Sentenza del Tribunale di Prato pubbl. agosto 2025 – 45L
Il Tribunale accerta la subordinazione e condanna alle differenze retributive. La riqualificazione del rapporto di lavoro
La vicenda
Subordinazione o lavoro autonomo? Il Tribunale di Prato, con pronuncia di agosto 2025, ha riqualificato come subordinato un rapporto di lavoro formalmente strutturato come collaborazione autonoma nel settore del brokeraggio assicurativo.
Un lavoratore aveva prestato attività dal 2006 al 2019 presso una società di intermediazione assicurativa, con contratti formalmente qualificati come collaborazione a progetto, associazione in partecipazione e collaborazione autonoma.
I fatti
Il lavoratore aveva iniziato la collaborazione nel 2006, formalizzando inizialmente un contratto di collaborazione a progetto con scadenza nel 2007.
Successivamente il rapporto era proseguito con diverse forme contrattuali: ulteriori contratti a progetto nel 2007 e 2008, un contratto di associazione in partecipazione nel 2012, e infine una collaborazione autonoma con partita iva e relativa emissione di fatture.
Nel 2010 era stata costituita una nuova società nella quale era confluito il ramo aziendale relativo all’attività di brokeraggio, con prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità.
La tesi del lavoratore
Il lavoratore sosteneva di aver svolto mansioni di tipo tecnico-amministrativo, di coordinamento e direzione del reparto operativo, di consulenza assicurativa.
Rappresentava di essersi occupato della gestione delle gare pubbliche di appalto, dei procedimenti per l’acquisizione delle certificazioni di qualità, dei rapporti con l’autorità di vigilanza.
Era stato nominato rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e aveva partecipato alle riunioni organizzate ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Accertamento del lavoro subordinato
Il lavoratore
Il lavoratore chiedeva l’accertamento di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento al primo livello del contratto collettivo nazionale applicato dall’impresa.
Rivendicava differenze retributive pari a circa 150.000 euro, oltre alla regolarizzazione contributiva presso l’ente previdenziale.
Il datore di lavoro
La società resistente ricostruiva i rapporti lavorativi sostenendo che si fosse trattato di collaborazioni autonome senza alcun vincolo di presenza e di orario.
Contestava che il lavoratore si fosse occupato autonomamente dell’attività di mediazione, della gestione delle gare pubbliche, o che fosse rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Domanda riconvenzionale
La società proponeva domanda riconvenzionale tesa all’accertamento di una condotta di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 2598, comma 1, numero 3 del codice civile.
Sosteneva il coinvolgimento del lavoratore in un’operazione di concorrenza sleale posta in essere da società concorrente, che si sarebbe indebitamente appropriata del lavoro altrui con l’aiuto dei lavoratori infedeli.
La decisione del Tribunale
L’accertamento della subordinazione
Il Giudice ha richiamato i principi consolidati in materia di qualificazione del rapporto di lavoro.
Ciò che distingue un rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre forme autonome o parasubordinate è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 2094 del codice civile.
Ordini specifici
Tale vincolo si esplica nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e di controllo sull’esecuzione delle prestazioni lavorative.
L’esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e alla modalità della sua attuazione.
Assenza di rischio
Ulteriori elementi quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e misura fissa della retribuzione assumono natura sussidiaria.
Qualificazione contratto data dalle parti non determinante
Il Tribunale ha affermato che la qualificazione compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto può essere rilevante, in quanto espressione della comune volontà dei contraenti.
Tuttavia tale qualificazione non assume carattere determinante, dovendosi guardare al comportamento complessivo, anche posteriore, complessivamente tenuto.
Le parti potrebbero aver simulatamente dichiarato di volere un rapporto autonomo al fine di eludere la disciplina legale in materia.
Questo principio trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, come affermato dalla Cassazione civile con sentenza n. 13375 del 2003.
Gli elementi probatori
Dall’esame degli elementi raccolti, il Tribunale ha ritenuto accertato che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti, a dispetto del nomen iuris via via attribuito, aveva di fatto assunto i caratteri della subordinazione.
È risultata comprovata, per nove anni continuativi, l’identità della natura della prestazione lavorativa richiesta, svolta senza alcuna soluzione di continuità.
Stabile inserimento
È emerso l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione datoriale e nell’espletamento di mansioni dirette al perseguimento delle comuni e ordinarie necessità connesse all’oggetto sociale dell’impresa.
Associazione in partecipazione
Particolarmente significativo è risultato il contratto di associazione in partecipazione, che individuava mansioni particolarmente pregnanti e improntava una figura a tutto tondo inserita in una determinata realtà lavorativa.
Nomina rappresentante sicurezza
La nomina a rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la partecipazione alle riunioni annuali costituiva ulteriore elemento incompatibile con una figura avulsa e svincolata dalla società.
