Sentenza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubbl. febbraio 2025 – 47L
Limiti alla clausola di salvaguardia nelle controversie retributive
La vicenda processuale
Riconoscimento rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza di febbraio 2025, ha affrontato una controversia di particolare interesse in materia di lavoro subordinato. Un lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato presso un esercizio commerciale. La domanda riguardava il periodo dal 2014 al 2017.
I fatti della causa
L’attività lavorativa dedotta
Il ricorrente aveva svolto mansioni di addetto alle vendite presso un negozio di accessori per auto. Il lavoratore si occupava della vendita al dettaglio di accessori, oli e parti di ricambio. Tale rapporto era privo di regolare inquadramento formale.
L’orario di lavoro
Secondo la ricostruzione attorea, l’orario era continuativo e predeterminato. Dal lunedì al venerdì si lavorava dalle 09.00 alle 20.00, con un’ora di pausa pranzo. Il sabato l’orario era ridotto, dalle 09.00 alle 16.00. Il lavoratore aveva percepito retribuzioni in contanti, analiticamente indicate nel ricorso.
Le pretese economiche
Il ricorrente non aveva percepito lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, tredicesima e quattordicesima mensilità. Neppure aveva ricevuto ferie, festività e permessi. La retribuzione percepita risultava inferiore ai minimi contrattuali previsti dal CCNL Terziario Commercio. Nel ricorso introduttivo, il lavoratore aveva quantificato le proprie pretese in euro 16.000 circa.
La clausola di salvaguardia
Nelle conclusioni era stata inserita la clausola “o quella somma superiore o inferiore che dovesse emergere in corso di causa”. Il convenuto era rimasto contumace. Non si era costituito in giudizio.
L’istruttoria testimoniale
La prova testimoniale
Il Tribunale aveva ammesso la prova testimoniale richiesta dal ricorrente. All’udienza tenutasi nel 2021 era stato escusso un teste. Si trattava di un ex collega del ricorrente. Le dichiarazioni rese avevano fornito elementi significativi per la ricostruzione del rapporto.
Le dichiarazioni del testimone
Il teste aveva confermato di aver lavorato presso lo stesso esercizio commerciale. Aveva dichiarato di essere stato assunto nel 2015, senza regolare inquadramento. Il negozio aveva un unico ambiente di lavoro.
Mansioni del ricorrente
Il testimone aveva riferito che il ricorrente già lavorava quando lui era arrivato. Circa un anno prima, dal 2014. Il ricorrente si occupava della gestione del settore degli accessori auto. Svolgeva attività di vendita, aveva rapporti con i rappresentanti e faceva gli ordini. Oltre al ricorrente e al teste, non c’erano altri dipendenti.
Gli elementi della subordinazione
Il teste aveva confermato che il ricorrente osservava i suoi stessi orari di lavoro. Arrivavano insieme sul luogo di lavoro e andavano via insieme. L’orario era dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00/19.30 con mezz’ora di pausa. Il sabato l’orario era dalle 9.00 alle 13.00.
Disposizioni del titolare
Era il titolare a dare indicazioni sia al teste che al ricorrente sul lavoro da svolgere. All’inizio della settimana il titolare dava indicazioni al ricorrente in ordine agli ordini da fare. Gli diceva anche di recarsi dai fornitori per prendere la merce. Il ricorrente andava personalmente dai fornitori.
Le modalità retributive
Il teste aveva riferito di conoscere la retribuzione del ricorrente. Aveva visto quando veniva pagato. Ogni sabato il titolare pagava entrambi. Il ricorrente percepiva all’incirca 200/220 euro a settimana. La retribuzione era sempre stata la stessa.
I principi giuridici sul lavoro subordinato
La definizione normativa
L’articolo 2094 del codice civile definisce prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa. La prestazione avviene alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. La norma illustra la verticalità del rapporto.
L’elemento distintivo della subordinazione
L’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello autonomo è la subordinazione. Questa va intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale. Il potere si manifesta in direttive inerenti alle modalità di svolgimento delle mansioni. Si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore.
Soggezione al potere organizzativo
La giurisprudenza ha costantemente affermato questo principio. La Cassazione civile, ordinanza n. 7344 del 2024, ha ribadito che la subordinazione consiste nella soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Gli indici presuntivi della subordinazione
Quando risulti difficile l’accertamento diretto della subordinazione, può farsi ricorso a elementi dal carattere sussidiario. Questi elementi hanno funzione indiziaria. Accertano in via indiretta l’esistenza della subordinazione quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Molteplici indici
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono molteplici. L’eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione. L’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione produttiva dell’impresa. L’utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro.
