02M – Mobbing lavorativo

Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania pubbl. Luglio 2025 – 2M

Introduzione al caso

La Sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del luglio 2025 affronta una questione di crescente rilevanza nel diritto del lavoro: il riconoscimento del mobbing come malattia professionale. Il caso riguarda una dipendente comunale che, dopo aver denunciato irregolarità amministrative, ha lamentato di aver subito condotte vessatorie culminate in un disturbo ansioso-depressivo.

I fatti della vicenda

Il contesto lavorativo

La ricorrente, assunta nel dicembre 2015 presso un Comune sardo come responsabile del settore socioculturale, ha riscontrato presunte irregolarità nelle procedure ordinarie dell’ente. Tra dicembre 2015 e gennaio 2016, ha segnalato tali criticità alla Segretaria Comunale, al Sindaco e al Vicesindaco.

Le condotte contestate

A seguito delle segnalazioni, la lavoratrice ha allegato di aver subito:

– Inviti a disinteressarsi delle questioni denunciate

– Minacce di sanzioni disciplinari fino al licenziamento

– Accorpamento del suo settore ad altro ufficio

– Sostituzione con due assistenti sociali

– Privazione delle mansioni originarie

Le conseguenze sulla salute

La dipendente ha sviluppato un disturbo depressivo reattivo con attacchi di panico, che ha comportato:

– Lunghi periodi di malattia e infortunio

– Presa in carico dal Centro di Salute Mentale

– Revoca dell’idoneità lavorativa per stress da lavoro correlato

Il quadro normativo di riferimento

La tutela assicurativa INAIL

Il sistema di tutela delle malattie professionali si basa sul D.P.R. n. 1124 del 1965, che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179/1988, ha esteso la tutela anche alle malattie non tabellate, purché sia provata la causa di lavoro. Tale orientamento è stato recepito dalla Legge n. 38 del 2000, che stabilisce che “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale”.

L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede tra le misure generali di tutela “la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.

Gli elementi costitutivi del mobbing

La definizione giurisprudenziale

La giurisprudenza di legittimità ha definito il mobbing come “una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili” (Tribunale Palermo, sent. n. 4954/2024).

I quattro elementi costitutivi

Per la configurabilità del mobbing sono necessari:

  • Molteplicità di comportamenti persecutori: condotte sistematiche e prolungate nel tempo
  • Evento lesivo: danno alla salute o alla personalità del dipendente
  • Nesso eziologico: collegamento causale tra condotte e pregiudizio psico-fisico
  • Elemento soggettivo: intento persecutorio unificante

Come precisato dalla Corte d’Appello di Venezia (sent. n. 524/2025), “l’elemento qualificante va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti, bensì nell’animus nocendi che li unifica in un disegno preordinato alla prevaricazione”.

L’onere probatorio

Principi generali

Grava sul lavoratore l’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi del mobbing, ai sensi dell’art. 2697 c.c.

Specificità delle allegazioni

Come evidenziato dal Tribunale di Roma (sent. n. 2175/2023), è necessaria “l’allegazione specifica e puntuale dei fatti asseriti come lesivi, con precisa indicazione delle circostanze, della loro collocazione temporale, dei comportamenti datoriali contestati”.

Insufficienza di episodi isolati

La giurisprudenza consolidata esclude che singoli episodi, anche se potenzialmente illegittimi, possano integrare mobbing in assenza della necessaria serialità e sistematicità.

L’analisi del Tribunale di Tempio Pausania

La valutazione delle prove

Il Tribunale ha esaminato:

Prove testimoniali: dichiarazioni di colleghi e del convivente della ricorrente

Consulenza tecnica d’ufficio: valutazione medico-legale del disturbo ansioso-depressivo

Documentazione: atti relativi ai procedimenti disciplinari e alle segnalazioni

Le criticità probatorie

Il giudice ha rilevato:

– Genericità delle dichiarazioni testimoniali

– Mancanza di riscontri oggettivi delle condotte vessatorie

– Assenza di prova della sistematicità dei comportamenti

– Isolamento dell’unico episodio potenzialmente mobbizzante (minacciato trasferimento)

Il ruolo del consulente tecnico

Il Tribunale ha chiarito che “l’accertamento del mobbing è di competenza esclusiva del giudice, trattandosi di un evento la cui valutazione concerne circostanze fattuali che devono essere provate dal lavoratore e non presupponenti conoscenze mediche specifiche”.

Le malattie professionali non tabellate

Il regime probatorio

Per le malattie professionali non comprese nelle tabelle INAIL, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “grava sul lavoratore l’onere di fornire la prova dell’origine professionale della patologia”.

Il principio di equivalenza delle cause

Trova applicazione il principio dell’art. 41 c.p., per cui “va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento dannoso”.

La probabilità qualificata

Come precisato dalla giurisprudenza più recente, “il nesso causale non può fondarsi su semplici presunzioni o ipotesi teoricamente possibili, ma richiede una probabilità qualificata che si traduca in certezza giudiziale”.

La decisione e le sue implicazioni

Il rigetto del ricorso

Il Tribunale ha rigettato la domanda per “mancata prova di una molteplicità di comportamenti aventi carattere persecutorio, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato a danno della ricorrente”.

La compensazione delle spese

Considerando che “all’esito dell’istruttoria sono emersi elementi indiziari circa quanto sostenuto da parte ricorrente”, il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.

Principi di diritto estratti

Massima giurisprudenziale

“Ai fini del riconoscimento di una malattia professionale non tabellata quale conseguenza di condotte mobbizzanti, incombe sul lavoratore l’onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del mobbing: molteplicità di comportamenti persecutori sistematici e prolungati; evento lesivo della salute; nesso eziologico; intento persecutorio. Un singolo episodio vessatorio, anche se potenzialmente integrante condotta mobbizzante, non è sufficiente a configurare il mobbing in assenza della prova di altri episodi della stessa matrice che dimostrino la sistematicità e la protrazione nel tempo delle condotte persecutorie.”

Orientamenti consolidati

La Sentenza conferma orientamenti consolidati secondo cui:

-Il mobbing richiede una pluralità di atti unificati da intento persecutorio

-L’accertamento delle condotte vessatorie è rimesso al giudice di merito

-Le conclusioni del CTU sul mobbing sono irrilevanti se non supportate da riscontri probatori

-La genericità delle allegazioni preclude il riconoscimento della fattispecie

Considerazioni

La tutela preventiva

La sentenza evidenzia l’importanza della tutela preventiva attraverso:

– Adeguate procedure di segnalazione interna

– Formazione del personale sui rischi psicosociali

– Monitoraggio del clima organizzativo

– Interventi tempestivi sui conflitti

L’evoluzione normativa

Il D.Lgs. 81/2008 ha introdotto l’obbligo di prevenzione delle condotte moleste, anticipando la tutela rispetto al momento del danno.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Tempio Pausania rappresenta un importante precedente nella valutazione del mobbing come malattia professionale. Pur rigettando la domanda per insufficienza probatoria, il giudice ha delineato con chiarezza i criteri per l’accertamento della fattispecie, confermando la necessità di una prova rigorosa degli elementi costitutivi.

La decisione sottolinea l’importanza di:

– Allegazioni specifiche e circostanziate

– Prova della sistematicità delle condotte

– Dimostrazione dell’intento persecutorio unificante

– Accertamento del nesso causale con il danno alla salute

Soccombenza e spese

Il Tribunale ha disposto il rigetto del ricorso con compensazione integrale delle spese di lite, riconoscendo l’esistenza di elementi indiziari a sostegno delle allegazioni della ricorrente, pur in assenza della prova piena degli elementi costitutivi del mobbing.

La sentenza conferma la complessità dell’accertamento giudiziale del mobbing e la necessità di un approccio rigoroso nella valutazione delle prove, bilanciando l’esigenza di tutela del lavoratore con la precisione tecnico-giuridica richiesta per il riconoscimento di una fattispecie così articolata.