Il regime di esclusività delle prestazioni emergeva dalle stesse parole del legale rappresentante della società, che aveva dichiarato che la gestione autonoma di clienti al di fuori del sistema sarebbe stata comportamento atto all’interruzione del rapporto.
L’inquadramento contrattuale
Rigetto del primo livello
Il Tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per condurre la prestazione lavorativa al primo livello rivendicato dal lavoratore.
Il primo livello del contratto collettivo applicato individua i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa.
Primo livello
Al personale di primo livello si accompagna una responsabilità non tanto involgente un singolo progetto o settore, ma una visione di insieme che caratterizza l’intero imprinting dell’ufficio.
Tale verticalizzazione della figura non è risultata emersa inconfutabilmente all’esito dell’istruttoria svolta.
Mancanza della prova
Nessuno dei testimoni ha saputo individuare un’effettiva responsabilità gestoria di un’unità lavorativa, né ha individuato il lavoratore come proprio responsabile o diretto superiore.
È emersa piuttosto una figura di riferimento sotto il profilo tecnico, concernente alcuni aspetti della gestione dei clienti, piuttosto che come manager o direttore.
Il riconoscimento del secondo livello
Le mansioni assegnate al lavoratore sono state inquadrate al secondo livello del contratto collettivo applicato.
Il secondo livello inquadra i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell’ambito di una specifica professionalità tecnica.
Mansioni svolte
La figura del lavoratore si inseriva in un contesto di esecutore di una parte della programmazione generale della società e delle attività connesse al suo scopo e oggetto sociale.
Si occupava di profili tecnici e di affiancamento alle varie figure, dai commerciali agli agenti ai clienti stessi.
Il Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto che non costituisse vizio di ultrapetizione il riconoscimento del secondo livello, pur non espressamente richiesto nelle conclusioni.
Vizio di ultrapetizione
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato in una qualifica diversa e inferiore rispetto a quella richiesta, come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 15053 del 2007.
Il lavoro straordinario
L’onere probatorio rigoroso
Il Tribunale ha ritenuto che non fosse sufficientemente provato lo svolgimento costante e continuativo di un orario lavorativo eccedente le quaranta ore settimanali.
Nel corso dell’istruttoria svolta, soltanto alcuni testimoni hanno affrontato espressamente la questione dell’orario di lavoro.
Onere probatorio
Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui lo svolgimento di lavoro straordinario non retribuito soggiace ad una stringente regola di riparto dell’onere probatorio.
Grava sul lavoratore provare rigorosamente la prestazione svolta oltre l’orario contrattuale e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi.
Prova del quantum
Al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell’an, ovverosia dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti previsti.
Deve essere fornita anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l’indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione oltre il normale orario di lavoro pattuito.
Tale principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all’articolo 2697 del codice civile, configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all’orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Il rigetto della domanda
Non vi sono stati elementi per riconoscere un orario di lavoro eccedente il tempo pieno.
La mancata stringenza in punto di rispetto di orari predeterminati e il sostanziale coordinamento delle presenze in ufficio con gli altri hanno reso incerto l’arco temporale dell’eventuale effettivo straordinario svolto.
Allo stesso modo, non vi sono stati elementi per meglio circostanziare altre voci individuate soltanto nelle conclusioni, quali festività, indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità di cassa.
La quantificazione delle differenze retributive
Incarico a CTU
Il Tribunale ha dato incarico peritale al fine di quantificare le differenze retributive sulla scorta dei parametri individuati nella decisione.
La quantificazione è stata corretta sulla scorta del parametro temporale individuato nelle conclusioni del ricorso, per maggiore coerenza con il principio della domanda ai sensi dell’articolo 99 del codice di procedura civile.
Differenze retributive
Le differenze retributive sono state quantificate in circa euro 20.000, calcolate come differenza tra quanto spettante secondo il secondo livello e quanto effettivamente percepito.
Alla somma così quantificata vanno aggiunti, per legge, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del singolo diritto al saldo.
La società resistente è stata condannata alla regolarizzazione previdenziale presso l’ente convenuto.
La domanda riconvenzionale per concorrenza sleale
I presupposti della fattispecie
La società sosteneva che il lavoratore si fosse reso protagonista, unitamente ad altri ex dipendenti e collaboratori, di una complessa operazione che aveva portato alla distrazione di clientela.
Il Tribunale ha richiamato i principi in materia di concorrenza sleale per illecito sviamento di clientela, fattispecie non tipizzata dall’articolo 2598 del codice civile.
Concorrenza
Per comune esperienza, il tentativo di sviare la clientela di per sé rientra nel gioco della concorrenza.
Per apprezzare i requisiti della fattispecie e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale.
Correttezza professionale
La correttezza professionale è intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria.
Non è sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito.
La distinzione tra condotte lecite e illecite
Mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca il terreno elettivo della nuova impresa.
Ciò è particolarmente vero nella fase iniziale, soprattutto se praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite.
Deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro.
