35L – Assenza di progetto: conversione in rapporto subordinato?

Sentenza della Corte d’Appello di Roma pubbl. ottobre 2024 – 35L

Introduzione alla vicenda processuale

Assenza di progetto collaborazione. La sentenza della Corte d’Appello di Roma di ottobre 2024 affronta una questione di grande rilevanza nel diritto del lavoro. Due lavoratori avevano impugnato una lunga serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. I rapporti erano iniziati nel 2006 per il primo lavoratore e nel 2010 per la seconda. Successivamente erano stati stipulati contratti a tempo determinato fino al 2017.

I fatti della controversia

La ricostruzione dei rapporti di lavoro

Il primo lavoratore aveva prestato attività dal 15 aprile 2006. Il secondo lavoratore aveva iniziato il 29 luglio 2010. Entrambi avevano lavorato inizialmente con contratti a progetto. Dal 15 ottobre 2015 erano stati assunti con contratti a tempo determinato. L’ultimo contratto era scaduto il 31 dicembre 2017.

Le mansioni svolte

I lavoratori svolgevano mansioni di operatore di unità mobile. I lavoratori operavano su turni alternati con orario 08,00-20,00 e 20,00-08,00.

L’inquadramento contrattuale

Durante i contratti a tempo determinato i lavoratori erano stati inquadrati al 4° livello. Essi ritenevano di avere diritto al 2° livello o al 3° bis. Il primo lavoratore possedeva laurea magistrale afferente il servizio prestato. Il secondo lavoratore aveva laurea di primo livello sempre afferente il servizio prestato.

Le domande giudiziali

Le richieste dei lavoratori

I ricorrenti chiedevano l’accertamento della nullità dei contratti a progetto. Deducevano l’assenza del progetto specifico richiesto dalla legge. Chiedevano la conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato. Contestavano inoltre l’inquadramento al 4° livello ritenuto inadeguato. Chiedevano infine la nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato.

Le eccezioni del datore di lavoro

L’ente datore di lavoro eccepiva la decadenza dall’impugnazione dei contratti a progetto. Sosteneva che i contratti erano cessati per naturale scadenza. Contestava la natura subordinata del rapporto. Affermava che i lavoratori operavano in piena autonomia. Riteneva corretto l’inquadramento al 4° livello.

La decisione di primo grado

Il dispositivo del Tribunale

Il Tribunale di Cassino aveva pronunciato un dispositivo di rigetto del ricorso. Aveva compensato integralmente le spese di lite. Tuttavia la motivazione successivamente depositata era in totale contrasto con il dispositivo.

La motivazione della sentenza

Nella motivazione il Giudice aveva dichiarato nulli i contratti a progetto. In particolare:

-riconosciuto la conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato.

-individuato il CCNL applicabile e le categorie spettanti.

Aveva ordinato il ripristino del rapporto di lavoro. Aveva condannato al pagamento dell’indennità risarcitoria.

Il contrasto insanabile

Si era verificato un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione. Il dispositivo respingeva il ricorso. La motivazione lo accoglieva quasi integralmente. Tale antinomia rendeva la sentenza nulla.

L’appello dei lavoratori

I motivi di gravame

I lavoratori hanno proposto appello censurando la nullità della sentenza. Hanno:

-evidenziato il contrasto tra dispositivo e motivazione

-chiesto l’accoglimento delle domande originarie

-contestato anche la valutazione delle prove testimoniali.

La contumacia del datore di lavoro

Il datore di lavoro è rimasto contumace nel grado di appello. Non ha svolto attività difensiva. La notifica dell’atto di appello era stata regolarmente eseguita.

La decisione della Corte d’Appello

L’accoglimento dell’appello

La Corte d’Appello ha accolto l’appello. Ha:

-dichiarato la nullità della sentenza di primo grado

-proceduto a nuova decisione sull’intera domanda

-esaminato tutte le questioni sollevate dai ricorrenti.

La nullità dei contratti a progetto

La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla nullità dei contratti a progetto. I contratti contenevano solo l’indicazione di un progetto generale finanziato da un ente pubblico. Non individuavano il risultato specifico concordato tra le parti. Mancava l’indicazione del programma di lavoro o della fase di esso.

