valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie. La distinzione tra episodi sporadici e condotte sistematicamente vessatorie risulta cruciale per il riconoscimento del diritto al risarcimento, così come la dimostrazione dell’intento persecutorio che deve caratterizzare le condotte datoriali.

Tutela assicurativa INAIL

Il caso evidenzia inoltre l’importanza del corretto inquadramento della legittimazione passiva nelle controversie relative a malattie professionali, con la prevalenza della tutela assicurativa INAIL rispetto alla responsabilità civile del datore di lavoro, salve le specifiche eccezioni previste dalla legge.