Sentenza Trib. Santa Maria Capua Vetere pubbl. 07/2024 – 16M
Introduzione al caso
La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 07/2024 rappresenta un importante contributo giurisprudenziale nell’analisi del fenomeno del mobbing lavorativo. Il caso esamina una controversia che ha coinvolto una lavoratrice del settore commerciale e le condotte asseritamente vessatorie subite nell’ambiente di lavoro.
I fatti della vicenda
Il rapporto di lavoro
La ricorrente aveva prestato servizio presso una società dal novembre 2017 al marzo 2019. Inquadrata come commessa di banco presso un supermercato, aveva lamentato di essere stata vittima di comportamenti vessatori da parte dei dirigenti della società.
Le condotte contestate
La lavoratrice aveva denunciato una serie di episodi che riteneva configurassero mobbing. Tra questi figuravano asserite condotte di svuotamento delle mansioni, marginalizzazione dall’attività lavorativa e procedimenti disciplinari culminati nel licenziamento.
Gli episodi specifici
Particolare rilievo assumevano alcuni episodi specifici descritti nell’atto introduttivo. La ricorrente aveva allegato di essere stata destinataria di avances sessuali da parte di un direttore e di aver subito un’aggressione fisica sul luogo di lavoro.
Le domande della ricorrente
Le richieste principali
La lavoratrice aveva chiesto l’accertamento della responsabilità dei dirigenti per le condotte di mobbing. Chiedeva inoltre la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, fisici, morali ed esistenziali, quantificati in euro 10.000,00.
Le competenze di fine rapporto
Veniva inoltre richiesta la condanna al pagamento della mensilità di dell’ultimo mese e di tutte le indennità di fine rapporto dovute per legge. Tale domanda è stata successivamente oggetto di conciliazione sindacale.
Le eccezioni della società convenuta
La nullità della domanda
La società convenuta eccepiva preliminarmente la nullità della domanda per violazione dell’art. 414 c.p.c. La resistente sosteneva che l’atto introduttivo non conteneva un’adeguata esposizione dei fatti costitutivi del diritto.
L’infondatezza nel merito
Nel merito, la società resisteva al ricorso con articolate argomentazioni, chiedendone il rigetto per infondatezza delle allegazioni relative al mobbing.
La decisione del Tribunale
Il rigetto dell’eccezione preliminare
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di nullità formulata dalla resistente. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, la violazione dell’art. 414 c.p.c. si configura solo quando i fatti costitutivi risultino completamente omessi o individuati in maniera del tutto generica.
L’analisi del mobbing
Il giudice ha esaminato approfonditamente la nozione di mobbing secondo i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale lavoro di Palermo n. 4954 del 2024, per la configurabilità del mobbing sono necessari specifici elementi costitutivi.
Gli elementi costitutivi del mobbing
Il Tribunale ha richiamato i quattro elementi necessari per la configurabilità del mobbing: la molteplicità di comportamenti persecutori sistematici e prolungati, l’evento lesivo della salute, il nesso eziologico tra condotta e pregiudizio, e l’elemento soggettivo dell’intento persecutorio.
L’onere probatorio nel mobbing
I principi generali
Il Tribunale ha chiarito che, secondo i principi generali in tema di riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta al lavoratore provare le condotte vessatorie realizzate con intento persecutorio.
La prova dell’intento persecutorio
Particolare importanza assume la prova dell’elemento soggettivo. Come evidenziato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 89 del 2025, l’elemento qualificante va ricercato nell’intento persecutorio che unifica i singoli atti.
L’onere di allegazione
Grava sul lavoratore l’onere di dimostrare la sussistenza di un disegno persecutorio, fornendo elementi concreti e oggettivi da cui desumere che i singoli comportamenti siano posti in essere in esecuzione di un piano preordinato.
La valutazione del caso specifico
La genericità delle allegazioni
Il Tribunale ha rilevato che le allegazioni contenute nell’atto introduttivo erano “assolutamente vaghe”. Il riferimento a una generica “inoperosità” risultava inidoneo a descrivere puntualmente l’asserito demansionamento subito.
Le contraddizioni interne
Particolare rilievo ha assunto la circostanza che le allegazioni della ricorrente apparivano contraddittorie. La stessa parte istante affermava di essere stata “costretta anche a svolgere mansioni superiori”, contraddicendo l’asserto svuotamento delle mansioni.
I procedimenti disciplinari
Il Tribunale ha osservato che i procedimenti disciplinari menzionati nel ricorso apparivano espressione del legittimo esercizio del potere disciplinare. Come chiarito dalla giurisprudenza, non ogni procedimento disciplinare integra condotta vessatoria.
L’analisi degli episodi specifici
Le avances sessuali
Riguardo alle allegazioni di avances sessuali, il Tribunale ha rilevato che le deduzioni erano “affette da assoluta genericità”. Mancava una circostanziazione sotto il profilo spazio-temporale e una descrizione analitica delle condotte.
