La NASpI
Guida completa alla disoccupazione involontaria
La NASpI — Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego — è l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il proprio impiego. Istituita dal D.Lgs. n. 22/2015, è lo strumento di welfare più rilevante nel diritto del lavoro italiano per chi perde il posto. In questa guida analizziamo requisiti, casi di accesso, importo, durata, decorrenze, contribuzione figurativa, anticipazione, obblighi del datore e aspetti fiscali, con le più recenti pronunce della Cassazione e una sezione FAQ finale.
Cos’è la NASpI e quando spetta
La NASpI è un sostegno economico mensile per i lavoratori subordinati in stato di disoccupazione involontaria. Non è un diritto generico alla non-occupazione: tutela chi perde il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà. Si applica a dipendenti a tempo indeterminato e determinato, part-time, apprendisti e soci lavoratori di cooperative. Sono esclusi i lavoratori autonomi, i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli operai agricoli.
I requisiti per accedere alla NASpI
Per accedere alla NASpI devono ricorrere due condizioni (art. 3 D.Lgs. n. 22/2015):
• Stato di disoccupazione involontaria: il rapporto deve essersi risolto per cause non imputabili al lavoratore.
• Requisito contributivo: almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione.
Il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti è stato abolito dalla Legge di Bilancio 2022 per tutti gli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022 (circ. INPS n. 2/2022). Dal conteggio vanno escluse le settimane già usate per una precedente NASpI o per la liquidazione anticipata.
La novità della Legge di Bilancio 2025: il requisito anti-abuso
Dal 1° gennaio 2025 (L. n. 207/2024; circ. INPS n. 98/2025) chi si sia dimesso volontariamente da un rapporto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la nuova disoccupazione involontaria deve dimostrare almeno 13 settimane di contribuzione maturate nel periodo tra le dimissioni volontarie e il successivo licenziamento o scadenza del contratto. Importo e durata restano calcolati secondo le regole ordinarie degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 22/2015.
NASpI e DIS-COLL: due istituti distinti da non confondere
La NASpI riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati. I collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), gli assegnisti di ricerca e i dottorandi con borsa di studio che perdono involontariamente il contratto possono accedere invece alla DIS-COLL, istituto disciplinato dall’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015 e strutturalmente analogo alla NASpI, ma con caratteristiche e regole proprie. È una distinzione che nella pratica genera frequenti confusioni: se il cliente non è un lavoratore dipendente subordinato, la NASpI non è lo strumento corretto e occorre valutare la DIS-COLL.
Chi può accedere alla DIS-COLL
Possono richiedere la DIS-COLL i lavoratori che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
• Essere collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), assegnisti di ricerca o dottorandi con borsa di studio.
• Essere iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS: sono esclusi chi è contemporaneamente pensionato e chi è titolare di partita IVA.
• Aver perso involontariamente il contratto (per scadenza, recesso del committente o altra causa non imputabile al collaboratore).
• Avere accreditato almeno un mese di contribuzione alla Gestione Separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione fino alla data di cessazione stessa.
• Trovarsi in stato di disoccupazione al momento della domanda.
Una novità rilevante introdotta nel 2026 riguarda il requisito dell’iscrizione formale alla Gestione Separata. Con il messaggio INPS n. 1129 del 31 marzo 2026 l’Istituto ha chiarito che la mancata formalizzazione dell’iscrizione non comporta automaticamente il rigetto della domanda, a condizione che i contributi risultino comunque regolarmente versati. Il lavoratore dovrà tuttavia procedere alla regolarizzazione dell’iscrizione, che resta obbligatoria per legge.
Come si calcola la DIS-COLL: importo e durata
La formula di calcolo dell’importo è la stessa della NASpI: se il compenso medio mensile è pari o inferiore a € 1.456,72 (soglia 2026) la DIS-COLL è pari al 75% di tale importo; se supera la soglia si aggiunge il 25% della parte eccedente, fino al massimale mensile di € 1.584,70 (circ. INPS n. 4/2026). Il compenso medio si calcola però in modo diverso rispetto alla NASpI: si divide il totale dei compensi imponibili dell’anno in corso e dell’anno precedente per il numero di mesi (o frazioni) di durata dei rapporti di collaborazione in quell’arco temporale.
