40L – Mansioni superiori nel settore metalmeccanico

Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio pubbl. ottobre 2025 – 40L

Quando l’operaio comune non diventa operaio qualificato

Introduzione alla controversia sul riconoscimento delle mansioni superiori

Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza di ottobre 2025, ha affrontato una questione ricorrente nel diritto del lavoro subordinato: il riconoscimento delle mansioni superiori e il conseguente diritto alle differenze retributive.

La vicenda riguarda un lavoratore che, inquadrato come operaio comune di primo livello nel settore metalmeccanico, rivendicava il riconoscimento del secondo livello professionale per attività di saldatura e collaudo svolte durante il rapporto di lavoro.

I fatti della vicenda processuale

Il rapporto di lavoro e l’inquadramento contrattuale

Il lavoratore era stato assunto con una serie di contratti a tempo determinato dall’ottobre 2019 all’ottobre 2021. L’inquadramento formale era quello di operaio comune di primo livello del contratto collettivo nazionale di lavoro industria metalmeccanica. Durante l’intero periodo lavorativo, il dipendente aveva svolto attività di saldatura, collaudo dei pezzi, controllo qualità e verifica di perdite e vizi.

Le mansioni dedotte dal ricorrente

A sostegno della propria pretesa, il lavoratore produceva una serie di messaggi whatsapp estratti da una chat comune a tutti i lavoratori. In tale chat, i responsabili superiori organizzavano quotidianamente l’attività lavorativa degli operai, assegnando specifici compiti.

Il ricorrente sosteneva che le attività svolte rientrassero nell’inquadramento superiore di secondo livello, richiedendo quindi il pagamento di circa euro 2.800 a titolo di differenze retributive.

Le eccezioni sollevate dalla società convenuta

La contestazione dell’inquadramento rivendicato

La società datrice di lavoro si costituiva in giudizio contestando integralmente la domanda. Secondo la difesa aziendale, il lavoratore non aveva mai svolto mansioni superiori rispetto a quelle previste per l’operaio comune. La società eccepiva inoltre che il ricorrente non aveva adempiuto agli oneri di allegazione e prova gravanti sullo stesso.

L’assenza di documentazione contrattuale completa

Un elemento rilevante emerso nel corso del giudizio riguardava l’assenza agli atti del contratto di assunzione. Tale circostanza rendeva difficoltosa la verifica dell’effettivo livello di inquadramento e del contratto collettivo applicato, nonché l’individuazione delle mansioni e funzioni alle quali il lavoratore era stato originariamente assegnato.

L’istruttoria testimoniale e le prove acquisite

Le dichiarazioni dei testimoni

Nel corso dell’udienza istruttoria, venivano escussi due testimoni. Il primo confermava che il ricorrente veniva adibito sin da subito all’attività di saldatura e collaudo dei pezzi, precisando che inizialmente non sapeva saldare e che gli era stato insegnato. Il testimone specificava che il lavoratore provvedeva alla saldatura manuale e non a quella automatica.

Le controdeduzioni emerse dall’istruttoria

Il secondo testimone forniva una versione differente, precisando di non aver mai visto il ricorrente utilizzare la macchina saldatrice. Confermava inoltre che la saldatura manuale era mansione assegnata ad operai specializzati. Quanto all’attività di collaudo, emergeva che il ricorrente si occupava delle operazioni di verifica di tenuta dei serbatoi, coadiuvando manualmente le operazioni propedeutiche, ma non dell’effettiva attività di collaudo tecnico.