Assenza di rischio
Altri indici sono l’assenza di rischio imprenditoriale. L’obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera. La continuità della collaborazione. La retribuzione predeterminata a cadenza fissa. L’esclusività della prestazione. L’infungibilità soggettiva della prestazione.
La valutazione globale degli indici
Ciò che deve negarsi è l’autonoma idoneità di ciascuno di questi indici, considerato singolarmente. Non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti. Quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione.
La Cassazione
La Cassazione civile, ordinanza n. 11937 del 2024, ha confermato che la qualificazione del rapporto è desumibile da un insieme di circostanze. Queste devono essere complessivamente valutate dal giudice del merito.
La ripartizione dell’onere della prova
L’onere probatorio del lavoratore
Alla luce dell’articolo 2697 del codice civile, grava sull’attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata. Questi fatti consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nel periodo e con l’orario di lavoro indicato. Nello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto.
L’onere probatorio del datore di lavoro
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l’onere di dimostrare di avere adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto. Ove all’esito della prova permangano dubbi circa l’inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve concludersi per il rigetto del ricorso.
La Cassazione civile, ordinanza n. 15949 del 2024, ha precisato che l’elemento indefettibile della subordinazione è costituito dal vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro.
La decisione del Tribunale sul rapporto di lavoro
Il riconoscimento parziale del rapporto
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente sia riuscito a provare la fondatezza delle proprie pretese. Ma solo limitatamente al periodo dal 2015 alla cessazione del rapporto. Per il periodo antecedente al gennaio 2015 nessuno dei testi ha potuto riferire alcuna circostanza utile.
Le ragioni del rigetto parziale
Il teste aveva dichiarato di aver iniziato a lavorare nel 2015. Nulla ha riferito in ordine al rapporto di lavoro per il periodo precedente. Le dichiarazioni risultavano del tutto generiche e non circostanziate per il periodo riferito all’anno 2014.
La conferma documentale
A conforto degli esiti della prova testimoniale, dalla documentazione versata in atti emergeva che il convenuto aveva ammesso la intercorrenza di un rapporto di lavoro. Risultava una lettera raccomandata e una richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica.
Le mansioni e l’orario accertati
Il Tribunale ha ritenuto provate le mansioni di addetto alle vendite. Risultava altresì provato l’orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, con mezz’ora di pausa. Nonché il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
La determinazione della retribuzione
L’applicazione parametrica del contratto collettivo
Il Tribunale ha rilevato che parte attrice non aveva fornito alcun elemento di prova per dimostrare che il convenuto fosse tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale invocato. Di conseguenza la disciplina collettiva poteva servire solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente.
Il principio costituzionale della retribuzione
La giurisprudenza riconosce alla contrattazione collettiva una funzione tariffaria minima. Questa funzione è diretta a garantire il rispetto del principio costituzionale sancito dall’articolo 36 della Costituzione. Questo principio rende inevitabilmente nulle quelle pattuizioni retributive inferiori ai minimi contrattuali.
I limiti dell’applicazione parametrica
Nell’individuare la retribuzione applicabile al lavoratore ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, il giudice può utilizzare come parametro di raffronto la retribuzione prevista dal contratto collettivo. Non può però attribuire il trattamento normativo ed economico previsto dai tipici istituti della contrattazione collettiva.
Quantità e qualità del lavoro
Il giudice deve fare riferimento soltanto ai seguenti elementi. Quantità e qualità del lavoro prestato. Sufficienza e proporzionalità della retribuzione. Durata massima della giornata lavorativa. Riposo settimanale e ferie annuali retribuiti. Tredicesima mensilità.
Le domande accolte e rigettate
Il diritto alla tredicesima mensilità
Il Tribunale ha affermato il diritto del ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di tredicesima mensilità. Questo istituto ha fondamento legale e non necessita dell’applicazione diretta del contratto collettivo.
Il diritto al trattamento di fine rapporto
È stato riconosciuto il diritto ad una corretta quantificazione e liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato. Il TFR spetta indipendentemente dall’applicazione del contratto collettivo.
Il rigetto della domanda sulle ferie
Quanto all’indennità sostitutiva di ferie non godute, il Tribunale ha richiamato i diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo una prima posizione, all’indennità deve riconoscersi natura risarcitoria. Secondo altro orientamento, l’indennità ha carattere retributivo.
