Analisi della sentenza della Corte d’Appello di Palermo pubbl. gennaio 2025 – 36L
La Sentenza della Corte d’Appello di Palermo 01/2025 offre un’importante analisi sulla distinzione tra lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa. Il caso riguarda un lavoratore che aveva svolto attività di sviluppo commerciale come Capo Area Vendite.
I fatti della vicenda
Il lavoratore aveva intrattenuto con la società un rapporto di lavoro continuativo dal 2011 al 2016. Inizialmente i contratti erano qualificati come collaborazione coordinata e continuativa. Dal 2013 erano stati stipulati come prestazione d’opera professionale ex art. 2222 c.c.
Il lavoratore svolgeva mansioni di funzionario commerciale nell’ambito delle zone territoriali assegnate. Riceveva periodicamente tabulati contenenti informazioni su area operativa, agenti disponibili, clienti e fatturato. Comunicava autonomamente le proprie scelte organizzative alla società.
Le domande del lavoratore
Il ricorrente chiedeva in via principale l’accertamento della natura subordinata del rapporto. Sosteneva che i contratti a progetto fossero nulli per mancanza di progetto specifico. Invocava la conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. 276/2003.
In via subordinata, deduceva la natura subordinata per le concrete modalità di svolgimento della prestazione. Evidenziava l’inserimento nell’organizzazione aziendale, l’uso di strumenti aziendali, la partecipazione a riunioni, l’obbligo di relazionare periodicamente.
Le eccezioni della società
La società resistente eccepiva preliminarmente l’intervenuta conciliazione del 2013. Tale accordo riguardava il periodo dal 2011 al 2013. Il lavoratore aveva riconosciuto la natura di collaborazione coordinata e continuativa dei contratti.
Nel merito, la società contestava la fondatezza del ricorso. Chiedeva in via riconvenzionale la compensazione delle somme eventualmente dovute. Deduceva che il lavoratore aveva percepito compensi comprensivi di IVA e rivalsa.
La decisione del Tribunale
Il Giudice di primo grado respingeva l’eccezione preliminare. Le pretese del ricorrente erano circoscritte al periodo successivo al 31 marzo 2013. Rispettavano quanto pattuito nel verbale di conciliazione.
Nel merito, il Tribunale rigettava il ricorso. Riteneva accertata la natura di collaborazione coordinata e continuativa. Le modalità di espletamento delle mansioni evidenziavano autonomia nell’organizzazione del lavoro. Sussisteva coordinamento col datore e carattere personale e continuativo della prestazione.
Il Giudice riconosceva la sussistenza di tutti i requisiti di validità previsti dal d.lgs. 276/2003. In particolare, esisteva un progetto specifico preordinato al raggiungimento di un risultato finale.
I motivi di appello
Con il primo motivo, il lavoratore lamentava violazione degli artt. 61, 62 e 69 del d.lgs. 267/2003. Il Tribunale aveva erroneamente individuato il progetto nella mera descrizione dell’attività. Il progetto non poteva risolversi nella descrizione delle mansioni richieste.
Col secondo motivo, si doleva della violazione dell’art. 2094 c.c. Il Tribunale aveva errato nel negare la natura subordinata del rapporto. Non aveva adeguatamente considerato l’esistenza della figura lavorativa nel CCNL di riferimento.
Inserimento nell’organizzazione datoriale
Evidenziava l’inserimento nell’organizzazione aziendale per l’uso di strumenti messi a disposizione. La programmazione e direzione dell’attività da parte della società. L’obbligo di relazionare periodicamente il lavoro svolto.
Col terzo motivo insisteva sulla trasformazione ope legis del rapporto. Invocava la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello rigettava l’appello. Confermava integralmente la sentenza di primo grado.
Criteri di qualificazione del rapporto
La Corte richiamava il consolidato orientamento della Cassazione n. 35687/2021. Il nomen iuris adottato dalle parti costituisce elemento necessario di valutazione. Non è però fattore assorbente. Può rilevare solo in concorso con altri validi elementi differenziali.
Occorre dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Questo vale anche quando il nomen iuris non sia agevolmente apprezzabile.
Elementi della parasubordinazione
Il rapporto era ascrivibile alla collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, punto 3, c.p.c. Rientrava nella fattispecie del lavoro a progetto introdotta dagli artt. 61 e ss. d.lgs. 276/2003.
La disciplina operava ratione temporis per i contratti stipulati nel 2013 e 2014. Rappresentava lo schema negoziale prediletto per prestazioni connotate da parasubordinazione. Richiedeva continuità, coordinazione e natura prevalentemente personale della prestazione.
La continuità ricorre quando la prestazione non sia occasionale. Deve perdurare nel tempo imponendo impegno costante del prestatore. La coordinazione si intende come connessione e collegamento funzionale con l’attività del preponente.