La decisione del Giudice del lavoro

Il quadro normativo di riferimento

Il Giudice ha richiamato innanzitutto il quadro normativo applicabile. L’articolo 2103 del codice civile, come modificato dal decreto legislativo n. 81 del 2015, stabilisce che nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta. L’assegnazione diviene definitiva dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

L’onere probatorio del lavoratore

Il Tribunale ha evidenziato come sia onere del lavoratore, che rivendica una qualifica professionale superiore, dimostrare natura e periodo temporale durante il quale tali mansioni siano state svolte. Tale principio è consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito. La sentenza del Tribunale di Bologna n. 795 del 2025 ha ribadito che l’onere della prova grava interamente sul lavoratore, il quale deve dimostrare la coincidenza delle mansioni concretamente espletate con quelle descritte dalle declaratorie contrattuali.

L’analisi delle declaratorie contrattuali

Il Giudice ha proceduto all’esame delle declaratorie del contratto collettivo nazionale di lavoro metalmeccanici. L’operaio comune è definito come colui che, con semplice autonomia, nel rispetto delle disposizioni di lavoro ricevute o sotto la direzione o il controllo di altro responsabile, esegue semplici lavorazioni, ripetitive o anche diverse e concatenate, con l’uso di normali macchine e apparecchiature.

La specificità del periodo di inserimento

La declaratoria specifica inoltre che rientra nell’inquadramento di operaio comune anche il lavoratore di prima assunzione nella mansione che svolga lavori di livello superiore nei primi ventiquattro mesi di inserimento. Tale previsione contrattuale assume particolare rilevanza nel caso di specie, considerato che il rapporto di lavoro si è protratto per circa due anni.

L’esame delle singole mansioni contestate

L’attività di saldatura

Quanto all’attività di saldatura, il Tribunale ha rilevato che dalla produzione documentale risultava che il ricorrente era stato adibito a tale attività soltanto in quattro occasioni, nel periodo intercorrente tra l’assunzione e il gennaio 2020, dunque nei soli primi tre mesi. Le tipologie di saldatura indicate erano: saldatura paratia, saldatura ghiera su calotte, saldatura flange tubi laterali.

La mancanza di prova sulla specializzazione

Il Giudice ha evidenziato come non fosse dato sapere se tale tipologia di saldatura fosse da qualificarsi come altamente specializzata o potesse considerarsi rientrante nelle normali mansioni previste per l’operaio comune. Il ricorrente non aveva fornito alcuna prova in tal senso. Dal gennaio 2020 sino al termine del lavoro, avvenuto nell’ottobre 2021, non veniva fornita alcuna prova dello svolgimento di tali mansioni.

L’attività di collaudo

Anche quanto allo svolgimento dell’attività di collaudo, il ricorrente non aveva fornito alcuna prova in merito alla tipologia di tali collaudi, se semplici o qualificati, né all’effettivo svolgimento degli stessi con costanza ed abitudine. Dalla documentazione fornita risultava che, nel medesimo periodo dei primi tre mesi di lavoro, il ricorrente era stato adibito ad attività di collaudo per un massimo di dieci occasioni.

La distinzione tra verifica e collaudo tecnico

Il Tribunale ha ritenuto che si trattasse di semplice verifica dei pezzi, più che di vero e proprio collaudo, quale fase normale di produzione precedente la verniciatura. Il teste confermava che era un altro soggetto a redigere il report alla fine del controllo e che il ricorrente si occupava delle operazioni di verifica di tenuta dei serbatoi, coadiuvando manualmente le operazioni propedeutiche, ma non dell’effettiva attività di collaudo.

I principi di diritto stabiliti dalla sentenza

Il criterio trifasico per l’inquadramento professionale

La giurisprudenza consolidata, richiamata anche dalla Cassazione civile con ordinanza n. 24244 del 2025, stabilisce che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento si sviluppa in tre fasi successive.

-Prima consiste nell’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte.

-Seconda nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria.

-Terza nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.

La necessità di allegazione specifica

Il lavoratore deve offrire la prova documentale o testimoniale della propria ricostruzione dei fatti. Deve effettuare un raffronto tra la situazione allegata e la declaratoria della qualifica contrattuale riconosciuta, dimostrando la lamentata non corrispondenza. Deve infine argomentare la pretesa corrispondenza delle mansioni svolte alla qualifica superiore rivendicata. La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 783 del 2025 ha ribadito tale onere probatorio particolarmente rigoroso.