La durata massima è di 12 mesi — la metà rispetto alla NASpI. Il numero di mesi spettanti è pari ai mesi di contribuzione accreditati dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione fino alla cessazione stessa, senza contare i periodi già indennizzati con precedenti DIS-COLL. Dal primo giorno del sesto mese l’importo si riduce del 3% ogni mese, con lo stesso meccanismo di decalage della NASpI.
▎ La DIS-COLL non genera contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici, a differenza della NASpI mensile ordinaria. Per i collaboratori della Gestione Separata il periodo coperto dalla DIS-COLL non viene accreditato come contribuzione previdenziale: è un elemento da tenere presente nella pianificazione pensionistica.
Domanda e termini
La domanda di DIS-COLL va presentata telematicamente all’INPS, o tramite patronato, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione. La decorrenza segue le stesse regole della NASpI: dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro tale data, dal giorno successivo alla domanda se presentata dopo. La DIS-COLL è compatibile con attività lavorativa entro i limiti di reddito previsti, ma non con la titolarità di una partita IVA attiva.
Tavola sinottica: NASpI vs DIS-COLL
La tabella seguente riassume le principali differenze tra i due istituti per consentire una rapida verifica del caso concreto.
| NASpI | DIS-COLL |
Destinatari | Lavoratori subordinati (dipendenti) | Co.co.co., assegnisti di ricerca, dottorandi con borsa |
Gestione INPS | Fondo pensioni lavoratori dipendenti | Gestione Separata INPS (iscrizione obbligatoria) |
Requisito contributivo | Almeno 13 settimane negli ultimi 4 anni | Almeno 1 mese dal 1° gennaio anno precedente la cessazione |
Importo (2026) | 75% della retribuzione media — max € 1.584,70 | 75% del compenso medio — max € 1.584,70 |
Durata massima | 24 mesi (104 settimane) | 12 mesi |
Calcolo durata | ½ delle settimane contributive degli ultimi 4 anni | Mesi di contribuzione dal 1° gen. anno prec. alla cessazione |
Decalage 3% | Dal 1° giorno del 6° mese | Dal 1° giorno del 6° mese |
Contribuz. figurativa | Sì (accreditata automaticamente dall’INPS) | No |
Domanda | Telematica — entro 68 giorni dalla cessazione | Telematica — entro 68 giorni dalla cessazione |
Partita IVA | Incompatibile (salvo reddito < € 5.500 con NASpI-Com) | Incompatibile con titolari di partita IVA |
La distinzione tra i due istituti è netta e va verificata fin dal primo colloquio con il cliente: confondere NASpI e DIS-COLL può portare a domande respinte o a una errata valutazione della tutela disponibile.
Quali cessazioni danno diritto alla NASpI
Non ogni fine del rapporto apre la strada alla NASpI. La legge individua specifiche ipotesi in cui la perdita è considerata involontaria. Di seguito le principali.
Il licenziamento: regola generale
Il licenziamento — per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o per giusta causa — dà sempre diritto alla NASpI in presenza dei requisiti contributivi. La NASpI non è una “ricompensa” per la correttezza del lavoratore: è tutela del reddito di fronte alla perdita involontaria dell’impiego. Anche il lavoratore licenziato per una sua grave mancanza vi accede. Lo stesso vale per la naturale scadenza del contratto a termine.
Decorrenza ordinaria: l’ottavo giorno
La NASpI decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione se la domanda è presentata entro tale data. Se presentata dopo, decorre dal giorno successivo alla domanda. I primi sette giorni non sono indennizzati (periodo di carenza).
Licenziamento per giusta causa: decorrenza al 38° giorno
Quando il licenziamento è per giusta causa la decorrenza della NASpI è differita al trentottesimo giorno successivo alla cessazione (art. 76 R.D.L. n. 1827/1935; circ. INPS n. 94/2015). I primi 30 giorni sono un periodo di carenza aggiuntiva: dal 30° giorno decorre anche il termine di 68 giorni per presentare la domanda. Se la domanda è presentata entro il 38° giorno la NASpI parte dal 38° giorno; se presentata dopo, dal giorno successivo alla domanda.
▎ Questo automatismo è criticato da parte della dottrina come residuo storico incoerente con l’attuale struttura assicurativa della NASpI, ma resta formalmente vigente.