Natura retributiva indennità sostitutiva ferie
Il Tribunale ha prestato adesione all’orientamento che riconosce natura retributiva alla indennità sostitutiva di ferie. L’indennità mira a compensare la prestazione lavorativa resa dal dipendente in eccesso rispetto al limite annuale.
L’onere probatorio sulle ferie
Dalla riconosciuta natura retributiva dell’indennità consegue che grava sul prestatore di lavoro l’onere di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto azionato. Questo fatto è individuabile nella mancata fruizione delle ferie.
Mancata prova prestazioni feriali
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha adempiuto al suddetto onere. Non ha dedotto, se non in maniera generica, né provato, di aver reso la propria prestazione nel periodo del previsto riposo. In difetto di prova dei relativi fatti costitutivi, non può trovare accoglimento la domanda.
Il rigetto degli istituti contrattuali
Stante l’applicabilità in via solo parametrica del CCNL di settore, non possono essere riconosciuti tutti gli istituti contrattuali richiesti. Quali la quattordicesima mensilità, le festività ed i permessi. Questi istituti non hanno fondamento legale.
L’accoglimento del lavoro straordinario
La domanda relativa al lavoro straordinario diurno è stata accolta. Risultava provata sia nell’an che nel quantum la protrazione dell’orario di lavoro nelle modalità accertate. Il lavoro straordinario è disciplinato dalla legge.
La questione della clausola di salvaguardia
I nuovi conteggi depositati
Parte ricorrente, riformulando i conteggi su invito del giudicante, aveva prodotto dei prospetti contabili. Le cui risultanze avevano evidenziato un credito complessivo del lavoratore pari a circa euro 40.000. In sede di discussione, il procuratore di parte attrice precisava che l’originario importo richiesto era frutto di un errore del consulente del lavoro.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il Tribunale ha rilevato che non poteva aderire alle risultanze dei conteggi depositati. Sebbene elaborati in ossequio ai criteri dettati dal Tribunale. Avuto riguardo alla domanda attorea, come espressamente formulata in ricorso, si sarebbe concretizzata una violazione del principio di cui all’articolo 112 del codice di procedura civile.
L’articolo 112 c.p.c. stabilisce che il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Questo principio è fondamentale nel processo civile e tutela il diritto di difesa del convenuto.
L’interpretazione della clausola di salvaguardia
Non può rilevare la clausola contenuta nelle conclusioni del ricorso che fa salva la eventuale “diversa somma superiore o inferiore che dovesse emergere in corso di causa”. Dovendosi, nel caso in esame, a tale clausola riconoscersi il valore di mera forma di stile.
Il Tribunale ha richiamato l’orientamento della consolidata giurisprudenza di legittimità. Secondo il quale l’espressione con cui si chiede la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica “o di quella maggiore o minore che risulterà all’esito dell’istruttoria” non può automaticamente considerarsi una formula di stile.
La ragionevole incertezza
La formula deve essere interpretata tenendo conto delle specifiche caratteristiche della domanda e delle incertezze che impediscono una esatta quantificazione della stessa. È stato sostenuto che la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” non può essere considerata come una clausola meramente di stile. Tutte le volte che sussista una ragionevole incertezza sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi.
La Cassazione civile, ordinanza n. 10984 del 2021, ha affermato che la formula ha contenuto sostanziale quando sussista una ragionevole incertezza. Manifesta la cautela dell’attore che rimette al giudice la determinazione dell’importo dovuto.
L’applicazione al caso concreto
Alla luce dei principi esposti, il giudicante ha ritenuto che, nella operazione volta alla interpretazione della domanda, laddove nell’atto introduttivo sia stata esattamente quantificata la somma richiesta, la clausola di salvaguardia si giustifica solo allorquando sussista una originaria ed oggettiva incertezza nella determinazione del quantum.
Viceversa, laddove manchi una situazione di oggettiva incertezza e sia pertanto possibile una puntuale determinazione ex ante del quantum, la clausola di salvaguardia va interpretata alla luce di una mera clausola di stile.
L’assenza di incertezza nel caso di specie
Nel caso in esame, la clausola contenuta nelle conclusioni del ricorso introduttivo doveva ritenersi priva di qualsiasi rilevanza. Integrando una clausola meramente di stile non trovando giustificazione in una situazione di ragionevole incertezza.
La parte ricorrente nell’atto introduttivo aveva individuato in modo dettagliato e specifico le somme richieste a titolo di differenze retributive. Specificando dettagliatamente i titoli di ogni richiesta. La maggiore somma richiesta solo all’esito del deposito dei nuovi conteggi discendeva da un errore nella applicazione della normativa contrattuale collettiva.
Il confronto con la giurisprudenza sul danno
Il Tribunale ha evidenziato che nella quasi totalità delle fattispecie concrete all’attenzione dei giudici della Suprema Corte veniva in rilievo la quantificazione del danno, soprattutto non patrimoniale. La Cassazione civile, ordinanza n. 19455 del 2018, ha evidenziato che la complessità del percorso per una corretta applicazione del criterio equitativo nella liquidazione del danno non patrimoniale dà conto della difficoltà di una quantificazione precisa.
Obiettiva incertezza
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, invece, mancava quella situazione di obiettiva incertezza sull’ammontare delle somme dovute. Con la conseguenza per cui costituirebbe violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il prescindere dalle specifiche indicazioni quantitative della parte.
La condanna nei limiti del chiesto
Ne consegue che, pur a fronte delle precisazioni svolte nelle note illustrative dal difensore di parte attrice, la domanda è stata accolta nei limiti della somma richiesta in ricorso. Dunque, il convenuto è stato condannato al pagamento dell’importo di euro 16.000.
Gli accessori della condanna
La rivalutazione monetaria
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 429 del codice di procedura civile e dell’articolo 150 delle disposizioni di attuazione, è stata calcolata la rivalutazione monetaria. Tenuto conto dell’indice ISTAT. Nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato.
Il principio delle Sezioni Unite
Questo criterio di calcolo è conforme all’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Gli interessi legali vanno calcolati sulle singole componenti del credito rivalutate periodicamente. Dalla data di maturazione fino all’effettivo soddisfo.
Le spese di lite
Il principio della soccombenza
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate nella misura indicata nel dispositivo. Il convenuto, rimasto contumace e risultato soccombente, è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
La liquidazione delle spese
Il Tribunale ha liquidato le spese in complessivi euro 3.000 circa oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge. La liquidazione tiene conto del valore della controversia e della complessità della causa.
I principi di diritto affermati
Sull’accertamento del rapporto di lavoro subordinato
In tema di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, l’elemento distintivo rispetto al lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione intesa come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Quando risulti difficile l’accertamento diretto di tale elemento essenziale, può farsi ricorso a indici sussidiari aventi funzione presuntiva.
Eterodirezione
Quali l’eterodirezione delle modalità di prestazione, l’inserimento stabile nell’organizzazione produttiva, l’osservanza di un orario predeterminato, la continuità della collaborazione e la retribuzione fissa a cadenza periodica. Che devono essere valutati globalmente come indizi gravi, precisi e concordanti.
Sull’onere della prova
Grava sull’attore l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, consistenti nella sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, nel periodo e nell’orario di lavoro, nonché nello svolgimento delle mansioni dedotte. Mentre sul convenuto grava l’onere di dimostrare l’adempimento degli obblighi retributivi.
Sull’applicazione del contratto collettivo
In assenza di prova dell’applicabilità diretta del contratto collettivo, il giudice utilizza le tabelle retributive del CCNL di settore come parametro per determinare la retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione. Senza poter attribuire gli istituti tipici della contrattazione collettiva non aventi fondamento legale.
Sull’indennità sostitutiva di ferie
L’indennità sostitutiva di ferie non godute ha natura retributiva, quale corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che avrebbe dovuto essere destinato al riposo. Con conseguente onere del lavoratore di provare la mancata fruizione delle ferie e l’effettiva prestazione lavorativa nel periodo che avrebbe dovuto essere non lavorato.
Sulla clausola di salvaguardia
La clausola contenuta nelle conclusioni del ricorso con cui si fa salva l’eventuale somma superiore o inferiore che dovesse emergere in corso di causa costituisce mera clausola di stile quando la domanda sia stata quantificata in modo dettagliato e specifico; e manchi una situazione di oggettiva incertezza nella determinazione del quantum.
Con la conseguenza che il giudice, nel pronunciare la condanna, non può superare l’importo espressamente richiesto senza violare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’articolo 112 c.p.c.
La soccombenza
Il convenuto è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in circa 3.000 euro, oltre accessori di legge. La condanna alle spese consegue alla soccombenza, sia pure parziale, del convenuto rimasto contumace.