Il requisito della prevalenza delle mansioni superiori

Non è sufficiente l’esercizio estemporaneo o occasionale di attività potenzialmente riconducibili ad un livello superiore. È necessario che l’esercizio delle mansioni connotanti la qualifica superiore sia prevalente sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da costituire la mansione primaria e caratterizzante dell’attività lavorativa. Tale principio è stato affermato dalla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 793 del 2025.

La distinzione tra autonomia esecutiva e operativa

La sentenza del Tribunale di Bologna n. 795 del 2025 ha chiarito che occorre distinguere tra autonomia esecutiva e autonomia operativa. La prima attiene unicamente alla discrezionalità del dipendente in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione, nell’ambito di una linea imprenditoriale predeterminata. La seconda coinvolge un profilo più ampio, estendendosi alla discrezionalità sul modo di raggiungere gli obiettivi fissati, con conseguente responsabilità sui risultati.

Le argomentazioni del Giudice nella motivazione

La corretta applicazione della declaratoria contrattuale

Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente fosse stato correttamente inquadrato quale operaio comune. Le mansioni svolte rientravano perfettamente nella declaratoria di inquadramento. Era indiscusso che il lavoratore svolgeva le proprie mansioni nel rispetto delle disposizioni di lavoro ricevute o sotto la direzione o il controllo di altro responsabile, come confermato dalle indicazioni fornite nella chat whatsapp.

L’operaio qualificato e i requisiti richiesti

Il livello superiore prevede la figura dell’operaio qualificato, ossia colui che con specifica esperienza e collaborazione esegue in condizioni di autonomia operativa interventi di normale complessità. Sono richieste conoscenze teoriche specifiche ed adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite. Il ricorrente non aveva provato di possedere tali caratteristiche né di aver effettivamente svolto mansioni con tali requisiti.

La carenza probatoria sulle mansioni di saldatura

Il Giudice ha evidenziato come il ricorrente non avesse fornito alcuna prova né in merito allo svolgimento di attività di saldatura diversa da quella riconosciuta al livello di operaio comune, né di averla svolta con la costanza tale da poter essere considerata attività prevalente ed abituale. L’attività era stata svolta solo nei primi tre mesi e in sole quattro occasioni documentate.

La natura esecutiva dell’attività di collaudo

Anche sull’effettiva consistenza dell’attività di collaudo, piuttosto che di semplice verifica del prodotto, non vi erano riscontri oggettivi. Il Tribunale ha ritenuto che si trattasse di un procedimento di verifica nell’ambito delle fasi di lavorazione, e non di un collaudo tecnico finale del prodotto. L’inserimento dei serbatoi nelle vasche competeva agli operai, tra cui il ricorrente, mentre il controllo dell’attività competeva ad altro soggetto.

La massima giurisprudenziale della sentenza

Formulazione del principio di diritto

Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento di mansioni superiori, grava sul lavoratore l’onere di provare non solo lo svolgimento materiale delle attività rivendicate, ma anche la loro riconducibilità alla declaratoria contrattuale del livello superiore, la loro prevalenza quantitativa e qualitativa rispetto alle mansioni proprie del livello di inquadramento, nonché il possesso delle competenze tecniche e dell’autonomia operativa richieste dalla qualifica superiore.

Attività occasionale

L’esercizio occasionale e sporadico di attività potenzialmente riconducibili ad un livello superiore, se svolte in forma elementare e sotto la supervisione di figure responsabili, non è sufficiente a determinare il diritto al superiore inquadramento e alle conseguenti differenze retributive.