Preavviso indennizzato: decorrenza posticipata alla scadenza del periodo teorico
Quando il datore licenzia in tronco senza far lavorare il preavviso e corrisponde l’indennità sostitutiva in denaro, la NASpI non decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione formale, bensì dall’ottavo giorno successivo alla scadenza del periodo teorico di preavviso previsto dal CCNL (art. 73 R.D.L. n. 1827/1935). I giorni indennizzati — pur non lavorati — vengono trattati come se fossero stati prestati. Per questo motivo l’INPS chiede espressamente, all’atto della domanda, se il preavviso sia stato indennizzato o lavorato: la risposta determina la data di decorrenza e il termine di 68 giorni per la domanda.
▎ Regola critica: il differimento opera solo se l’indennità sostitutiva è stata effettivamente corrisposta dal datore. Se non viene pagata — o il lavoratore vi rinuncia in un accordo di esodo — il differimento non scatta. L’onere di provare l’avvenuto pagamento grava sull’INPS.
Licenziamento impugnato e NASpI: due percorsi compatibili
Una situazione frequentissima nella pratica è quella del lavoratore che impugna il licenziamento davanti al giudice del lavoro e nel frattempo chiede la NASpI. I due percorsi sono pienamente compatibili: fare causa non preclude la NASpI. Se il giudice accerta l’illegittimità del licenziamento, l’INPS recupera le somme erogate per il periodo coperto dal risarcimento. Il lavoratore non deve scegliere tra fare causa e percepire la NASpI: può e deve fare entrambe le cose.
Il licenziamento collettivo
Il licenziamento collettivo (L. n. 223/1991) si applica alle aziende con più di quindici dipendenti che intendano licenziare almeno cinque lavoratori nell’arco di centoventi giorni per riduzione di personale o ristrutturazione. Anche in questo caso i lavoratori licenziati hanno diritto alla NASpI. La procedura richiede comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali e all’ITL, esame congiunto e — se non si raggiunge accordo — possibilità per il datore di procedere comunque con il recesso. I lavoratori coinvolti mantengono il diritto all’impugnazione individuale.
▎ Il ticket NASpI nei licenziamenti collettivi senza accordo sindacale è triplicato. Per le aziende soggette a CIGS l’aliquota può salire all’82%. Si tratta di un costo rilevante da valutare in anticipo nella gestione delle ristrutturazioni.
Le dimissioni per giusta causa
Chi si dimette volontariamente non ha diritto alla NASpI. L’eccezione principale sono le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.; art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 22/2015): quando il comportamento del datore è talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, il lavoratore può recedere immediatamente — senza preavviso — e accedere all’indennità.
Mancato pagamento dello stipendio: due o tre mensilità?
L’orientamento prevalente ritiene sufficiente il mancato pagamento di almeno due mensilità consecutive, purché preceduto da una diffida rimasta senza esito (Cass. n. 21438/2023). Alcuni CCNL prevedono espressamente tre mensilità. La prassi applicativa dell’INPS tende a richiederne tre.
▎ Una tolleranza prolungata del mancato pagamento rischia di essere letta come acquiescenza (Cass. n. 6437/2020). È fondamentale raccogliere prove documentali — buste paga, estratti conto, PEC di sollecito — prima di rassegnare le dimissioni.
Mobbing: quando è necessaria una causa
La giurisprudenza riconosce il mobbing come possibile giusta causa di dimissioni (Cass. n. 143/2000). La prova è il nodo cruciale: servono documentazione medica, testimonianze di colleghi e messaggi aziendali. In molti casi è necessaria una causa ordinaria per ottenere il riconoscimento della giusta causa e, di conseguenza, la NASpI.
Demansionamento illegittimo
L’assegnazione a mansioni significativamente inferiori, in violazione dell’art. 2103 c.c., può integrare giusta causa. Non ogni modifica è demansionamento: il Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015) consente l’adibizione a mansioni inferiori in caso di riorganizzazione aziendale o per accordo sindacale. La Cassazione (Cass. n. 811/2021) ha chiarito che se il demansionamento risulta palese già dalla comunicazione datoriale, il lavoratore può recedere immediatamente.