Questo principio è stato affermato anche dal Tribunale di Monza con sentenza n. 1578 del 2025.
Il rigetto della domanda riconvenzionale
Gli elementi portati dalla società a fondamento della responsabilità del lavoratore sono risultati assai scarni.
Caselle di posta elettronica
È risultato del tutto equivoco il significato da attribuire alla richiesta di trasferimento delle caselle di posta elettronica con dominio aziendale su un account personale.
Non è dato sapere cosa tali caselle effettivamente contenessero e quindi la qualità del contenuto che la società attribuiva come sottratto.
Prova del trasferimento dei dati
Tuttavia è risultata del tutto carente la circostanza, imprescindibile, che i dati aziendali nella disponibilità del lavoratore fossero stati trasferiti effettivamente nell’impresa concorrente.
Non è stata fornita prova che il passaggio della clientela si fosse attuato con modalità illecite.
È del tutto fisiologico che una parte della clientela si determini spontaneamente a seguire una persona di cui ha particolare fiducia e stima presso la nuova realtà imprenditoriale.
Riconvenzionale non accolta
Mancando qualsiasi indizio di comportamento professionalmente scorretto da parte del lavoratore, la domanda riconvenzionale non ha meritato accoglimento, difettando i presupposti di cui all’articolo 2598 del codice civile.
I principi di diritto
Sulla qualificazione del rapporto di lavoro
In tema di qualificazione del rapporto di lavoro, ciò che distingue la subordinazione dalle forme autonome o parasubordinate è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Modalità di attuazione
Tale vincolo va concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incarico e alle modalità di attuazione, secondo quanto previsto dall’articolo 2094 del codice civile.
La qualificazione operata dalle parti al momento della stipulazione non assume carattere determinante, dovendosi guardare al comportamento complessivo tenuto, anche posteriore.
Sul lavoro straordinario
In tema di lavoro straordinario non retribuito, grava sul lavoratore l’onere di provare rigorosamente non solo l’effettivo svolgimento della prestazione oltre l’orario contrattuale.
Prova della collocazione cronologica e quantum dello straordinario
Deve essere fornita anche la prova, in termini sufficientemente concreti e realistici, della sua esatta collocazione cronologica e del quantum di ore di protrazione oltre il normale orario pattuito.
Sull’inquadramento contrattuale
Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che riconosca al lavoratore una qualifica intermedia tra quella posseduta e quella richiesta.
Si tratta di domanda implicitamente inclusa in quella proposta, purché vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e della declaratoria contrattuale.
L’azione promossa dal lavoratore subordinato avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell’ordinario termine decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile.
Sulla concorrenza sleale
In tema di concorrenza sleale per illecito sviamento di clientela ai sensi dell’articolo 2598 numero 3 del codice civile, non è sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente.
È imprescindibile il ricorso a mezzi illeciti non conformi ai principi di correttezza professionale, intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale.
Rapporti pregressi
Deve ritenersi fisiologico che il nuovo imprenditore acquisisca alcuni clienti già in rapporti con l’impresa presso cui aveva prestato lavoro.
Tale condotta rientra nel legittimo svolgimento della libera attività concorrenziale ove attuata con modalità conformi a canoni di correttezza e lealtà professionale.
Massima giurisprudenziale
In tema di qualificazione del rapporto di lavoro, la subordinazione si distingue dalle forme autonome o parasubordinate per il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell’incarico e alle modalità di attuazione.
Analisi del comportamento
La qualificazione operata dalle parti al momento della stipulazione non assume carattere determinante, dovendosi guardare al comportamento complessivo tenuto, anche posteriore.
Vizio di ultrapetizione
Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che riconosca al lavoratore una qualifica intermedia tra quella posseduta e quella richiesta, trattandosi di domanda implicitamente inclusa in quella proposta.
Prova del lavoro straordinario
In tema di lavoro straordinario non retribuito, grava sul lavoratore l’onere di provare rigorosamente non solo l’effettivo svolgimento della prestazione oltre l’orario contrattuale, ma anche la sua esatta collocazione cronologica e il quantum di ore.
In tema di concorrenza sleale per illecito sviamento di clientela ex articolo 2598 numero 3 del codice civile, non è sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente, essendo imprescindibile il ricorso a mezzi illeciti non conformi ai principi di correttezza professionale.
Soccombenza e spese processuali
La società resistente è risultata soccombente per quanto riguarda l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e il pagamento delle differenze retributive.
Il lavoratore è risultato soccombente per quanto riguarda il rigetto della richiesta di inquadramento al primo livello e delle domande relative al lavoro straordinario.
Compensazione parziale spese legali
L’importo complessivo delle spese liquidate in favore del lavoratore ammonta a circa 9.000 euro, oltre accessori di legge.
La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese sostenute dall’ente previdenziale, quantificate in circa 3.000 euro, oltre accessori.
Le spese di consulenza tecnica d’ufficio sono state poste definitivamente a carico della società resistente.