Come affermato dalla Corte d’Appello di Roma sentenza n. 3600 del 2019, il progetto è invalido quando consiste nella mera elencazione delle mansioni senza indicazione di un risultato compiutamente individuabile.

La conversione automatica

La Corte ha applicato il principio della conversione automatica. L’art. 69 del d.lgs. 276/2003 prevede tale conversione in caso di assenza del progetto. Non è necessario accertare la subordinazione in concreto. Opera una presunzione legale assoluta.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancanza del progetto determina la conversione automatica. Non occorre verificare se il rapporto si sia svolto secondo i canoni della subordinazione. La conversione opera sin dalla data di costituzione del primo contratto.

L’inquadramento contrattuale

La Corte ha esaminato l’inquadramento spettante ai lavoratori. Ha:

-escluso il 4° livello riconosciuto dal datore di lavoro

-escluso anche il 2° livello richiesto dai ricorrenti

-ritenuto corretto il 3° livello super del CCNL di riferimento.

L’attività svolta richiedeva mansioni specialistiche. Era caratterizzata da autonomia operativa. Richiedeva approfondita preparazione teorica. I lavoratori possedevano titoli di studio adeguati.

La nullità del termine

La Corte ha dichiarato nulla l’apposizione del termine ai contratti. L’avvenuta instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato rendeva nulla la clausola. Il contratto si è convertito in rapporto a tempo indeterminato.

L’art. 1419 del codice civile prevede il meccanismo della nullità parziale. La clausola nulla viene eliminata. Il contratto prosegue senza il termine.

L’indennità risarcitoria

La Corte ha condannato il datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria. Ha applicato l’art. 28 del d.lgs. 81/2015. L’indennità è onnicomprensiva. La misura varia tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione.

La Corte ha:

-quantificato l’indennità in dieci mensilità per il primo lavoratore

-riconosciuto otto mensilità per il secondo lavoratore

-valorizzato l’anzianità di servizio. Ha considerato il lungo periodo di rapporti precari.

Le questioni giuridiche affrontate

La decadenza dall’impugnazione

Una questione preliminare riguardava la decadenza dall’impugnazione. Il datore di lavoro aveva eccepito l’applicazione dell’art. 32 della legge 183/2010. Tale norma prevede termini decadenziali per l’impugnazione.

La Corte ha respinto l’eccezione. Ha ritenuto che la decadenza non operi in caso di cessazione per scadenza del termine. L’art. 32 si applica solo al recesso anticipato del committente. Non è consentita interpretazione estensiva o analogica.

Come affermato dalla Corte d’Appello di Roma sentenza n. 3599 del 2019, la decadenza non trova applicazione quando i contratti cessano per naturale scadenza del termine.

I requisiti del contratto a progetto

La stipula di un contratto a progetto richiede requisiti specifici. Deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici. Il progetto deve essere funzionalmente collegato al raggiungimento di un risultato finale. Il collaboratore deve gestire autonomamente il progetto.

Inoltre, progetto non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale. Non può coincidere con l’ordinaria attività aziendale. Deve avere caratteristiche di specificità e autonomia. Deve essere chiaramente descritto e identificato.

La conversione ope legis

La conversione del contratto a progetto opera automaticamente. Non richiede accertamenti sulla subordinazione. Configura una presunzione legale assoluta. Determina la costituzione di un rapporto subordinato a tempo indeterminato.

La conversione opera sin dalla data di costituzione del primo contratto. Travolge i successivi contratti stipulati tra le stesse parti. Salvo prova di espressa volontà di risolvere il precedente rapporto.

L’inquadramento e le mansioni

L’inquadramento deve corrispondere alle mansioni effettivamente svolte. Occorre considerare il livello di autonomia operativa. Rileva la preparazione teorica richiesta. Assume importanza il titolo di studio posseduto.

Le declaratorie contrattuali forniscono criteri di riferimento. Indicano le caratteristiche delle mansioni per ciascun livello. Consentono di individuare il corretto inquadramento.

La tutela risarcitoria

In caso di conversione del contratto a termine si applica l’indennità onnicomprensiva. L’art. 28 del d.lgs. 81/2015 prevede una misura tra 2,5 e 12 mensilità. Il Giudice deve avere riguardo ai criteri dell’art. 8 della legge 604/1966.

Tra i criteri rileva il numero dei dipendenti occupati. Assume importanza l’anzianità di servizio. Rileva il comportamento delle parti. Occorre considerare le dimensioni dell’impresa.

I principi di diritto

Sulla nullità della sentenza

Il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina nullità della sentenza. Il vizio si converte in motivo di gravame. Non è applicabile la procedura di correzione degli errori materiali. Prevale il dispositivo letto in udienza in difetto di impugnazione.

Sulla decadenza nei contratti a progetto

La decadenza prevista dall’art. 32 della legge 183/2010 non si applica alla cessazione per scadenza del termine. Opera solo in caso di recesso anticipato del committente. Le norme sulla decadenza hanno natura tassativa. Non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Sulla conversione automatica

La mancanza del progetto determina conversione automatica in rapporto subordinato a tempo indeterminato. Opera una presunzione legale assoluta. Non occorre accertare la subordinazione in concreto. La conversione opera sin dalla data di costituzione del primo contratto.

Sull’inquadramento contrattuale

L’inquadramento deve corrispondere alle mansioni effettivamente svolte. Occorre considerare l’autonomia operativa richiesta. Rileva la preparazione teorica necessaria. Assume importanza il titolo di studio posseduto.

Sulla tutela risarcitoria

In caso di conversione del contratto a termine si applica l’indennità onnicomprensiva. La misura varia tra 2,5 e 12 mensilità. Il Giudice deve considerare i criteri dell’art. 8 della legge 604/1966. Assume particolare rilievo l’anzianità di servizio.

La massima giurisprudenziale

In tema di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, la mancanza di un progetto specifico che individui un risultato finale determinato determina la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. 276/2003, senza necessità di accertare in concreto la sussistenza della subordinazione.

Il progetto

Il progetto non può consistere nella mera indicazione di un progetto generale finanziato da terzi cui il committente partecipa, ma deve individuare specificamente il risultato che il collaboratore deve raggiungere all’interno di tale progetto generale. la decadenza prevista dall’art. 32 della legge 183/2010 per l’impugnazione dei contratti a progetto non opera in caso di cessazione per naturale scadenza del termine, applicandosi solo al recesso anticipato del committente.

La soccombenza e le spese di giudizio

Le spese del primo grado

Il Tribunale di primo grado aveva compensato integralmente le spese di lite. Tale statuizione era coerente con il dispositivo di rigetto. Non era invece coerente con la motivazione che accoglieva le domande.

Le spese del grado di appello

La Corte d’Appello ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle spese di entrambi i gradi. Ha applicato il principio della soccombenza. Ha liquidato le spese in base al DM 147/2022.

Per il primo grado ha liquidato 7.000 euro per compenso. Per il grado di appello ha liquidato 5.000 euro. Ha aggiunto il 15% per spese generali. Ha previsto IVA e contributo previdenziale.

I criteri di liquidazione

La liquidazione ha tenuto conto del valore indeterminabile della controversia. Ha considerato la bassa complessità della causa. Ha valutato l’attività processuale effettivamente espletata. Per il primo grado ha liquidato tutte le fasi processuali. Per l’appello non ha liquidato la fase istruttoria non svolta.

Conclusioni

La sentenza della Corte d’Appello di Roma di ottobre 2024 offre importanti spunti di riflessione. Conferma l’orientamento rigoroso sulla necessità del progetto specifico. Ribadisce il principio della conversione automatica. Chiarisce l’ambito di applicazione della decadenza.

Tutela dei lavoratori

La decisione tutela efficacemente i lavoratori coinvolti in rapporti di collaborazione privi di progetto. Sanziona l’utilizzo improprio di tale tipologia contrattuale. Garantisce il riconoscimento della natura subordinata del rapporto. Assicura il corretto inquadramento contrattuale.

La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata. Applica i principi elaborati dalla Corte di Cassazione. Valorizza la ratio della normativa sui contratti a progetto. Tutela il diritto costituzionale di agire in giudizio.