12M – Mobbing sul lavoro: malattia professionale

Sentenza del Tribunale di Lucca pubbl. novembre 2024 – 12M

Introduzione al caso

La sentenza del Tribunale di Lucca del novembre 2024 rappresenta un importante precedente giurisprudenziale in materia di mobbing lavorativo e riconoscimento di malattia professionale. Il caso riguarda un lavoratore che ha subito comportamenti vessatori sistematici nell’ambiente di lavoro, sviluppando un disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti.

Analisi dei fatti della vicenda

Contesto lavorativo e comportamenti vessatori

Il ricorrente ha lamentato una serie di comportamenti ostili e discriminatori protrattisi dal 2011 in poi. I fatti emersi dall’istruttoria testimoniale hanno evidenziato un quadro di sistematica emarginazione del lavoratore.

Manifestazioni concrete del mobbing

L’istruttoria ha accertato diversi episodi significativi. È stata documentata l’affissione di un’immagine irridendo il lavoratore all’interno dei locali ospedalieri. Il dipendente veniva sistematicamente escluso dalla normale turnazione lavorativa.

Discriminazioni nell’organizzazione del lavoro

Il lavoratore era l’unico destinatario del turno spezzato senza averne fatto richiesta. Questo comportava aggravi sia in termini di orario che di necessità di utilizzare la mensa senza poter fruire dei buoni pasto.

Esclusione dalla formazione professionale

Il ricorrente veniva sistematicamente escluso dai corsi di formazione ai quali partecipavano invece i colleghi. Questa esclusione rappresentava una forma di discriminazione professionale particolarmente grave.

Demansionamento e cassa integrazione

Il lavoratore veniva frequentemente chiamato a svolgere mansioni inferiori rispetto al suo livello di inquadramento. Inoltre, era stato posto in cassa integrazione a zero ore per un mese e mezzo senza giustificazione apparente.

Trasferimento vessatorio

Nel marzo 2015, dopo un periodo di assenza per infortunio, il lavoratore veniva trasferito presso l’ospedale altro nosocomio regionale. Inizialmente gli erano stati forniti mezzi aziendali e alloggio, successivamente revocati.

Questioni giuridiche affrontate

Definizione giuridica del mobbing

Il Tribunale ha fornito una definizione precisa del fenomeno mobbizzante. Per mobbing si intendono comportamenti ostili, vessatori e persecutori reiterati nel tempo. Tali comportamenti sono finalizzati a emarginare il lavoratore o privarlo delle sue funzioni.

Elementi costitutivi del mobbing

La giurisprudenza identifica tre elementi essenziali. Protrazione nel tempo attraverso una pluralità di atti conferisce al comportamento il carattere di illecito permanente. Volontà diretta alla persecuzione o emarginazione del dipendente costituisce l’elemento soggettivo. Conseguente lesione sul piano professionale, morale, psicologico o fisico rappresenta l’elemento del danno.

Fondamento normativo della responsabilità

Il fondamento dell’illegittimità del mobbing risiede nell’art. 2087 c.c. L’imprenditore è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del dipendente.

Responsabilità per fatto altrui

La responsabilità del datore sussiste anche quando il comportamento materiale sia posto da altro dipendente. In tal caso può discendere dall’art. 2049 c.c. per colpevole inerzia nella rimozione del fatto lesivo.

Eccezioni sollevate dalle parti

Posizione del ricorrente

Il lavoratore ha chiesto il riconoscimento della malattia professionale costituita dal disturbo dell’adattamento. Ha inoltre richiesto l’indennizzo per danno biologico nella misura del 13% oltre alle preesistenze dell’8%.

Difese dell’ente previdenziale

L’INAIL ha eccepito che i fatti non costituiscono danno da disturbo dell’adattamento cronico indennizzabile. L’istituto ha chiesto il rigetto di qualsiasi domanda formulata nei suoi confronti.

Controdeduzioni processuali

L’ente ha inoltre instato per il rigetto delle prove richieste dalla controparte. Ha sollevato critiche alla relazione peritale riguardo al termine iniziale di manifestazione della patologia.

Decisione del giudice

Accertamento dei comportamenti vessatori

Il Tribunale ha ritenuto provati i comportamenti lamentati dal ricorrente attraverso l’istruttoria testimoniale. Particolare rilievo è stato dato alla testimonianza della consorte del ricorrente.

Valutazione della consulenza tecnica

Il giudice ha accolto integralmente le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. La CTU ha accertato la sussistenza del disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti.

Nesso causale

È stato riconosciuto il nesso causale tra l’esposizione alle situazioni lavorative avversative e lo sviluppo della patologia. La quantificazione del danno biologico è stata fissata al 13% oltre alle preesistenze dell’8%.

Rigetto delle critiche dell’INAIL

Il Tribunale ha respinto le critiche sollevate dall’ente previdenziale alla relazione peritale. Ha evidenziato che i disagi lavorativi erano documentati già dal 2011.

