17M – Mobbing e licenziamento illegittimo.

Il caso di un apprendista

Sentenza del Tribunale di Teramo pubbl. febbraio 2024 – 17M

Introduzione

Il fenomeno del mobbing rappresenta una delle più gravi violazioni dell’obbligo datoriale di tutela della salute e della dignità del lavoratore. La recente sentenza del Tribunale di Teramo del febbraio 2024 offre un’analisi approfondita degli elementi costitutivi del mobbing e delle conseguenze giuridiche derivanti dalla sua configurazione, fornendo importanti principi interpretativi in materia di responsabilità datoriale e tutele del lavoratore.

Analisi dei fatti della vicenda

Contesto lavorativo e rapporto di apprendistato

La vicenda ha origine da un contratto di apprendistato professionalizzante stipulato nel novembre 2017, con mansione di laminatore e inquadramento al livello III. Il rapporto si sviluppa in un ambiente industriale caratterizzato da rigide gerarchie e controlli sistematici della prestazione lavorativa.

Evoluzione delle condotte vessatorie

La progressione delle condotte mobbizzanti segue un percorso tipico che si articola in diverse fasi. Inizialmente si manifesta attraverso un atteggiamento di chiusura da parte della team leader, che impartisce ordini senza fornire adeguate indicazioni operative e strumenti necessari per l’esecuzione del lavoro.

Escalation delle vessazioni

La situazione degenera progressivamente con l’emergere di aggressioni verbali, denigrazioni pubbliche e diffamazione della lavoratrice presso i colleghi. Particolare gravità assumono gli episodi di offese personali che colpiscono la sfera più intima della dignità umana, facendo leva sulla condizione di orfana della lavoratrice.

Coinvolgimento dei vertici aziendali

Un elemento determinante è rappresentato dal coinvolgimento dei vertici aziendali, che non solo omettono di intervenire per tutelare la lavoratrice, ma addirittura avallano le condotte vessatorie attraverso un atteggiamento di sostanziale indifferenza e copertura della team leader.

Questioni giuridiche affrontate

Configurazione del mobbing lavorativo

Il Tribunale affronta la complessa questione della configurazione giuridica del mobbing, definendolo come una condotta sistematica e prolungata di carattere vessatorio che assume forme di prevaricazione nell’ambiente di lavoro, diretta a causare danni di varia specie attraverso mezzi che possono essere anche leciti se considerati singolarmente.

Elementi costitutivi della fattispecie

La sentenza individua gli elementi essenziali del mobbing: la molteplicità di comportamenti persecutori posti in essere sistematicamente, l’evento lesivo della salute o personalità del dipendente, il nesso causale tra condotta e pregiudizio, e l’elemento soggettivo dell’intento vessatorio.

Responsabilità contrattuale ex articolo 2087 c.c.

Il fondamento giuridico della responsabilità datoriale viene individuato nella violazione dell’articolo 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Eccezioni e controdeduzioni delle parti

Posizione della ricorrente

La lavoratrice deduce la sussistenza di condotte mobbizzanti articolate in diverse tipologie: aggressioni alla reputazione, contestazioni disciplinari pretestuose, isolamento sistematico e emarginazione lavorativa. Richiede il risarcimento di danni patrimoniali, biologici e non patrimoniali per complessivi 102.285 euro.

Difese del datore di lavoro

L’azienda contesta il valore sintomatico delle condotte denunciate, negando l’esistenza di un disegno vessatorio e qualificando la team leader come persona forse troppo compresa del proprio ruolo ma sempre orientata agli interessi aziendali. Eccepisce inoltre il difetto di allegazione per diverse voci di danno.

Questioni processuali

Particolare rilevanza assume l’impugnazione del licenziamento disciplinare, con la ricorrente che ne denuncia la natura ritorsiva e l’azienda che ne rivendica la legittimità per irreversibile lesione del rapporto fiduciario.

Decisione del Giudice

Accertamento del mobbing

Il Tribunale riconosce la sussistenza del mobbing attraverso una valutazione unitaria degli episodi denunciati, che nel loro insieme configurano un disegno persecutorio sistematico. Vengono accertate aggressioni alla reputazione, uso di toni sproporzionati per rimproveri infondati e isolamento deliberato della lavoratrice.

Danno biologico temporaneo

Viene riconosciuto un danno biologico di natura temporanea per il periodo dal settembre 2019 al gennaio 2020, liquidato in circa 5.000 euro sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio che ha accertato l’esistenza di una malattia dovuta all’esposizione ai fattori nocivi presenti nell’ambiente di lavoro.

Annullamento del licenziamento

Il licenziamento viene annullato per insussistenza degli addebiti disciplinari contestati. Il Tribunale applica la tutela reintegratoria prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 23/2015, condannando l’azienda alla reintegrazione e al risarcimento di 12 mensilità.

Principi generali estratti

Natura medico-legale del mobbing

La giurisprudenza consolidata, confermata dalla Cassazione civile, ordinanza n. 32598 del 2025, chiarisce che “la nozione di mobbing ha natura medico-legale e non assume autonoma rilevanza giuridica, non producendo conseguenze risarcitorie diverse rispetto alla violazione dell’art. 2087 cod. civ.”.

Responsabilità datoriale per ambiente stressogeno

Come evidenziato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 4664 del 2024, “è sufficiente l’adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore attraverso condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici”.

Elementi costitutivi del mobbing

La sentenza del Tribunale di Palermo n. 4954 del 2024 precisa che “la configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro richiede la sussistenza cumulativa di specifici elementi: la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, l’evento lesivo della salute, il nesso eziologico e la prova dell’elemento soggettivo”.

Tutela reintegratoria per insussistenza del fatto

In materia di licenziamento disciplinare, la sentenza del Tribunale di Vasto n. 74 del 2025 stabilisce che “il difetto assoluto di contestazione degli addebiti integra una nullità di protezione che determina l’inesistenza del procedimento disciplinare”.

Massima giurisprudenziale

Configurazione del mobbing e responsabilità datoriale

Il mobbing si configura come condotta sistematica e prolungata di carattere vessatorio che assume forme di prevaricazione nell’ambiente di lavoro, caratterizzata da: molteplicità di comportamenti persecutori, evento lesivo della salute o personalità del dipendente, nesso causale tra condotta e pregiudizio, elemento soggettivo dell’intento vessatorio. La responsabilità datoriale si fonda sulla violazione dell’articolo 2087 c.c., indipendentemente dalla natura dolosa o colposa della condotta.

Licenziamento disciplinare e tutele

Il licenziamento disciplinare intimato senza preventiva contestazione degli addebiti o basato su contestazioni infondate determina l’applicazione della tutela reintegratoria per insussistenza del fatto materiale contestato, con annullamento del recesso, reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno.

Danno biologico da stress lavoro-correlato

Il danno biologico derivante da mobbing è risarcibile anche quando di natura temporanea, purché sia accertato il nesso causale tra le condotte vessatorie e la patologia psico-fisica del lavoratore attraverso consulenza tecnica specialistica.

Soccombenza e spese

Il Tribunale ha condannato l’azienda al pagamento delle spese di lite, liquidate in circa euro 5.000, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e contributo previdenziale come per legge. Le spese di consulenza tecnica d’ufficio sono state poste definitivamente a carico della società soccombente.

Mobbing: grave violazione

La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato che vede nel mobbing una grave violazione degli obblighi datoriali, meritevole di tutela reintegratoria e risarcimento integrale del danno subito dal lavoratore, evidenziando l’importanza di un ambiente di lavoro rispettoso della dignità umana e della salute psico-fisica dei prestatori d’opera.