06M – Mobbing lavorativo e ambiente stressogeno

Ordinanza Corte di Cassazione pubbl. dicembre 2025 – 6M

Introduzione alla problematica del mobbing e straining

L’ordinanza della Corte di Cassazione del dicembre 2025 segna un’importante evoluzione nell’approccio giurisprudenziale al mobbing lavorativo. La decisione chiarisce definitivamente che la tutela del lavoratore non si limita alla configurazione tecnica del mobbing, ma si estende a ogni situazione di costrittività ambientale lesiva della salute psico-fisica.

Analisi dei fatti della vicenda

Contesto lavorativo e periodo di gravidanza

La lavoratrice prestava servizio presso due società del gruppo durante il periodo compreso tra il 2012 e il giugno 2014. Durante questo arco temporale, che coincideva con il suo stato di gravidanza, la ricorrente lamentava di aver subito comportamenti vessatori e intimidatori da parte del datore di lavoro.

Condotte datoriali contestate

Le condotte oggetto di contestazione si caratterizzavano per un atteggiamento autoritario e irrispettoso delle regole poste a tutela dei lavoratori. Il datore di lavoro veniva descritto dalla stessa lavoratrice come persona notoriamente autoritaria e irrispettosa in termini generali delle norme di tutela.

Accertamenti medico-legali

La consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato l’insorgenza di patologie psicosomatiche nella lavoratrice. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva escluso il nesso causale tra tali patologie e precise condotte datoriali di oggettiva valenza mobbizzante.

Questioni giuridiche affrontate

Decisione della Corte d’Appello

La Corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo che, pur essendo emersa una condotta autoritaria e irrispettosa, mancasse un intento persecutorio idoneo a unificare i vari episodi. I comportamenti venivano ricondotti alla conflittualità generale dell’ambiente di lavoro e al soddisfacimento di esigenze di servizio.

Motivi del ricorso in Cassazione

La ricorrente denunciava la violazione dell’articolo 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva assunto una decisione contraria al consolidato orientamento giurisprudenziale. Lamentava inoltre l’omesso esame di certificati medici decisivi e l’inversione dell’onere della prova.

Resistenza delle società convenute

Le società convenute resistevano con distinti controricorsi, contestando la fondatezza delle doglianze e sostenendo la correttezza della valutazione operata dalla Corte d’Appello.

Decisione della Corte di Cassazione

Accoglimento del ricorso

La Suprema Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondati i motivi dedotti dalla ricorrente. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte territoriale non si fosse conformata ai principi consolidati in materia di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.

Principi giuridici riaffermati

La Cassazione ha richiamato l’orientamento secondo cui la responsabilità del datore di lavoro ha natura contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio di cui all’articolo 1218 c.c. Come confermato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 31367 del 1° dicembre 2025, il lavoratore deve allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale e le regole di condotta violate, mentre il datore deve provare che il pregiudizio deriva da causa a lui non imputabile.

Principi generali estratti dalla sentenza

Costrittività ambientale indipendente dal mobbing

La Corte ha chiarito che una situazione di costrittività ambientale è configurabile anche a prescindere dalla concreta individuazione di un mobbing e da una eventuale particolare sensibilità del dipendente. Come evidenziato dalla Cassazione civile, sentenza n. 33639 del 15 novembre 2022, la dimensione organizzativa assume rilevanza quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori.

Responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.

La violazione dell’articolo 2087 del Codice civile ha natura contrattuale, con tutte le conseguenze in tema di prescrizione e onere della prova. La giurisprudenza di legittimità ha univocamente stabilito che il lavoratore non deve dimostrare la colpa del datore, essendo sufficiente l’allegazione dell’inadempimento.

Ambiente stressogeno e stress lavoro-correlato

L’articolo 28 del Testo unico sulla sicurezza impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato. Come precisato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 33428 del 11 novembre 2022, rientra nell’obbligo datoriale la tutela contro le tecnopatie da costrittività organizzativa.

Evoluzione del concetto di straining

Definizione giurisprudenziale

Lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing configurabile anche tramite un atto isolato, priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all’art. 2087 c.c. Come chiarito dalla sentenza del Tribunale lavoro di Roma n. 6504 del 4 giugno 2024, si configura come comportamento vessatorio finalizzato a opprimere il dipendente, seppur senza carattere di continuità.

Responsabilità anche per colpa

La responsabilità datoriale può configurarsi anche quando il datore consenta colposamente il mantenersi di un ambiente stressogeno. Come evidenziato dalla Corte d’appello lavoro di Milano, sentenza n. 192 del 16 marzo 2025, è sufficiente che l’inadempimento si ponga in nesso causale con un danno alla salute.

Valutazione complessiva delle condotte

I comportamenti datoriali vanno valutati complessivamente e non atomisticamente nella loro portata oggettivamente lesiva della dignità del lavoratore. La Cassazione civile, sentenza n. 15957 del 7 giugno 2024 ha chiarito che l’ambiente lavorativo stressogeno è configurabile come fatto ingiusto suscettibile di riesame di tutte le condotte vessatorie.

Aspetti probatori e onere della prova

Distribuzione dell’onere probatorio

In applicazione dell’articolo 1218 c.c., il lavoratore deve provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale. Solo successivamente grava sul datore l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie.

Prove presuntive

La giurisprudenza ammette che le condotte potenzialmente lesive di diritti costituzionalmente protetti siano soggette a prove presuntive. Come confermato dalla sentenza del Tribunale lavoro di Cagliari n. 1088 del 9 agosto 2025, è necessario allegare fattori di rischio lavorativo di natura oggettiva.

Valutazione del nesso causale

Il nesso causale deve essere valutato secondo i criteri di efficienza, proporzionalità e compatibilità. La Corte d’appello lavoro di Catania, sentenza n. 1108 del 2 dicembre 2024 ha precisato che l’eventuale predisposizione non interrompe il nesso quando la condotta datoriale abbia determinato o aggravato il danno.

Normativa di riferimento

Articolo 2087 del Codice civile

L’articolo 2087 del Codice civile costituisce la norma cardine in materia di tutela delle condizioni di lavoro. La disposizione impone al datore l’adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Testo unico sulla sicurezza

L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 rappresenta un’ulteriore specificazione del canone generale dell’art. 2087 c.c., imponendo la valutazione di tutti i rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato.

Articolo 1218 del Codice civile

L’articolo 1218 del Codice civile disciplina la responsabilità del debitore, stabilendo che questi deve provare che l’inadempimento deriva da causa a lui non imputabile.

Tutela della lavoratrice in gravidanza

Protezione rafforzata

La situazione di gravidanza della lavoratrice assume particolare rilevanza nella valutazione della responsabilità datoriale. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale lavoro di Savona n. 330 del 7 novembre 2024, le condizioni ordinariamente usuranti possono costituire fondamento per la tutela nelle forme della costrittività organizzativa.

Valutazione dei rischi specifici

L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 impone la valutazione dei rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. La normativa richiede particolare attenzione ai fattori di rischio specifici per questa categoria di lavoratori.

Responsabilità aggravata

La presenza dello stato di gravidanza può comportare una responsabilità aggravata del datore di lavoro, tenuto a prestare maggiore attenzione alle condizioni di lavoro e ai fattori stressogeni dell’ambiente lavorativo.

Giurisprudenza consolidata e orientamenti

Principi delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno consolidato i principi in materia di prova del danno da demansionamento, estendendo l’applicazione delle prove presuntive anche alle fattispecie di mobbing e straining.

Orientamenti di legittimità

La Suprema Corte ha chiarito che le nozioni di mobbing e straining hanno natura medico-legale e servono per identificare comportamenti in contrasto con l’art. 2087 c.c. Come confermato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 123 del 4 gennaio 2025, la responsabilità può configurarsi anche in assenza di intento persecutorio.

Evoluzione interpretativa

L’evoluzione giurisprudenziale ha progressivamente ampliato la tutela del lavoratore, riconoscendo la protezione non solo dell’integrità fisica ma anche della personalità morale e della dignità professionale.

Distinzione tra mobbing e ambiente stressogeno

Elementi costitutivi del mobbing

Il mobbing richiede la presenza di molteplici elementi: comportamenti persecutori sistematici, evento lesivo, nesso eziologico e intento persecutorio unificante. La mancanza anche di uno solo di questi elementi esclude la configurazione del mobbing in senso tecnico.

Ambiente stressogeno come categoria autonoma

L’ambiente stressogeno costituisce una categoria autonoma che prescinde dalla configurazione del mobbing. Come chiarito dalla Corte d’appello lavoro di Roma, sentenza n. 1628 del 30 aprile 2024, è sufficiente la prova dell’ambiente nocivo per la salute del lavoratore.

Tutela indipendente dalla qualificazione

La tutela del lavoratore prescinde dalla qualificazione delle condotte come mobbing o straining, essendo sufficiente la violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.

Soccombenza e spese processuali

Cassazione con rinvio

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione per nuovo esame della controversia. Il rinvio comporta la rimessione della causa al giudice di merito per una nuova valutazione conforme ai principi enunciati.

Regolamento delle spese

La decisione di rinvio comporta che la Corte d’Appello di Ancona dovrà provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, in base all’esito del nuovo giudizio di merito.

Principio di soccombenza

Il regolamento delle spese seguirà il principio generale di soccombenza, tenuto conto dell’esito finale della controversia dopo il nuovo esame da parte del giudice di rinvio.

Massima giurisprudenziale

In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., una situazione di costrittività ambientale è configurabile anche a prescindere dalla concreta individuazione di un mobbing e da una eventuale particolare sensibilità del dipendente.

Può essere ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute.

Straining

Lo straining, configurabile anche tramite un atto isolato, rappresenta una forma attenuata di mobbing priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile all’art. 2087 c.c.

I comportamenti datoriali vanno complessivamente e non atomisticamente valutati nella loro portata oggettivamente lesiva della dignità e personalità del lavoratore, anche prescindendo da una preordinata volontà di emarginazione, come comportamenti determinativi di un ambiente di lavoro mortificante.

L’art. 28 del T.U. n. 81/2008, quale specificazione dell’art. 2087 c.c., impone la valutazione di tutti i rischi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, configurandosi la responsabilità datoriale quando l’inadempimento, imputabile anche solo per colpa, si ponga in nesso causale con un danno alla salute.