L’applicazione al settore metalmeccanico

Nel settore metalmeccanico, la distinzione tra operaio comune e operaio qualificato non si fonda esclusivamente sulla tipologia di attività materialmente svolta, ma richiede la verifica della complessità delle lavorazioni, del grado di autonomia operativa, della responsabilità sui risultati e del possesso di conoscenze teoriche specifiche e capacità tecnico-pratiche adeguate. La declaratoria contrattuale che prevede l’inquadramento come operaio comune anche per il lavoratore di prima assunzione che svolga lavori di livello superiore nei primi ventiquattro mesi di inserimento costituisce elemento rilevante nella valutazione della pretesa di riconoscimento delle mansioni superiori.

La soccombenza e le spese di giudizio

Il rigetto del ricorso

Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo che il ricorrente non avesse fornito la prova di quanto dedotto. L’onere probatorio gravava sul medesimo e non era stato assolto in modo sufficiente. Le prove testimoniali erano risultate contraddittorie e la documentazione prodotta insufficiente a dimostrare lo svolgimento prevalente e continuativo delle mansioni superiori rivendicate.

La liquidazione delle spese processuali

In applicazione del principio di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile, il ricorrente soccombente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta. Le spese sono state liquidate in circa euro 1.300 per compensi, oltre spese generali al quindici per cento, iva e cpa. La liquidazione è stata effettuata secondo i parametri previsti dal decreto ministeriale n. 55 del 2014, come modificato dal decreto ministeriale n. 37 del 2018.

Conclusioni e riflessi pratici della decisione

L’importanza della prova nelle controversie di lavoro

La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio di ottobre 2025 conferma l’orientamento consolidato secondo cui nelle controversie in materia di mansioni superiori l’onere probatorio del lavoratore è particolarmente rigoroso. Non è sufficiente allegare genericamente lo svolgimento di determinate attività, ma occorre dimostrare con precisione la natura, la frequenza, la prevalenza e le modalità di svolgimento delle mansioni rivendicate.

La rilevanza delle declaratorie contrattuali

La decisione evidenzia l’importanza di un’attenta analisi delle declaratorie contrattuali. Nel settore metalmeccanico, la distinzione tra i diversi livelli di inquadramento si fonda su elementi quali l’autonomia operativa, la complessità delle lavorazioni, il possesso di competenze tecniche specifiche e la responsabilità sui risultati. Tali elementi devono essere oggetto di specifica allegazione e prova da parte del lavoratore.

Il periodo di inserimento e la formazione

La previsione contrattuale che consente l’inquadramento come operaio comune anche per chi svolge mansioni di livello superiore nei primi ventiquattro mesi di inserimento costituisce un elemento di particolare rilevanza. Tale clausola riconosce la necessità di un periodo di formazione e apprendimento durante il quale il lavoratore, pur svolgendo materialmente attività di livello superiore, non possiede ancora l’autonomia e le competenze richieste per il superiore inquadramento.

Le implicazioni per i datori di lavoro

Per i datori di lavoro, la sentenza conferma l’importanza di una corretta gestione dell’inquadramento contrattuale sin dall’assunzione. La predisposizione di un contratto scritto che indichi chiaramente le mansioni assegnate, il livello di inquadramento e il contratto collettivo applicato costituisce elemento essenziale per prevenire future contestazioni. L’organizzazione del lavoro attraverso direttive chiare e documentate, come nel caso della chat whatsapp utilizzata nel caso di specie, può costituire elemento probatorio a favore del datore di lavoro.

Le indicazioni per i lavoratori

Per i lavoratori che ritengano di svolgere mansioni superiori rispetto all’inquadramento riconosciuto, la sentenza evidenzia la necessità di raccogliere elementi probatori precisi e documentati. Non è sufficiente la mera affermazione di aver svolto determinate attività, ma occorre dimostrare la loro prevalenza, continuità e le modalità concrete di svolgimento. La prova testimoniale deve essere supportata da elementi documentali che confermino la natura e la frequenza delle mansioni svolte.