Contenuto dei contratti
Dal dato testuale emergevano elementi caratterizzanti i contratti a progetto. Carattere intellettuale della prestazione. Assenza di vincolo di subordinazione. Irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Natura personale
La natura personale della prestazione resa. Obbligo del professionista di coordinare la propria attività con la direzione Commerciale. Rispetto degli obblighi di riservatezza, correttezza e buona fede.
Il lavoratore assumeva il rischio connesso all’esecuzione dei contratti. Si impegnava a non svolgere attività in concorrenza con quella del committente.
Modalità concrete di esecuzione
Numerose circostanze emerse all’esito dell’attività istruttoria inducevano a ravvisare i connotati della parasubordinazione. Non emergevano i requisiti della subordinazione.
La ricezione mensile o bisettimanale dei tabulati inviati dalla società. Contenevano l’area operativa, gli agenti disponibili, i nominativi e il fatturato dei clienti.
Ampia autonomia
La comunicazione ad iniziativa del ricorrente delle proprie scelte logistico-organizzative. Includevano i mezzi di trasporto, gli orari delle tratte, gli agenti da affiancare, le località da visitare, i clienti da incontrare.
Il lavoratore disponeva di ampia autonomia e libertà nella gestione del proprio tempo. Aveva autonomia nell’attività lavorativa in un’ottica di collaborazione con la committente.
Relazioni periodiche
Le periodiche relazioni inviate alla società riguardavano l’attività già svolta. Indicavano quella oggetto di futuro impegno. Non derivava alcun obbligo disciplinarmente rilevante in caso di inottemperanza.
La trasmissione di informazioni non era oggetto di controllo pregnante da parte della società. I testi confermavano che il ricorrente talvolta inviava relazioni sull’attività svolta. Non sussisteva obbligo di redazione della relazione.
Assenza obbligo di informare il datore
Il ricorrente non era tenuto ad informare la società del proprio lavoro. Non doveva comunicare eventuali ritardi. Normalmente il venerdì si sentivano telefonicamente. In quell’occasione comunicava gli agenti da affiancare la settimana successiva.
Partecipazione alle riunioni
La partecipazione alle riunioni aziendali avveniva con cadenza non fissa. Si svolgevano in occasioni di festività o per specifiche esigenze. Presentazione di nuovi prodotti o spiegazione di innovativi programmi di sviluppo.
Dalla mancata partecipazione non derivava alcuna sanzione né rimprovero. I testi confermavano che non c’era alcun obbligo di partecipazione. Non erano ricollegabili sanzioni disciplinari in caso di assenza.
Utilizzo di strumenti aziendali
L’utilizzo di tablet e cellulari forniti dall’azienda era meramente strumentale. Serviva ad un ordinario scambio di informazioni tra collaboratore e committente. Non era mai accompagnato dalla predisposizione di una postazione lavorativa fissa.
Assegnazione dell’area territoriale
L’area di competenza era decisa dalla società. Si trattava di scelta meramente funzionale all’esperimento dell’incarico conferito. Era espressamente pattuita tra le parti.
Residuavano ampi margini di autonomia organizzativa per il lavoratore. Libertà di scegliere quando e in quali località della zona assegnata recarsi. Quali mezzi di trasporto adoperare. Quali clienti visitare.
Non poteva ritenersi sussistente un’ingerenza datoriale finalizzata a ravvisare assoggettamento del ricorrente alle direttive della società.
Distinzione tra subordinazione e parasubordinazione
La prestazione lavorativa così delineata non rientrava nella nozione di subordinazione. Questa è connotata dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Potere direttivo
Il potere direttivo non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale. Deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa.
Potere organizzativo
Il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento. Deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale.
Contratto d’opera
La prestazione non rientrava neppure nel contratto d’opera ex art. 2222 c.c. Era manifesta la sussistenza del connotato di coordinazione e collaborazione nell’espletamento della prestazione lavorativa.
Validità del contratto a progetto
L’accertata parasubordinazione determinava il rigetto del secondo e terzo motivo di gravame. Entrambi erano fondati su un presupposto indimostrato: la natura subordinata del rapporto lavorativo.
Esistenza del progetto specifico
Il rapporto di collaborazione era riconducibile ad un progetto specifico determinato dal committente. Era preordinato allo sviluppo ed il potenziamento dell’area commerciale e di vendita del marchio nelle Regioni del centro e del nord d’Italia.
Progetto gestito in autonomia
Il progetto era gestito autonomamente dal collaboratore. Il lavoratore era libero di organizzare il proprio impegno lavorativo. Sceglieva quotidianamente in quale località della zona assegnatagli operare.
Collegamento a risultato finale
Il progetto era funzionalmente collegato a un determinato risultato finale. Sviluppo ed il potenziamento dell’area commerciale e di vendita del marchio. Non consisteva in una mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente.
