Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. febbraio 2024 – 48L
Introduzione alla vicenda giudiziaria
Riqualificazione contratto co.co.co in lavoro subordinato. Il Tribunale di Roma, con sentenza del febbraio 2024, ha affrontato una questione di grande rilevanza pratica nel settore dei call center: la corretta qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro formalmente configurati come collaborazioni coordinate e continuative ma sostanzialmente caratterizzati da subordinazione.
La vicenda ha riguardato una lavoratrice che aveva prestato attività presso una società operante nel settore delle telecomunicazioni dal 2018 al 2019, inizialmente come operatrice di call center per venti ore settimanali, successivamente con mansioni amministrative per quarantotto ore settimanali.
I fatti della controversia
La prestazione lavorativa
La ricorrente sosteneva di aver lavorato presso la sede operativa della società con orario fisso distribuito su sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato. Nel primo periodo svolgeva mansioni di operatrice di call center, mentre dal febbraio 2019 veniva incaricata di occuparsi della parte amministrativa per una società in subappalto.
Le condizioni di lavoro dedotte
La lavoratrice affermava di essere stata assoggettata al potere direttivo e disciplinare dei responsabili aziendali, che stabilivano e controllavano lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Percepiva una retribuzione inferiore a quella sindacale, senza corresponsione della tredicesima mensilità, delle competenze di fine rapporto e delle indennità sostitutive delle ferie non godute.
L’accertamento ispettivo
A seguito dell’attività ispettiva svolta dall’Ispettorato del Lavoro, il rapporto di lavoro della ricorrente quale collaboratrice coordinata e continuativa veniva riqualificato in rapporto di lavoro subordinato con inquadramento al terzo livello del contratto collettivo nazionale di lavoro Telecomunicazioni.
Le posizioni processuali delle parti
Le domande della ricorrente
La lavoratrice chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la sussistenza della natura subordinata del rapporto per tutto il periodo dal febbraio 2018 al dicembre 2019, di accertare l’inadempimento della società agli obblighi contrattuali e di legge, e di condannare la società al pagamento della somma complessiva di euro 24.000 circa.
Le eccezioni della società resistente
La società convenuta si costituiva in giudizio contestando e impugnando tutto quanto dedotto dalla ricorrente, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina del lavoro subordinato
L’art. 2094 del codice civile definisce prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
La riforma del decreto legislativo 81 del 2015
L’art. 2 del decreto legislativo 81 del 2015 ha introdotto una disciplina più stringente per le collaborazioni coordinate e continuative. La norma prevede che si applichi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.
Le modifiche del decreto legge 101 del 2019
Il decreto legge 101 del 2019 ha ulteriormente esteso il campo di applicazione della disposizione, prevedendo che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applichi anche ai rapporti che si concretizzano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, non più esclusivamente personali, ed è venuto meno il riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.
I principi giuridici applicati dal Tribunale
L’elemento distintivo della subordinazione
Potere direttivo
Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Subordinazione
Il concetto di subordinazione deve essere inteso come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore.
Gli indici rilevatori della subordinazione
La giurisprudenza ha elaborato ulteriori indici rilevatori, quali la collaborazione, l’assenza di rischio economico, la natura dell’oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l’osservanza di un orario. Tuttavia, tali elementi possono avere una portata soltanto sussidiaria rispetto all’elemento principale della subordinazione.
L’oggetto specifico dell’indagine
Oggetto specifico dell’indagine deve essere l’accertamento dell’eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d’opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
L’onere della prova
Grava sul lavoratore, ai sensi dell’art. 2697 del codice civile, l’onere di provare l’esistenza del vincolo di eterodirezione della prestazione.
L’istruttoria probatoria
Le prove testimoniali
Dall’istruttoria espletata è emerso che la ricorrente ha svolto la sua prestazione lavorativa in condizione di sostanziale subordinazione ed eterodirezione rispetto alle direttive provenienti dagli organi della società.
Escussione testi
I testi hanno confermato che la ricorrente nel periodo in cui svolgeva le mansioni di call center era controllata nello svolgimento delle stesse, che gli orari di lavoro erano stabiliti dai responsabili all’interno del call center stesso e che lo stipendio era costituito da una somma fissa.
L’inserimento nell’organizzazione aziendale
Per tutta la durata del rapporto, la lavoratrice è risultata essere perfettamente incardinata nell’organizzazione della convenuta, svolgendo mansioni fungibili con quelle realizzate dai lavoratori subordinati della stessa, percependo una retribuzione calcolata sulla base dell’orario lavorativo effettuato ed essendo stata sottoposta a precise direttive in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, sotto la direzione ed il controllo degli assistenti di sala.