Argomentazioni del giudice

Principi giurisprudenziali consolidati

Il Tribunale ha richiamato i principi consolidati della Cassazione in materia di mobbing. Ha citato la Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 2084 del 19 gennaio 2024 sui requisiti del mobbing.

Valutazione dell’elemento soggettivo

Il giudice ha ritenuto sussistente l’intento persecutorio unificante le varie condotte. La sistematicità e la durata dei comportamenti hanno confermato la natura mobbizzante delle condotte.

Applicazione dell’art. 2087 c.c.

Il Tribunale ha evidenziato la violazione dell’obbligo datoriale di sicurezza. Come confermato dalla Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 31367 del 1° dicembre 2025, può essere ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c. anche in assenza di intento persecutorio.

Danno alla salute psicofisica

È stato accertato il danno alla salute del lavoratore attraverso la consulenza medico-legale. La patologia è stata inquadrata secondo i criteri del DSM-5 per il disturbo dell’adattamento.

Conclusioni della sentenza

Dispositivo della decisione

Il Tribunale ha dichiarato l’inabilità al lavoro con postumi da malattia professionale nella misura del 13%. Ha inoltre riconosciuto le preesistenze nella misura dell’8% per un complessivo danno biologico del 20%.

Condanna dell’INAIL

L’ente è stato condannato a corrispondere l’indennizzo sotto forma di rendita o capitale. L’indennizzo deve essere erogato nella misura di legge ai sensi del D.Lgs. 38/2000.

Decorrenza delle prestazioni

L’indennizzo decorre dalla data delle domande amministrative con interessi legali dal dovuto pagamento al saldo. È stato detratto l’acconto eventualmente ricevuto.

Principi generali estratti

Configurabilità del mobbing

Il mobbing si configura attraverso una pluralità di comportamenti vessatori protratti nel tempo. Non è necessario che ogni singolo atto sia di per sé illegittimo se inserito in un contesto persecutorio.

Responsabilità datoriale

Il datore di lavoro risponde dei comportamenti mobbizzanti anche quando posti in essere da altri dipendenti. La responsabilità deriva dalla violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.

Malattia professionale da mobbing

Il disturbo dell’adattamento derivante da mobbing costituisce malattia professionale indennizzabile. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale lavoro Brescia n. 769 del 27 giugno 2025, il disturbo dell’adattamento cronico derivante da condotte di mobbing è indennizzabile anche in assenza di inserimento nelle tabelle.

Onere probatorio

Il lavoratore deve provare i comportamenti vessatori e il nesso causale con la patologia. La prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici.

Massimizzazione della sentenza

Elementi del mobbing lavorativo

Costituisce mobbing lavorativo la condotta caratterizzata da comportamenti ostili e vessatori reiterati nel tempo. Tali comportamenti devono essere finalizzati all’emarginazione del lavoratore con conseguente lesione della sua integrità psicofisica.

Responsabilità ex art. 2087 c.c.

Il datore di lavoro risponde del danno alla salute del dipendente derivante da comportamenti mobbizzanti. La responsabilità sussiste anche per condotte poste in essere da altri dipendenti quando il datore non adotti misure idonee a farle cessare.

Indennizzabilità INAIL

Il disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso derivante da mobbing costituisce malattia professionale indennizzabile. L’indennizzo è dovuto quando il danno biologico raggiunga almeno il 6% secondo le tabelle del D.Lgs. 38/2000.

Soccombenza e spese di giudizio

Condanna alle spese processuali

L’INAIL è stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in circa complessivi euro 6.500,00. Le spese comprendono competenze professionali, rimborso spese forfetario, IVA e CPA.

Distrazione in favore dei difensori

Il pagamento deve essere effettuato in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari. È stato inoltre disposto il rimborso del compenso del consulente tecnico di parte.

Spese di consulenza tecnica

Le spese di CTU sono state poste definitivamente a carico dell’INAIL. Questo in considerazione della soccombenza totale dell’ente previdenziale.

Massima giurisprudenziale

Mobbing lavorativo – Malattia professionale – Disturbo dell’adattamento – Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. – Indennizzabilità INAIL

Costituisce mobbing lavorativo la condotta caratterizzata da comportamenti ostili, vessatori e persecutori reiterati nel tempo, finalizzati all’emarginazione del lavoratore attraverso discriminazioni nell’organizzazione del lavoro, esclusione dalla formazione, demansionamento e trasferimenti vessatori, con conseguente lesione dell’integrità psicofisica del dipendente.

Violazione obbligo sicurezza ex art. 2087 c.c.

Il datore di lavoro risponde del danno alla salute derivante da tali comportamenti per violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., anche quando le condotte siano materialmente poste in essere da altri dipendenti, qualora non adotti tempestivamente misure concrete idonee a farle cessare.

Disturbo dell’adattamento

Il disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti derivante da mobbing costituisce malattia professionale indennizzabile dall’INAIL ai sensi del D.Lgs. 38/2000, purché il danno biologico raggiunga almeno la soglia del 6%, con corresponsione dell’indennizzo sotto forma di rendita o capitale nella misura di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.