La società operava nel diverso settore chimico quale industria manifatturiera nella produzione di vernici.
Natura non esecutiva
Il progetto non comportava lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. Le incombenze del lavoratore erano riconducibili ad attività di concetto.
Pianificazione ed analisi dei dati commerciali e di vendite. Analisi del mercato e delle tendenze. Valutazione dei prodotti della concorrenza. Predisposizione delle linee guida per la ricerca e lo sviluppo della rete di vendita.
Definizione delle politiche di marketing e delle iniziative promozionali. Ampliamento del fatturato e del portafoglio clienti. Valutazione delle performance degli agenti di vendita e controllo dei risultati.
Forma scritta e contenuto
Il contratto di progetto era redatto in forma scritta. Conteneva l’indicazione della durata della prestazione di lavoro. Dal 15 aprile 2023 fino al 31 dicembre 2023.
Indicava la descrizione del progetto. Il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione. Un compenso lordo di importo complessivo pari a euro 71.000,00 circa.
I tempi e le modalità di pagamento. Il compenso veniva corrisposto tramite acconti mediante accredito sul conto corrente bancario. Le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente.
Conferma della sentenza
L’impugnata sentenza poteva trovare integrale conferma. Le spese di lite seguivano la soccombenza. Si dava atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02.
Principi di diritto
Qualificazione del rapporto di lavoro
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, il nomen iuris adottato dalle parti costituisce elemento necessario di valutazione ma non assorbente. Occorre dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Collaborazione coordinata e continuativa
La collaborazione coordinata e continuativa si caratterizza per la continuità della prestazione, intesa come impegno non occasionale ma perdurante nel tempo. Per il coordinamento, da intendersi come connessione e collegamento funzionale con l’attività del committente. Per la natura prevalentemente personale della prestazione.
Distinzione dal lavoro subordinato
Il coordinamento proprio della parasubordinazione si distingue dal potere organizzativo tipico della subordinazione. Quest’ultimo non si esplica in un semplice coordinamento. Si manifesta in un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale con assoggettamento a ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa.
Requisiti del contratto a progetto
Il contratto a progetto ex artt. 61-62 d.lgs. 276/2003 è validamente costituito quando il progetto sia specifico e determinato dal committente. Funzionalmente collegato a un risultato finale determinato. Non consista in mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente.
Non comporti lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. Il contratto sia redatto in forma scritta con indicazione di durata, descrizione del progetto, corrispettivo, tempi e modalità di pagamento, forme di coordinamento.
Elementi non rivelatori di subordinazione
Non integrano gli elementi della subordinazione la ricezione di tabulati informativi con cadenza periodica. La comunicazione ad iniziativa del collaboratore delle proprie scelte logistico-organizzative.
Relazioni periodiche
L’invio di relazioni periodiche sull’attività svolta in assenza di obbligo disciplinarmente rilevante. La partecipazione non obbligatoria a riunioni aziendali. L’utilizzo di strumenti forniti dall’azienda per lo scambio di informazioni.
L’assegnazione di un’area territoriale di competenza quando residuino ampi margini di autonomia organizzativa del collaboratore.
Massima giurisprudenziale
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o parasubordinato, il nomen iuris adottato dalle parti costituisce elemento necessario di valutazione ma non assorbente, dovendo darsi prevalenza alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Co.Co.Co.
La collaborazione coordinata e continuativa si caratterizza per la continuità della prestazione, il coordinamento inteso come connessione funzionale con l’attività del committente e la natura prevalentemente personale della prestazione, distinguendosi dal lavoro subordinato per l’assenza di un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale con assoggettamento a ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa.
Contratto a progetto
Il contratto a progetto ex artt. 61-62 d.lgs. 276/2003 è validamente costituito quando il progetto sia specifico, funzionalmente collegato a un risultato finale determinato, non consista in mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, non comporti lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi e il contratto sia redatto in forma scritta con indicazione di durata, descrizione del progetto, corrispettivo, tempi e modalità di pagamento e forme di coordinamento.
Subordinazione
Non integrano elementi della subordinazione la ricezione di tabulati informativi periodici, la comunicazione ad iniziativa del collaboratore delle proprie scelte organizzative, l’invio di relazioni periodiche in assenza di obbligo disciplinarmente rilevante, la partecipazione non obbligatoria a riunioni aziendali, l’utilizzo di strumenti forniti dall’azienda per lo scambio di informazioni e l’assegnazione di un’area territoriale quando residuino ampi margini di autonomia organizzativa del collaboratore.
Soccombenza e spese di giudizio
La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado. Ha condannato l’appellante a rifondere a controparte le spese di lite. Le ha liquidate in circa euro 3.000 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Ha dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02. Per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello.