11M – Mobbing sul lavoro: dimissioni giusta causa

Sentenza del Tribunale di Firenze pubbl. novembre 2024 – 11M

Introduzione alla vicenda giudiziaria

Mobbing sul lavoro: dimissioni giusta causa. La sentenza del Tribunale di Firenze 11/2024 affronta una delle questioni più delicate del diritto del lavoro contemporaneo: il mobbing sul posto di lavoro. Il caso esaminato riguarda un lavoratore del settore della pelletteria che ha lamentato condotte vessatorie da parte del datore di lavoro, culminate nelle dimissioni per giusta causa e nella richiesta di risarcimento del danno.

I fatti della vicenda

Rapporto di lavoro e le mansioni svolte

Il ricorrente era stato assunto come addetto alla predisposizione e realizzazione di prototipi nel settore della pelletteria. Il contratto prevedeva un inquadramento al livello 5 del CCNL Pelli e Cuoio Industria. E’ stato un rapporto lavorativo che si è protratto dal 2018 al 2022.

Le condotte contestate

A partire dalla metà del 2019, il lavoratore ha denunciato una serie di comportamenti che riteneva vessatori. Questi includevano presunto demansionamento, offese alla dignità personale, isolamento dai colleghi, provvedimenti disciplinari ritenuti pretestuosi e atteggiamenti oppressivi.

Il ricorrente ha sostenuto di essere stato privato dell’autonomia decisionale e della possibilità di utilizzare le postazioni informatiche. Ha inoltre lamentato di aver subito offese e di essere stato destinatario di sanzioni disciplinari nel 2021.

Le conseguenze sulla salute

Il lavoratore ha allegato di aver sviluppato disturbi dell’adattamento con alterazione dell’emotività e stato depressivo. Queste patologie lo avrebbero costretto prima ad assentarsi per malattia, poi a rassegnare le dimissioni per giusta causa.

Le posizioni delle parti

Le richieste del ricorrente

Il lavoratore ha chiesto l’accertamento della giusta causa delle dimissioni e la condanna del datore di lavoro al pagamento di oltre 30.000 euro per risarcimento del danno biologico. Ha inoltre richiesto il pagamento di somme trattenute sulla busta paga.

Le difese del datore di lavoro

La società convenuta ha contestato integralmente le allegazioni del ricorrente. Ha sostenuto che le sanzioni disciplinari erano fondate su effettive mancanze del dipendente e ha negato qualsiasi condotta mobbizzante.

L’istruttoria e le prove

La prova testimoniale

L’istruttoria si è basata principalmente su testimonianze di colleghi di lavoro. I testi hanno fornito versioni contrastanti sui fatti contestati. Alcuni hanno confermato tensioni nell’ambiente lavorativo, altri hanno negato comportamenti vessatori sistematici.

La documentazione medica

Il ricorrente ha prodotto certificazioni mediche attestanti disturbi psichici. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che tali documenti si basavano esclusivamente sui riferimenti del lavoratore, senza accertamenti obiettivi del nesso causale con l’ambiente di lavoro.

La decisione del Tribunale

Il quadro normativo di riferimento

Il giudice ha richiamato i principi consolidati in materia di responsabilità del datore di lavoro. L’articolo 2087 del codice civile non configura responsabilità oggettiva, ma richiede la prova della violazione degli obblighi di comportamento.

Come evidenziato dalla Cassazione Civile, ordinanza n. 27685 del 2025, l’elemento qualificante del mobbing è l’intento persecutorio sistematico che unifica le condotte pregiudizievoli.

Gli elementi costitutivi del mobbing

Il tribunale ha precisato che per configurare il mobbing sono necessari quattro elementi cumulativi:

La molteplicità di comportamenti persecutori posti in essere sistematicamente. L’evento lesivo della salute o personalità del dipendente. Il nesso eziologico tra condotta e pregiudizio psico-fisico. L’elemento soggettivo dell’intento persecutorio.

L’analisi delle singole condotte

Il presunto demansionamento

L’istruttoria ha escluso che il ricorrente fosse stato adibito a mansioni diverse. I testimoni hanno confermato che svolgeva sempre attività di prototipista, coerenti con il suo inquadramento contrattuale.

Le sanzioni disciplinari

Il tribunale ha ritenuto fondate le tre sanzioni conservative irrogate nel settembre 2021. Queste riguardavano ritardi, trascuratezza nello svolgimento delle mansioni e assenze ingiustificate.

L’isolamento e le offese

Non sono emersi elementi probatori sufficienti per dimostrare un sistematico isolamento del lavoratore. Le discussioni verificatesi sono state ricondotte a normali conflittualità lavorative.

I principi di diritto stabiliti

La responsabilità del datore di lavoro

La sentenza conferma che l’articolo 2087 del codice civile non prevede responsabilità oggettiva. Il datore deve violare obblighi imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze tecniche del momento.

Come stabilito dalla Cassazione Civile, ordinanza n. 4664 del 2024, le nozioni di mobbing e straining hanno valenza medico-legale e non esauriscono le ipotesi di responsabilità datoriale.

L’onere probatorio

Incombe sul lavoratore provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale. Solo successivamente il datore deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie.

La Cassazione Civile, ordinanza n. 10730 del 2025 ha chiarito che l’accertata insussistenza del mobbing non esclude altre forme di responsabilità ex articolo 2087.

La sistematicità delle condotte

Per configurare mobbing è necessaria una pluralità continuata di comportamenti con intento persecutorio. Episodi isolati, anche se censurabili, non integrano la fattispecie.

L’evoluzione giurisprudenziale

Dal mobbing allo straining

La giurisprudenza più recente ha ampliato la tutela oltre il mobbing tradizionale. La Cassazione Civile, ordinanza n. 31367 del 2025 ha precisato che può configurarsi responsabilità anche per comportamenti isolati ma lesivi.

L’ambiente stressogeno

Come evidenziato dalla Cassazione Civile, ordinanza n. 2084 del 2024, è sufficiente l’adozione di comportamenti che possano ledere la personalità morale attraverso condizioni stressogene.

La valutazione del caso concreto

L’assenza di prova

Nel caso esaminato, il tribunale ha rilevato l’assenza di elementi probatori sufficienti. Le testimonianze non hanno confermato condotte sistematicamente vessatorie.

La legittimità delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono risultate fondate su effettive mancanze del lavoratore. L’esercizio del potere disciplinare, se legittimo, non integra mobbing.

Il nesso causale

Non è stato dimostrato il nesso causale tra le presunte condotte vessatorie e i disturbi psichici lamentati. La documentazione medica si basava esclusivamente sui riferimenti del lavoratore.

Le implicazioni pratiche

Per i lavoratori

La sentenza evidenzia l’importanza di documentare adeguatamente le condotte vessatorie. Non è sufficiente allegare genericamente un clima ostile, ma occorre provare comportamenti specifici e sistematici.

Per i datori di lavoro

La decisione conferma che l’esercizio legittimo dei poteri datoriali non configura mobbing. Tuttavia, resta l’obbligo di mantenere un ambiente di lavoro rispettoso della dignità dei dipendenti.

Per i consulenti legali

Il caso dimostra la necessità di valutare attentamente la sussistenza degli elementi costitutivi del mobbing prima di intraprendere azioni legali. L’onere probatorio rimane rigoroso.

La responsabilità extracontrattuale

Il rapporto con l’articolo 2043

Sebbene il caso sia stato inquadrato nell’ambito dell’articolo 2087, la giurisprudenza riconosce anche la possibilità di invocare l’articolo 2043 del codice civile per fatti illeciti del datore di lavoro.

La responsabilità per fatto altrui

L’articolo 2049 del codice civile può trovare applicazione quando le condotte vessatorie siano poste in essere da superiori gerarchici o colleghi, con inerzia del datore di lavoro.

La tutela della dignità del lavoratore

I diritti costituzionali coinvolti

Il mobbing lede diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. L’articolo 2 protegge la dignità della persona, mentre l’articolo 32 tutela la salute come diritto inviolabile.

L’integrazione normativa

L’articolo 26 del Codice delle pari opportunità disciplina specificamente le molestie sul lavoro, prevedendo tutele rafforzate.

La prevenzione del mobbing

Gli obblighi datoriali

Il datore di lavoro deve adottare misure preventive per evitare situazioni di conflitto. Ciò include formazione del personale, procedure di segnalazione e interventi tempestivi.

Il ruolo delle organizzazioni sindacali

I sindacati possono svolgere un ruolo importante nella prevenzione e gestione dei conflitti sul lavoro, anche attraverso la contrattazione collettiva.

La quantificazione del danno

Il danno biologico

Quando sussiste, il danno da mobbing può includere il danno biologico per le patologie psichiche sviluppate. La quantificazione segue i criteri medico-legali consolidati.

Danno morale

Il danno morale per la lesione della dignità personale richiede specifica prova e non può essere presunto automaticamente.

Danno patrimoniale

Il danno patrimoniale può derivare dalla perdita di opportunità lavorative o dalla necessità di cure mediche. Anche in questo caso è necessaria la prova del nesso causale.

La soccombenza e le spese

L’esito del giudizio

Il tribunale ha rigettato integralmente il ricorso per mancanza di prova del mobbing. Ha inoltre respinto la domanda riconvenzionale ex articolo 96 del codice di procedura civile.

La liquidazione delle spese

Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in circa 5.000 euro per compensi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Il principio della soccombenza

La condanna alle spese segue il principio generale della soccombenza. Chi perde la causa deve rimborsare le spese sostenute dalla controparte vittoriosa.

Massima giurisprudenziale

In tema di mobbing lavorativo, per la configurabilità della responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 del codice civile, sono necessari cumulativamente: la molteplicità di comportamenti persecutori posti in essere sistematicamente con intento vessatorio; l’evento lesivo della salute o personalità del dipendente; il nesso eziologico tra condotta e pregiudizio psico-fisico; l’elemento soggettivo dell’intento persecutorio.

Esercizio del potere disciplinare

L’esercizio legittimo del potere disciplinare mediante sanzioni fondate su effettive mancanze del lavoratore non integra condotta mobbizzante, così come la legittima attività di controllo durante l’assenza per malattia. Incombe sul lavoratore l’onere di provare la nocività dell’ambiente di lavoro, l’esistenza del danno e il nesso causale, mentre solo successivamente grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie.