Dimissioni: spetta la Naspi?

Dimissioni per violenza di genere: quando spetta la Naspi?

La Naspi non è un diritto automatico per chi lascia il lavoro. L’Inps la riconosce solo quando la cessazione è involontaria e, tra le dimissioni, salva soltanto quelle per giusta causa. Vale la pena chiarire subito i presupposti, perché sul punto circolano molte convinzioni errate. Con il messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026 l’istituto ha aggiunto un tassello importante: anche chi si dimette per sottrarsi a violenze o atti persecutori può, a determinate condizioni, ottenere l’indennità di disoccupazione.

Quando le dimissioni danno diritto alla Naspi?

Di regola chi si dimette non percepisce la Naspi. Fa eccezione la giusta causa prevista dall’art. 2119 del codice civile, cioè una situazione tanto grave da rendere impossibile, anche solo in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto. Negli anni, però, l’Inps ha ristretto molto il campo per arginare gli abusi: non bastano un trasferimento sgradito né il generico richiamo al mobbing o a un ambiente di lavoro tossico. Tra le poche ipotesi consolidate rientrano, per esempio, il mancato pagamento della retribuzione, le molestie sul luogo di lavoro e le dimissioni della madre o del padre entro il primo anno di vita del figlio.

Cosa chiarisce il messaggio Inps 2540/2026?

Con il nuovo intervento l’Inps riconosce che gli atti persecutori e le forme di violenza di genere, pur provenendo da soggetti estranei all’azienda, possono integrare la giusta causa di dimissioni. Il ragionamento muove dall’art. 3 del d.lgs. n. 22/2015, che àncora la Naspi alla perdita involontaria del posto, e si fonda su un parere del Ministero del Lavoro sollecitato proprio dall’istituto.

Perché le dimissioni della vittima sono involontarie?

La scelta di andarsene, in questi casi, non è davvero libera. Già la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 269/2002, aveva chiarito che quando le dimissioni dipendono dalla condotta di un terzo la disoccupazione resta involontaria e va tutelata ai sensi dell’art. 38 della Costituzione. Sulla stessa linea la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11051/2015, ha ammesso che la giusta causa possa nascere anche da circostanze esterne al rapporto — comprese le condizioni di salute sopravvenute — purché oggettivamente idonee a impedire la prosecuzione dell’attività.

Basta essere vittima di violenza per avere la Naspi?

No, ed è il punto più delicato. L’Inps precisa che la sola esistenza degli atti persecutori, se relegati alla vita privata e del tutto scollegati dal lavoro, non è sufficiente. Occorre un collegamento concreto tra la violenza subita e l’impossibilità di continuare a svolgere la propria attività.

Quali prove servono per ottenere la Naspi?

Servono situazioni chiare, oggettive e documentate. In particolare la violenza deve, in alternativa o congiuntamente, incidere sull’equilibrio psicofisico della vittima al punto da rendere impossibile lo svolgimento del lavoro, oppure intrecciarsi con le abitudini legate all’attività lavorativa, come le molestie o le aggressioni ripetute lungo il tragitto abituale per raggiungere il luogo di lavoro. In queste ipotesi le dimissioni non sono una libera scelta, ma un recesso imposto dalla necessità di proteggere la propria incolumità.

Come si dimostra tutto questo all’Inps?

Sono utili querele e denunce, provvedimenti dell’autorità come l’ammonimento del questore o gli ordini di protezione, oltre a referti medici e certificazioni psicologiche. È questo materiale a rendere verificabile il collegamento funzionale tra le violenze e il rapporto di lavoro che l’istituto pretende.

Conviene farsi assistere prima di dimettersi?

Sì. Trattandosi di una valutazione rigorosa, un errore nella tempistica o nella documentazione può tradursi nella perdita del sussidio. Prima di rassegnare le dimissioni è quindi opportuno verificare con un professionista la sussistenza dei presupposti e predisporre per tempo le prove: un confronto preventivo evita di compromettere un diritto che, in queste situazioni, ha anche un valore di protezione economica. Per approfondire i temi del lavoro e degli ammortizzatori sociali si possono consultare anche i contributi pubblicati sul blog di avvocati e commercialisti.