L’aggressione fisica
Anche l’episodio dell’aggressione fisica risultava descritto “in modo del tutto generico e non circostanziato”. Il giudice ha osservato che tali episodi non potevano configurare l’intento persecutorio per la loro sporadicità.
La mancanza di riconducibilità eziologica
Il Tribunale ha evidenziato che gli episodi descritti mancavano di “riconducibilità eziologica alla volontà datoriale”, elemento essenziale per la configurazione del mobbing.
La tutela normativa del lavoratore
L’articolo 2087 del codice civile
La responsabilità datoriale per mobbing trova fondamento nell’art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Le molestie sessuali
L’art. 26 del Codice delle pari opportunità definisce specificamente le molestie sessuali come comportamenti indesiderati aventi lo scopo di violare la dignità del lavoratore.
Gli obblighi datoriali
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale dei dipendenti, anche attraverso misure preventive concordate con le organizzazioni sindacali.
I principi giurisprudenziali consolidati
La sistematicità delle condotte
La giurisprudenza richiede che le condotte vessatorie siano caratterizzate da sistematicità e reiterazione nel tempo. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale civile di Cagliari n. 398 del 2025, episodi isolati non integrano la fattispecie.
L’elemento soggettivo unificante
La Cassazione civile, ordinanza n. 31367 del 2025, ha chiarito che può configurarsi responsabilità datoriale anche prescindendo dall’intento persecutorio sistematico, quando sussistano comportamenti oggettivamente lesivi.
La responsabilità contrattuale
La responsabilità per mobbing si inquadra nell’ambito della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione e inversione dell’onere probatorio.
La prova testimoniale nel mobbing
I requisiti di specificità
Il Tribunale ha evidenziato che la prova testimoniale deve rispettare i requisiti di cui all’art. 244 c.p.c. Come chiarito dalla sentenza del Tribunale lavoro di Milano n. 4484 del 2024, la genericità delle allegazioni preclude l’ammissione della prova testimoniale.
L’inammissibilità per genericità
I capitoli di prova risultavano “connotati da intrinseca ed insanabile genericità” in violazione dell’art. 244 c.p.c. Tale genericità impediva l’ammissione della prova testimoniale richiesta dalla ricorrente.
La funzione della consulenza tecnica
Il Tribunale ha chiarito che la consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per supplire alle carenze probatorie della parte. Come evidenziato dalla giurisprudenza, la CTU ha funzione valutativa e non esplorativa.
Il danno nel mobbing
L’onere di allegazione
Il Tribunale ha rilevato che non era stato adeguatamente allegato il danno asseritamente subito dalla ricorrente. La lavoratrice si era limitata ad affermare genericamente l’esistenza di un danno non patrimoniale.
La distinzione tra inadempimento e danno
Come chiarito dalla Corte Costituzionale n. 372 del 1994, deve rimanere distinto il momento della violazione degli obblighi da quello della produzione del pregiudizio. Il danno non deriva automaticamente dall’inadempimento datoriale.
La prova del pregiudizio
Il lavoratore deve allegare e provare l’esistenza del danno, che costituisce presupposto indispensabile per la valutazione equitativa. Non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale.
I principi generali estratti
Gli elementi del mobbing
La sentenza conferma che il mobbing richiede la sussistenza cumulativa di molteplicità di comportamenti persecutori sistematici, evento lesivo della salute, nesso causale e intento persecutorio unificante.
L’onere probatorio
Grava sul lavoratore l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, mentre il datore di lavoro deve dimostrare di aver adottato le misure necessarie per tutelare l’integrità del dipendente.
La specificità delle allegazioni
Le allegazioni devono essere specifiche e circostanziate, con precisa indicazione delle circostanze di tempo e di luogo degli episodi vessatori.
La massima giurisprudenziale
Mobbing lavorativo – Elementi costitutivi – Onere probatorio – Allegazioni generiche
In tema di mobbing lavorativo, la configurabilità della condotta lesiva richiede la sussistenza cumulativa di una molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio sistematici e prolungati, dell’evento lesivo della salute del dipendente, del nesso causale tra condotta e pregiudizio, e dell’elemento soggettivo dell’intento persecutorio unificante.
Onere del lavoratore
Grava sul lavoratore l’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, fornendo elementi concreti e oggettivi da cui desumere l’esistenza di un disegno persecutorio preordinato. Le allegazioni generiche e non circostanziate, prive di specificazione delle condotte vessatorie e dell’elemento soggettivo unificante, comportano il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell’onere probatorio. La prova testimoniale è inammissibile quando i capitoli risultino connotati da genericità in violazione dell’art. 244 c.p.c.
Soccombenza e spese processuali
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rigettato il ricorso, dichiarando cessata la materia del contendere solo per la domanda relativa alle competenze di fine rapporto, già oggetto di conciliazione sindacale. La complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche trattate ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in deroga al principio generale della soccombenza che avrebbe comportato la condanna della ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla società resistente vittoriosa.