Dimissioni nel periodo tutelato: maternità e paternità
Il D.Lgs. n. 151/2001 prevede che le dimissioni della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino siano trattate ai fini NASpI come un licenziamento involontario. Il medesimo diritto è stato esteso al padre lavoratore dal D.Lgs. n. 105/2022 (circ. INPS n. 32/2023), a condizione di aver fruito del congedo di paternità obbligatorio (10 giorni lavorativi, art. 27-bis D.Lgs. n. 151/2001; 20 giorni per parto plurimo, retribuiti al 100% dall’INPS). In entrambi i casi le dimissioni devono essere convalidate dall’ITL (entro 45 giorni). Il diritto alla NASpI non si estende alle dimissioni tra il primo e il terzo anno di vita: la convalida ITL è comunque richiesta ma l’indennità non spetta.
Il trasferimento oltre 50 km: la svolta della Cassazione
Con l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Cassazione ha smentito il precedente orientamento che riconosceva la NASpI ogni volta che il lavoratore si fosse dimesso per un trasferimento a più di 50 km dalla propria residenza senza dover provare l’illegittimità del trasferimento. La sola distanza geografica non è sufficiente: il giudice deve verificare se il trasferimento fosse privo di valide ragioni organizzative ex art. 2103 c.c. Una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano n. 4400/2024; Trib. Catania n. 973/2025) continua ad adottare un orientamento più favorevole.
La prova della giusta causa: Cass. n. 8564/2026
Il riconoscimento della NASpI per dimissioni per giusta causa non è automatico. Non è sufficiente che l’avvocato abbia inviato una lettera di contestazione: occorre la concreta dimostrazione di un grave inadempimento datoriale. Le dimissioni devono essere tempestive: un ritardo eccessivo può essere letto come acquiescenza (Cass. n. 30310/2024; Cass. n. 24432/2022).
Il rischio delle assenze ingiustificate: le dimissioni di fatto
Il Collegato Lavoro (L. n. 203/2024) ha introdotto le “dimissioni per fatti concludenti”: l’assenza ingiustificata oltre il termine CCNL — o per più di quindici giorni — consente al datore di segnalare la situazione all’ITL, che può dichiarare il rapporto risolto per volontà del dipendente: nessuna NASpI. Se il datore sceglie invece il procedimento disciplinare fino al licenziamento per giusta causa, la NASpI spetta regolarmente (circ. INPS n. 154/2025).
Dimissioni in sede protetta: quando non danno diritto alla NASpI
La risoluzione consensuale non dà diritto alla NASpI, salvo la risoluzione in sede ITL ex art. 7 L. n. 604/1966 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo in aziende con più di quindici dipendenti. Al di fuori di questo caso, dimissioni rassegnate presso sindacati, patronati o CAF non danno accesso all’indennità, qualunque sia la sede in cui vengono formalizzate.
Importo e durata della NASpI
Come si calcola l’importo
L’importo si basa sulla retribuzione media mensile imponibile degli ultimi quattro anni. Soglia 2026: € 1.456,72 (circ. INPS n. 4/2026).
• Retribuzione media ≤ € 1.456,72: NASpI = 75% della retribuzione media.
• Retribuzione media > € 1.456,72: NASpI = 75% di € 1.456,72 (= € 1.092,54) + 25% della parte eccedente.
• Massimale mensile 2026: € 1.584,70.
Esempio: retribuzione media € 1.300 → NASpI € 975. Retribuzione media € 2.000 → NASpI circa € 1.228.
Come si calcola la durata
La durata della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi quattro anni, con un massimo di 104 settimane (24 mesi). Dal conteggio vanno escluse le settimane già usate per precedenti NASpI o per la liquidazione anticipata.
Settimane contribuite (4 anni) | Equivalente in anni | Durata NASpI | In mesi (circa) |
26 settimane | 6 mesi | 13 settimane | ~3 mesi |
52 settimane | 1 anno | 26 settimane | ~6 mesi |
78 settimane | 18 mesi | 39 settimane | ~9 mesi |
104 settimane | 2 anni | 52 settimane | ~12 mesi |
156 settimane | 3 anni | 78 settimane | ~18 mesi |
≥ 208 sett. | 4 anni | 104 settimane ★ | 24 mesi ★ |
★ La durata massima di 24 mesi si raggiunge solo avendo almeno 208 settimane (circa 4 anni pieni) nel quadriennio precedente la cessazione.
La contribuzione figurativa durante la NASpI
Un aspetto spesso sottovalutato della NASpI è il suo effetto previdenziale: chi percepisce l’indennità mensile ordinaria accumula contribuzione figurativa, accreditata automaticamente dall’INPS a carico della fiscalità generale (circ. INPS n. 94/2015). In termini pratici questo significa che il periodo di disoccupazione coperto dalla NASpI non è un “buco” nell’estratto conto previdenziale: viene conteggiato sia ai fini del diritto alla pensione sia, con alcune limitazioni, ai fini del suo importo.
Cosa si accumula e fino a quale limite
La contribuzione figurativa è riconosciuta d’ufficio per ogni settimana di fruizione della NASpI, senza necessità di domanda da parte del lavoratore. Il valore su cui si calcola non è però illimitato: la retribuzione figurativa è accreditata entro un massimale pari a 1,4 volte il massimale mensile NASpI dell’anno di riferimento (circ. INPS n. 94/2015). Per il 2026, il calcolo è: € 1.584,70 × 1,4 = € 2.218,58 mensili. Se la retribuzione media del lavoratore era superiore a questo importo, la contribuzione figurativa si ferma comunque a quel tetto: la differenza non viene recuperata né compensata.
Nell’estratto conto previdenziale INPS le settimane di contribuzione figurativa da NASpI sono contrassegnate con la causale “FIG DISOC”. È opportuno verificare periodicamente il proprio estratto conto (accessibile dall’area riservata del portale INPS) per accertarsi che l’accredito sia avvenuto correttamente per tutti i periodi di fruizione della NASpI.
Effetti sulla pensione: diritto e misura
La contribuzione figurativa da NASpI vale ai fini del diritto alla pensione: concorre al raggiungimento dell’anzianità contributiva minima richiesta per accedere alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata. In particolare, per la pensione anticipata il periodo figurativo da NASpI è utile solo se il lavoratore può far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di rapporto di lavoro (circ. INPS n. 180/2014).
Per quanto riguarda la misura — ovvero l’importo — della pensione, gli effetti dipendono dal sistema di calcolo applicato al singolo lavoratore:
• Sistema contributivo puro (lavoratori senza anzianità contributiva al 31/12/1995): la retribuzione figurativa da NASpI entra nel montante contributivo, ma essendo generalmente inferiore alla retribuzione effettiva può ridurre leggermente il tasso di crescita del montante stesso. La norma tuttavia tende a evitare effetti peggiorativi sulla media qualora la retribuzione figurativa risulti inferiore alla media pensionabile calcolata senza di essa.
• Sistema retributivo o misto (lavoratori con anzianità contributiva al 31/12/1995): l’INPS esegue un doppio calcolo: neutralizza i periodi di NASpI e poi li reinserisce con la retribuzione figurativa. Viene applicato il risultato più favorevole per il lavoratore, quindi in linea di principio non si hanno effetti negativi sull’importo della pensione.
Contribuzione figurativa e NASpI anticipata: la differenza chiave
Chi opta per la NASpI anticipata non accumula contribuzione figurativa per il periodo coperto dall’anticipazione. È una delle differenze più importanti tra le due modalità di fruizione e deve essere valutata attentamente, soprattutto da chi è prossimo alla soglia pensionistica o ha buchi contributivi da colmare.
Chi percepisce invece la NASpI mensile ordinaria per tutta la sua durata accumula contribuzione figurativa settimana per settimana, senza costi aggiuntivi e senza necessità di domanda. È un beneficio concreto che si riflette sia sull’anzianità contributiva sia — entro i limiti descritti — sull’importo futuro della pensione.
▎ Per i lavoratori prossimi alla pensione o con una storia contributiva discontinua, la scelta tra NASpI mensile e NASpI anticipata deve tener conto anche di questo elemento: ogni settimana di contribuzione figurativa persa con l’anticipazione è una settimana che non conta né per il diritto né per la misura della pensione futura.
La riduzione progressiva: il decalage del 3% mensile
La NASpI non rimane costante per tutta la sua durata: scatta una riduzione mensile progressiva che incentiva la ricerca attiva di nuova occupazione.
Profilo lavoratore | Quando scatta la riduzione | Misura della riduzione |
Under 55 alla data della domanda | 1° giorno del 6° mese (dal 151° giorno) | –3% al mese sull’importo del mese precedente |
Over 55 alla data della domanda | 1° giorno dell’8° mese (dal 211° giorno) | –3% al mese sull’importo del mese precedente |
La riduzione si calcola sull’importo del mese precedente, non sull’importo iniziale: l’effetto è cumulativo e porta a un decremento progressivo significativo nei mesi finali di fruizione.
Come e quando presentare la domanda
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica sul portale INPS (con SPID, CIE o CNS) o tramite patronato, che presta assistenza gratuita per legge. Il termine ordinario è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto, con le decorrenze specifiche già illustrate. Presentare la domanda dopo l’ottavo giorno comporta la perdita dei giorni intercorsi.
Obblighi di politica attiva e rischio decadenza
La percezione della NASpI richiede il rispetto di precisi obblighi di politica attiva del lavoro. All’atto della domanda il lavoratore rilascia automaticamente la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro. Entro 15 giorni dalla domanda deve attivarsi con il Centro per l’Impiego per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Le conseguenze del mancato rispetto sono graduate:
• Mancata presentazione senza giustificato motivo alle convocazioni: decurtazione del 15% al primo episodio, 30% al secondo, decadenza al terzo.
• Rifiuto di un’offerta di lavoro congrua senza giustificato motivo: decadenza immediata dalla NASpI.
▎ L’offerta è “congrua” se coerente con le competenze del lavoratore, distante non più di 50 km (o 80 minuti con i mezzi pubblici) e retribuita almeno all’80% dell’ultima retribuzione percepita.
NASpI e nuova attività lavorativa
La NASpI è compatibile con una nuova attività subordinata se il reddito annuo previsto non supera € 8.500 (riduzione dell’80% del reddito previsto). Se il contratto dura più di sei mesi la NASpI si sospende e riprende al termine. Per l’attività autonoma il limite è € 5.500, stesse regole di riduzione. Obbligatorio comunicare il reddito presunto tramite modello NASpI-Com entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
ATTENZIONE — La mancata comunicazione tramite NASpI-Com non comporta solo la revoca dalla data dell’accertamento: l’INPS recupera le somme retroattivamente dall’inizio dell’attività non comunicata, anche se risale a molti mesi prima. La comunicazione va fatta sempre e tempestivamente, anche quando il reddito previsto è zero.
La NASpI anticipata: incentivo all’autoimpiego
La NASpI anticipata (art. 8 D.Lgs. n. 22/2015) consente di ricevere in anticipo le mensilità residue come incentivo all’avvio di un’attività autonoma, di un’impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di cooperativa. Non è un bonus aggiuntivo: è l’erogazione anticipata di quanto il lavoratore avrebbe comunque percepito mese per mese.
▎ La NASpI anticipata è soggetta a IRPEF (art. 50 TUIR). Ricevere l’intera somma in un unico periodo d’imposta può far scattare uno scaglione IRPEF più elevato. Inoltre non matura contribuzione figurativa per il periodo coperto: un elemento rilevante per chi è prossimo alla pensione o ha buchi contributivi.
Modalità e termini
Domanda telematica entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma. Se l’attività era già avviata durante il rapporto che ha originato la NASpI, il termine di 30 giorni decorre dalla domanda NASpI ordinaria. Presupposto: partita IVA aperta, iscrizione CCIAA ove prevista, iscrizione alla gestione INPS di competenza. Il semplice possesso formale di partita IVA non è sufficiente.
Novità dal 2026: erogazione in due rate
La L. n. 199/2025 (art. 1, comma 176) ha superato la liquidazione in unica soluzione vigente fino al 31/12/2025. Dal 1° gennaio 2026:
• Prima rata: 70% dell’importo residuo, erogata dopo l’accoglimento (ordinariamente entro 30-60 giorni).
• Seconda rata: restante 30%, al termine della durata teorica della NASpI e comunque non oltre sei mesi dalla domanda di anticipazione.
La seconda rata è condizionata alla verifica di mancata rioccupazione subordinata e assenza di pensione diretta (escluso l’assegno ordinario di invalidità).
Il rischio più grave: la restituzione integrale
ATTENZIONE — Chi percepisce la NASpI anticipata e si fa assumere come dipendente prima della scadenza del periodo teorico coperto dall’anticipazione è obbligato a restituire all’INPS l’INTERA somma percepita — non solo i ratei residui. Vale anche se la riassunzione avviene a un solo giorno dalla fine del periodo teorico (art. 8, co. 4, D.Lgs. n. 22/2015).
Esempio: NASpI anticipata per 15 mesi. Al 14° mese il lavoratore chiude la partita IVA e viene assunto. Restituisce all’INPS l’intera somma incassata, compresi i 14 mesi già “consumati”, non solo il rateo dell’ultimo mese. Unica eccezione: il rapporto con la cooperativa di cui si è sottoscritto il capitale.
L’unica eccezione: la forza maggiore
La Corte Costituzionale (sentenza n. 90/2024; circ. INPS n. 36/2025) ha dichiarato parzialmente illegittima la restituzione integrale automatica quando la cessazione dell’attività sia avvenuta per cause sopravvenute non imputabili al lavoratore. In questi casi l’obbligo restitutorio è limitato alla quota corrispondente alla durata del successivo rapporto subordinato. Il normale rischio d’impresa non rientra nella forza maggiore: l’INPS apre un’istruttoria e richiede documentazione entro 30 giorni.
Aspetti fiscali: la NASpI è imponibile IRPEF
La NASpI è equiparata al reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 TUIR ed è soggetta a tassazione IRPEF. L’INPS applica ritenute mensili ma non sempre effettua automaticamente tutte le detrazioni spettanti. Al conguaglio annuale possono emergere differenze a debito o a credito.
La Certificazione Unica e il modello 730
L’INPS rilascia ogni anno la CU con le somme erogate a titolo di NASpI, scaricabile dall’area riservata del portale. Il lavoratore che ha percepito la NASpI anche solo per una parte dell’anno deve recuperare la CU e presentare la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) l’anno successivo, indicando i redditi nel quadro dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Se nell’anno sono presenti anche redditi da lavoro con altra CU del datore, la dichiarazione congiunta è necessaria per il corretto calcolo dell’imposta.
Quando l’INPS nega il ruolo di sostituto d’imposta
Se la NASpI cessa prima del 31 marzo dell’anno in cui si presenta il 730, l’INPS comunica il diniego all’assistenza fiscale e il lavoratore deve presentare il 730 senza sostituto o utilizzare il modello Redditi PF, pagando le imposte a debito tramite F24.
Il costo per il datore: il ticket NASpI
Quando un rapporto a tempo indeterminato si conclude in modo da aprire — anche solo teoricamente — la strada alla NASpI, il datore privato versa all’INPS il ticket di licenziamento (art. 2, commi 31-35, L. n. 92/2012). Dovuto in caso di: licenziamento individuale (per qualsiasi causale), dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale tutelata, mancata conferma dell’apprendistato, cessazione dell’attività. Dal 2025 non è dovuto per le dimissioni di fatto segnalate all’Ispettorato.
Come si calcola il ticket 2026
Il ticket è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni anno di anzianità, entro un tetto di tre anni. Massimale 2026: € 1.584,70 (circ. INPS n. 4/2026).
• Per ogni anno di anzianità: € 649,73.
• Per un mese di rapporto: circa € 54,14.
• Per rapporti di 36 mesi o più (massimo): € 1.949,19.
Importo non riproporzionato per i part-time. Dovuto anche se il lavoratore non ne ha diritto per carenza contributiva. Versamento tramite F24 in unica soluzione entro il mese successivo alla cessazione. Nei licenziamenti collettivi senza accordo sindacale: triplicato. Per le aziende soggette a CIGS: fino all’82%.
Domande frequenti sulla NASpI
Ho lavorato 2 anni: quanto dura la mia NASpI?
Se nei quattro anni precedenti la cessazione hai maturato circa 104 settimane di contribuzione (2 anni), la NASpI dura 52 settimane, ovvero circa 12 mesi. La durata è sempre pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, con un massimo di 24 mesi.
Le dimissioni volontarie danno diritto alla NASpI?
