52L – Licenziamento disciplinare illegittimo per mancata prova. Autotrasporto

Sentenza Tribunale di Milano pubbl. marzo 2025 – 52L

Tutela reintegratoria piena per il lavoratore

Introduzione alla vicenda processuale

Licenziamento disciplinare illegittimo per mancata prova. Autotrasporto. Una recente pronuncia del Tribunale di Milano del marzo 2025 offre importanti spunti di riflessione in materia di licenziamento disciplinare e onere probatorio del datore di lavoro.

La vicenda trae origine da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel settore dell’autotrasporto.

Il lavoratore era stato assunto inizialmente con contratto a tempo determinato e parziale nel gennaio 2023.

Dal marzo 2023 il rapporto era stato trasformato in contratto a tempo pieno e indeterminato.

I fatti della controversia

Il primo licenziamento e la revoca

Nel settembre 2023 il datore di lavoro comunicava un primo licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Riduzione del fatturato

La motivazione addotta riguardava la riduzione del fatturato aziendale e l’impossibilità di assegnare il lavoratore a nuovi servizi.

Impugnazione del licenziamento

Il lavoratore impugnava tempestivamente il licenziamento.

La società riscontrava l’impugnazione rinunciando al licenziamento e disponendo il trasferimento del lavoratore presso altra sede.

Il trasferimento contestato

Il trasferimento veniva disposto inizialmente presso una sede provinciale.

Successivamente la destinazione veniva modificata in altra sede provinciale della stessa regione.

Il lavoratore opponeva il proprio dissenso al trasferimento.

La motivazione del rifiuto risiedeva nella necessità di assistere il figlio portatore di handicap grave.

La contestazione disciplinare e il secondo licenziamento

Nel dicembre 2023 il datore di lavoro contestava al lavoratore l’assenza ingiustificata dal servizio.

Il lavoratore presentava le proprie giustificazioni.

Licenziamento per giusta causa

Nel febbraio 2024 veniva comunicato il secondo licenziamento per giusta causa.

La lettera di licenziamento faceva riferimento a una contestazione disciplinare che il lavoratore dichiarava di non aver mai ricevuto.

Le domande del lavoratore

Impugnazione del licenziamento

Il lavoratore impugnava il secondo licenziamento chiedendo l’applicazione della tutela reintegratoria.

Reintegrazione

In via principale veniva richiesta la reintegrazione nel posto di lavoro.

Indennità risarcitoria

In subordine si chiedeva il riconoscimento dell’indennità risarcitoria nelle diverse misure previste dalla normativa.

Crediti retributivi

Il lavoratore lamentava somme ingiustificatamente trattenute in busta paga per circa 2.500 euro.

Veniva inoltre richiesto il pagamento delle retribuzioni non corrisposte per circa 10.500 euro.

Le trattenute riguardavano permessi e ferie mai fruiti ma risultanti come dovuti nei prospetti paga.

La contumacia del datore di lavoro

La società convenuta non si costituiva in giudizio.

Nessuna difesa veniva svolta in merito alle contestazioni del lavoratore.

Il datore di lavoro non produceva la contestazione disciplinare richiamata nella lettera di licenziamento.

La decisione del Tribunale

L’onere probatorio nel licenziamento disciplinare

Il Giudice richiama il principio consolidato secondo cui grava sul datore di lavoro l’onere della prova della giusta causa.

Tale principio trova fondamento nell’art. 5 della legge 604/1966.

Condotta addebitata

L’onere probatorio comprende anche l’elemento soggettivo della condotta addebitata al lavoratore.

La giurisprudenza costante conferma tale impostazione come evidenziato dalla Cassazione civile sentenza 12882/2014 e 31318/2018.

L’omissione della prova e le conseguenze

Nel caso di specie la lettera di licenziamento faceva riferimento a una contestazione disciplinare del gennaio 2024.

Tale contestazione non risultava prodotta agli atti del giudizio.

L’omissione dell’onere probatorio comportava l’impossibilità di accertare il fatto contestato.

Il fatto non poteva essere accertato nemmeno nella sua ricorrenza effettiva.

L’applicazione della tutela reintegratoria

Il Tribunale applicava l’art. 3 comma 2 del decreto legislativo 23/2015.

Insussistenza del fatto

Tale norma prevede la tutela reintegratoria piena in caso di insussistenza del fatto materiale contestato.

La tutela comporta l’annullamento del licenziamento e la reintegrazione del lavoratore.

Indennità risarcitoria

Viene inoltre riconosciuta un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione utile per il TFR.

Versamento dei contributi previdenziali

Il datore di lavoro veniva condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il periodo di riferimento decorre dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione.

Non si applica alcuna sanzione per omissione contributiva.

I crediti retributivi

L’onere della prova del pagamento

Il Tribunale richiama il principio secondo cui il creditore deve provare la fonte dell’obbligazione.

Il lavoratore può limitarsi ad allegare l’inadempimento.

Prova dell’adempimento

Grava invece sul debitore l’onere di provare l’adempimento quale fatto estintivo dell’obbligazione.

Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 13533/2001.

Le trattenute ingiustificate

Il lavoratore aveva provato l’esistenza del rapporto di lavoro e la liquidità del credito.

Le buste paga evidenziavano trattenute per permessi e ferie mai fruiti.

Contumacia del datore di lavoro

Il datore di lavoro contumace non aveva fornito alcuna giustificazione.

Veniva quindi riconosciuto il diritto alla restituzione di circa 2.500 euro.

Le retribuzioni non corrisposte

Il lavoratore aveva dimostrato il mancato pagamento delle retribuzioni da settembre 2023 a febbraio 2024.

Il calcolo veniva effettuato sulla base del minimo tabellare del CCNL applicabile.

L’importo riconosciuto ammontava a circa 10.500 euro lordi.

I principi di diritto affermati

L’onere probatorio nel licenziamento disciplinare

Grava esclusivamente sul datore di lavoro l’onere di provare la giusta causa del licenziamento.

Tale onere comprende la dimostrazione del fatto materiale contestato.

La mancata produzione della contestazione disciplinare impedisce l’accertamento del fatto.

L’impossibilità di accertare il fatto comporta l’applicazione della tutela reintegratoria piena.

La contumacia e le conseguenze probatorie

La scelta del datore di lavoro di non costituirsi equivale alla rinuncia a contestare le allegazioni del lavoratore.

Non vengono introdotti elementi impeditivi o limitativi della pretesa attorea.

Il fatto contestato risulta indimostrato e quindi insussistente.

Non residuano ulteriori oneri probatori a carico del lavoratore.

La prova del pagamento delle retribuzioni

Il lavoratore che prova la fonte dell’obbligazione può limitarsi ad allegare l’inadempimento.

Grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’avvenuto pagamento.

Prova documentale

La prova deve essere rigorosa e documentale.

In assenza di prova il credito deve essere riconosciuto.

La tutela reintegratoria ex art. 3 comma 2 decreto legislativo 23/2015

I presupposti applicativi

La norma si applica esclusivamente ai licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o giusta causa.

È necessario che sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato.

Resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento.

La tutela prescinde dalla qualificazione giuridica attribuita dal datore di lavoro.

Il contenuto della tutela

Il Giudice annulla il licenziamento con effetti ex tunc.

Viene ordinata la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Spetta un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione utile per il TFR.

L’indennità copre il periodo dal licenziamento all’effettiva reintegrazione.

I limiti dell’indennità risarcitoria

La misura massima dell’indennità è pari a dodici mensilità.

Devono essere dedotte le somme percepite per altre attività lavorative.

Deve essere dedotto quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire accettando congrue offerte di lavoro.

Nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto l’importo massimo di dodici mensilità.

Gli obblighi contributivi

Il datore di lavoro deve versare i contributi previdenziali e assistenziali.

Il periodo di riferimento va dal licenziamento all’effettiva reintegrazione.

Non si applicano sanzioni per omissione contributiva.

I contributi devono essere versati agli enti competenti.

La liquidazione dei crediti retributivi

Calcolo delle retribuzioni arretrate

Il Tribunale ha calcolato le retribuzioni sulla base del minimo tabellare del CCNL.

Il periodo di riferimento andava da settembre 2023 a febbraio 2024.

L’importo mensile era pari a circa 2.000 euro lordi.

Il totale riconosciuto ammontava a circa 10.500 euro.

Le trattenute illegittime

Le buste paga evidenziavano trattenute per permessi e ferie mai fruiti.

Il datore di lavoro non aveva fornito alcuna giustificazione.

L’importo complessivo delle trattenute ammontava a circa 2.500 euro.

Il Tribunale ha ordinato la restituzione integrale.

Rivalutazione e interessi

I crediti retributivi devono essere rivalutati monetariamente.

Si applicano gli interessi legali dal dovuto al saldo.

La rivalutazione e gli interessi decorrono dalla data di maturazione del credito.

Il calcolo deve essere effettuato ai sensi dell’art. 429 comma 3 del codice di procedura civile.

Le spese processuali

Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle spese di lite.

L’importo liquidato ammontava a 5.500 euro.

Alla somma si aggiungono gli oneri di legge.

Le spese seguono la soccombenza integrale del datore di lavoro.

Massima giurisprudenziale

In tema di licenziamento disciplinare per giusta causa, qualora la lettera di licenziamento faccia riferimento a una contestazione disciplinare che il datore di lavoro non produce in giudizio, l’omissione dell’onere probatorio comporta che il fatto contestato non può essere accertato nemmeno nella sua ricorrenza effettiva, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena prevista dall’art. 3 comma 2 del decreto legislativo 23/2015

Art. 3 comma 2 del decreto legislativo 23/2015

Tale articolo impone l’annullamento del licenziamento, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente a dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione.

Soccombenza e spese di giudizio

Il datore di lavoro è risultato integralmente soccombente.

Le spese processuali sono state liquidate in circa 5.500 euro.

L’importo comprende compensi professionali e diritti.

Si aggiungono gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla legge.