Sentenza del Tribunale di Roma del gennaio 2025 – 6L
Introduzione alla vicenda processuale
La sentenza del Tribunale di Roma del gennaio 2025 affronta una complessa questione di diritto del lavoro pubblico che tocca aspetti fondamentali della responsabilità datoriale e della tutela della dignità professionale del lavoratore. Il caso presenta profili di particolare interesse per la prassi forense, coinvolgendo tematiche cruciali come la violazione dell’articolo 2087 del codice civile e il demansionamento.
Ricostruzione dei fatti
La vicenda lavorativa
La controversia trae origine dal rapporto di lavoro di un dipendente pubblico assunto nel 1986 presso un Ministero per avviamento da invalidità civile. Il lavoratore, già affetto da patologie croniche, aveva successivamente transitato nei ruoli dell’ente previdenziale nel 1999, acquisendo il livello B3.
Le condizioni di lavoro contestate
Nel marzo 2011, il dipendente veniva assegnato ad altra sede dove, per oltre un anno, veniva adibito al reperimento e trasporto di verbali cartacei di invalidità civile. L’attività comportava il continuo movimento tra piani, la ricerca di documentazione in faldoni confusamente accatastati e il trasporto di materiale, il tutto in un ambiente caratterizzato da disorganizzazione strutturale.
L’evoluzione della patologia
A seguito di queste condizioni lavorative, il dipendente sviluppava un disturbo dell’adattamento con umore depresso e ansia misti, diagnosticato dall’Unità di psicologia del lavoro e Centro Mobbing dell’ASL nel marzo 2012. La patologia si cronicizzava nel tempo, aggravandosi ulteriormente.
Le questioni giuridiche affrontate
La responsabilità ex articolo 2087 codice civile
Il Tribunale ha affrontato la questione della responsabilità datoriale per violazione dell’obbligo di sicurezza, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non è necessaria la presenza di un intento persecutorio unificante le condotte datoriali, essendo sufficiente l’adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore.
Ambiente stressogeno
Il Giudice ha precisato che può essere ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori.
L’ambiente lavorativo stressogeno
La pronuncia ha applicato il principio secondo cui l’ambiente lavorativo stressogeno è configurabile come fatto ingiusto ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., suscettibile di condurre al riesame di tutte le condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche.
La valutazione del nesso causale
Il Tribunale ha riconosciuto il nesso causale tra le condizioni di lavoro e la patologia sviluppata, evidenziando come la consulenza tecnica d’ufficio avesse accertato che il disturbo dell’adattamento fosse stato causato in modo efficiente e determinante dalle condizioni lavorative descritte.
Il demansionamento
La disciplina applicabile
Il Giudice ha chiarito che nel pubblico impiego non si applica l’articolo 2103 del codice civile, ma l’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede l’adibizione a mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento.
L’equivalenza formale delle mansioni
La sentenza ha applicato il principio consolidato secondo cui l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo esclusivamente al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita dal dipendente.
L’accertamento del demansionamento
Il Tribunale ha riconosciuto che le mansioni svolte dal marzo 2011 al marzo 2015 non erano riconducibili all’area B di inquadramento del lavoratore, ma piuttosto all’area A, configurando così un demansionamento illecito.
La decisione del Tribunale
L’accertamento della responsabilità
Il Giudice ha riconosciuto la violazione dell’articolo 2087 del codice civile, condannando l’ente al risarcimento del danno biologico quantificato nella misura del 12% di invalidità permanente, per un importo di circa euro 20.000.
Danno non patrimoniale da demansionamento
Il Tribunale ha riconosciuto anche il danno non patrimoniale derivante dal demansionamento, evidenziando che nel pubblico impiego la protratta adibizione ad area inferiore assume connotazione umiliante e lesiva della dignità personale e dell’immagine professionale.
La quantificazione equitativa
Il danno non patrimoniale è stato quantificato equitativamente nel 10% del trattamento mensile medio per la durata dell’illecito, pari a circa euro 8.000, applicando i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
I principi di diritto stabiliti
Responsabilità per ambiente stressogeno
La sentenza conferma che la responsabilità datoriale può configurarsi anche in assenza di intento persecutorio, quando il datore di lavoro consenta il mantenersi di condizioni lavorative oggettivamente stressogene e dannose per la salute del lavoratore.
Tutela della dignità professionale
La pronuncia stabilisce che nel pubblico impiego il demansionamento prolungato comporta una lesione della dignità personale e dell’immagine professionale, meritevole di tutela risarcitoria anche sotto il profilo non patrimoniale.
L’interpretazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 165/2001
Il Tribunale ha chiarito che l’equivalenza delle mansioni nel pubblico impiego deve essere valutata secondo criteri formali e contrattuali, ma ciò non esclude la configurabilità del demansionamento quando le mansioni assegnate non rientrino nell’area di inquadramento.
La soccombenza e le spese processuali
Il Tribunale ha regolato le spese processuali applicando il principio della parziale reciproca soccombenza. Ha condannato l’ente al pagamento di due quinti delle spese di difesa, liquidate in euro 112,00 per spese e circa euro 6.000 per compensi, compensando il resto per l’accoglimento parziale delle domande.
Le spese di consulenza tecnica d’ufficio sono state poste a carico dell’ente per soccombenza prevalente.
Massima giurisprudenziale
In tema di responsabilità del datore di lavoro pubblico per violazione dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., è configurabile la responsabilità datoriale quando il datore consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente lavorativo stressogeno fonte di danno alla salute del lavoratore, anche in assenza di intento persecutorio.
Nel pubblico impiego
Nel pubblico impiego, il demansionamento si configura quando il dipendente venga adibito a mansioni non riconducibili all’area di inquadramento prevista dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, comportando tale condotta una lesione della dignità professionale risarcibile anche sotto il profilo non patrimoniale, da quantificarsi equitativamente in relazione alla durata e gravità della dequalificazione.
Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un’importante applicazione dei principi consolidati in materia di tutela della salute e della dignità professionale nel pubblico impiego. La pronuncia evidenzia come la responsabilità datoriale possa configurarsi anche in presenza di condotte non intenzionalmente vessatorie, quando queste determinino un ambiente lavorativo oggettivamente dannoso per la salute psicofisica del dipendente.
Danno da demansionamento
La decisione fornisce inoltre utili indicazioni sulla quantificazione del danno non patrimoniale da demansionamento, confermando l’orientamento giurisprudenziale che riconosce la risarcibilità della lesione alla dignità professionale anche nel rapporto di pubblico impiego, pur nell’ambito dei criteri di equivalenza formale previsti dalla normativa speciale.