No, in linea di principio le dimissioni volontarie non danno diritto alla NASpI. Fanno eccezione due ipotesi concrete per il singolo lavoratore: le dimissioni per giusta causa e le dimissioni della lavoratrice madre o del padre lavoratore entro il primo anno di vita del figlio, previa convalida obbligatoria presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le dimissioni per giusta causa — che ricorrono quando il comportamento del datore di lavoro è così grave da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto — sono però un percorso da valutare con estrema attenzione e sempre con l’assistenza di un avvocato del lavoro: il datore quasi sempre le contesta nella comunicazione UNILAV, l’INPS può negarle senza un accertamento giudiziale, e senza una causa ordinaria il lavoratore rischia di non ottenere né la NASpI né l’indennità sostitutiva del preavviso. Non si tratta quindi di uno strumento semplice o automatico. Esiste infine una terza ipotesi — la risoluzione consensuale in sede di conciliazione sindacale presso l’ITL — ma riguarda esclusivamente le aziende con più di quindici dipendenti nell’ambito di una procedura formale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: non è una via percorribile dal singolo lavoratore che sceglie autonomamente di smettere di lavorare.
Posso aprire la partita IVA e continuare a percepire la NASpI?
Sì, a condizione che il reddito annuo previsto non superi € 5.500 e che si comunichi il reddito presunto tramite modello NASpI-Com entro 30 giorni dall’avvio. La mancata comunicazione comporta la revoca retroattiva dell’intera NASpI dall’inizio dell’attività.
Se mi licenziano e faccio causa posso prendere ugualmente la NASpI?
Sì. Impugnare il licenziamento e chiedere la NASpI sono percorsi compatibili. Se il giudice accerta l’illegittimità del licenziamento, l’INPS recupera le somme erogate per il periodo coperto dal risarcimento.
Se mi trasferiscono oltre 50 km ho diritto alla NASpI dimettendomi?
Non automaticamente. La Cassazione (ord. n. 10559/2026) ha chiarito che la sola distanza geografica non integra la giusta causa di dimissioni. Occorre dimostrare che il trasferimento è stato disposto senza valide ragioni organizzative, configurando un inadempimento del datore.
Quante mensilità non pagate servono per la giusta causa e la NASpI?
La legge non fissa un numero preciso. L’orientamento prevalente ritiene sufficiente il mancato pagamento di almeno due mensilità consecutive, previo sollecito. L’INPS nella pratica tende a richiederne tre. In ogni caso è essenziale raccogliere prove documentali prima di dimettersi.
Sono un co.co.co.: ho diritto alla NASpI se perdo il contratto?
No. I collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS non hanno diritto alla NASpI ma alla DIS-COLL, istituto con caratteristiche proprie: durata massima di 12 mesi, nessuna contribuzione figurativa, calcolo del compenso medio riferito all’anno in corso e all’anno precedente.
La NASpI conta ai fini della pensione?
Sì. La NASpI mensile ordinaria genera contribuzione figurativa accreditata automaticamente dall’INPS, utile sia per il diritto alla pensione sia per il suo importo (entro un tetto di 1,4 volte il massimale mensile NASpI). La NASpI anticipata invece non genera contribuzione figurativa per il periodo coperto dall’anticipazione.
La NASpI anticipata conviene sempre?
Non sempre. Fa perdere la contribuzione figurativa, può aumentare l’aliquota IRPEF dell’anno di ricezione, e impone un rischio grave: se si viene assunti come dipendenti prima della scadenza del periodo teorico occorre restituire all’INPS l’intera somma percepita, non solo i ratei residui. Va valutata con attenzione e con un professionista.
Perché rivolgersi a un avvocato del lavoro
Il diritto alla NASpI non è mai automatico nelle situazioni di confine. La valutazione della giusta causa, la documentazione del comportamento datoriale, la corretta gestione delle decorrenze, la scelta tra NASpI mensile e anticipata con le relative implicazioni previdenziali, il rispetto degli obblighi di politica attiva e il rapporto con l’INPS in caso di diniego richiedono competenza tecnica specifica. Le recenti pronunce — Cass. n. 10559/2026, Cass. n. 8564/2026, Corte Cost. n. 90/2024 — confermano che ogni caso va valutato nelle sue concrete circostanze.
Se hai perso il lavoro o ti trovi in conflitto con il tuo datore, contattaci: uno dei nostri avvocati del lavoro analizzerà la tua posizione e ti guiderà nelle scelte più opportune a tutela dei tuoi interessi.