La decisione del Tribunale
L’accoglimento del ricorso
Il Tribunale ha accolto il ricorso ritenendolo pienamente fondato. Dall’analisi delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente è derivato che il rapporto di lavoro formalizzato attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in realtà si è svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
La riqualificazione del rapporto
Il Giudice ha accertato e dichiarato la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro per tutto il periodo dedotto in giudizio dal febbraio 2018 al dicembre 2019.
Le condanne patrimoniali
La società è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 24.000 circa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dall’insorgenza del diritto fino al soddisfo.
Le spese processuali
La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.800,00 circa oltre spese generali al quindici per cento, IVA e contributo previdenziale avvocati.
Le argomentazioni del Giudice
La distinzione tra collaborazione e subordinazione
Il Giudice ha premesso che le collaborazioni coordinate e continuative costituiscono rapporti di lavoro nelle quali il collaboratore si impegna a compiere un’opera o un servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, in favore del committente, tuttavia senza che sussista alcun vincolo di subordinazione del primo rispetto al secondo.
Formale inserimento
In questa particolare tipologia contrattuale i lavoratori risultano formalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, il quale gode esclusivamente del potere di coordinare l’attività del lavoratore rispetto alle esigenze dell’organizzazione aziendale.
L’evoluzione normativa
Il Giudice ha richiamato l’evoluzione normativa che ha interessato la materia, dal decreto legislativo 276 del 2003 che introduceva una disciplina dettagliata del lavoro a progetto, al decreto legislativo 81 del 2015 che ha superato l’istituto del lavoro a progetto prevedendo criteri più stringenti per la distinzione delle prestazioni.
L’applicazione al caso concreto
Nel caso oggetto del presente giudizio, dall’istruttoria espletata è emerso che la ricorrente ha svolto la sua prestazione lavorativa in condizione di sostanziale subordinazione ed eterodirezione rispetto alle direttive provenienti dagli organi della società.
Mansioni dei lavoratori subordinati
La lavoratrice è risultata essere perfettamente incardinata nell’organizzazione della convenuta, svolgendo mansioni fungibili con quelle realizzate dai lavoratori subordinati della stessa, percependo una retribuzione calcolata sulla base dell’orario lavorativo effettuato ed essendo stata sottoposta a precise direttive in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
I principi di diritto estratti dalla sentenza
Il criterio distintivo fondamentale
Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa, l’elemento distintivo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti alle modalità di svolgimento delle mansioni.
L’applicazione del decreto legislativo 81 del 2015
In applicazione del decreto legislativo 81 del 2015, come modificato dal decreto legge 101 del 2019, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.
Gli indici sussidiari
Gli ulteriori indici rilevatori, quali la collaborazione, l’assenza di rischio economico, la natura dell’oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l’osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria.
L’onere probatorio
Grava sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza del vincolo di eterodirezione della prestazione, mediante la dimostrazione dell’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Giurisprudenza correlata
La Cassazione sulla subordinazione
La Cassazione civile, con sentenza n. 398 del 5 gennaio 2024, ha ribadito che qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto preclude il riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto.
La Corte d’Appello di Roma sulle allegazioni
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1725 del 7 maggio 2024, ha precisato che ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato, in presenza di un contratto stipulato dalle parti come consulenza professionale, non è sufficiente la deduzione generica di essere stati assoggettati alle direttive del committente, ma è necessaria l’allegazione specifica di circostanze concrete idonee a dimostrare l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare.
Il Tribunale di Roma sui call center
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7139 del 18 giugno 2024, ha affermato che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, la denominazione attribuita dalle parti al contratto non è determinante, occorrendo invece fare riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto fin dal momento del suo instaurarsi e nel successivo svolgimento.
La Cassazione sui call center
La Cassazione civile, con ordinanza n. 33237 del 18 dicembre 2024, ha ribadito che in tema di qualificazione del rapporto di lavoro, la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è censurabile solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato tipizzati dall’art. 2094 c.c.
La massima giurisprudenziale
La subordinazione
Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa, l’elemento distintivo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore.
Il caso dei call-center
Nel settore dei call center, costituiscono indici rivelatori della subordinazione l’inserimento nell’organizzazione aziendale, l’osservanza di un orario fisso predeterminato, il controllo costante della prestazione da parte di responsabili, la percezione di una retribuzione fissa e l’assenza di autonomia nella scelta delle modalità di svolgimento dell’attività. Grava sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza del vincolo di eterodirezione della prestazione.
La soccombenza e le spese di giudizio
La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali liquidate in circa 2.000 euro, oltre spese generali, IVA e contributo previdenziale avvocati, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.