55LC – Naspi e partita Iva: nessuna comunicazione senza effettivo svolgimento di attività

Ordinanza della Corte di Cassazione pubbl. marzo 2026 – 55LC

Una storica sentenza della Cassazione che tutela i lavoratori disoccupati

La Corte di Cassazione ha emanato una Ordinanza pubblicata in marzo 2026 che segna un punto di svolta nella tutela dei lavoratori disoccupati. La decisione chiarisce finalmente quando scatta l’obbligo di comunicazione all’Inps per chi percepisce la Naspi.

Il caso sottoposto alla Corte

Un lavoratore aveva richiesto e ottenuto la Naspi per l’anno 2016. Al momento della domanda aveva dichiarato il reddito presunto dalla sua attività di lavoro autonomo con apertura di partita iva. L’Inps aveva quindi riconosciuto la prestazione per quell’anno.

L’anno successivo, il lavoratore aveva mantenuto aperta la partita Iva. Tuttavia, non aveva svolto alcuna attività professionale. Non aveva quindi percepito alcun reddito da lavoro autonomo.

Il lavoratore non aveva comunicato nulla all’Inps. L’Istituto previdenziale aveva dichiarato la decadenza dalla Naspi. La decisione si basava sulla mancata comunicazione dei redditi da lavoro autonomo.

La posizione dell’Inps

L’Inps sosteneva che la decadenza fosse dovuta. L’Istituto riteneva che la mera titolarità di partita Iva comportasse l’obbligo di comunicazione. Secondo l’Inps, bisognava dichiarare il reddito presunto ogni anno. Anche se il reddito era pari a zero.

Questa interpretazione trovava conferma nelle Faq pubblicate dall’Istituto. I titolari di partita Iva attiva dovevano dichiarare il reddito presunto. L’obbligo sussisteva anche se il reddito era pari a zero.

Il Tribunale aveva respinto la domanda del lavoratore. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado. Entrambi i giudici avevano ritenuto che la decadenza fosse legittima.

Le ragioni del lavoratore

Il lavoratore aveva impugnato la sentenza fino in Cassazione. Aveva sollevato un unico motivo di ricorso. Lamentava la violazione degli articoli 3, 10 e 11 del decreto legislativo 22 del 2015.

Secondo il ricorrente, aveva già comunicato il reddito presunto nel 2016. Per il 2017 non aveva comunicato nulla perché non aveva svolto attività. Era solo titolare di partita Iva ma non aveva lavorato.

Le ipotesi di decadenza sono tassative. L’articolo 11 del decreto 22 del 2015 non prevede la decadenza per mancata comunicazione annuale. La decadenza non opera quando non si è svolto lavoro autonomo.

La normativa di riferimento

Il decreto legislativo 22 del 2015 ha istituito la Naspi. L’indennità mensile di disoccupazione sostituisce la precedente Aspi. Fornisce tutela ai lavoratori che hanno perduto involontariamente l’occupazione.

L’articolo 10 del decreto 22 del 2015 disciplina la compatibilità della Naspi con il lavoro autonomo. Il lavoratore che intraprende un’attività autonoma durante la Naspi deve informare l’Inps. La comunicazione va fatta entro un mese dall’inizio dell’attività.

L’articolo 11 del decreto 22 del 2015 prevede cinque ipotesi tassative di decadenza. Il lavoratore decade dalla Naspi se inizia un’attività lavorativa autonoma senza comunicazione. La decadenza opera anche per perdita dello stato di disoccupazione.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore. Ha cassato la sentenza impugnata. Ha rinviato alla Corte d’Appello per un nuovo esame.

La Suprema Corte ha chiarito un principio fondamentale. Lo svolgimento di attività lavorativa deve intendersi in termini di effettività del lavoro. Non basta la mera titolarità di partita Iva.

La Corte ha valorizzato l’elemento della contemporaneità. Deve sussistere contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento di attività lavorativa. L’attività deve poter derivare un reddito.

Distinzione tra titolarità formale e svolgimento effettivo

La sentenza ha evidenziato una distinzione cruciale. La titolarità di partita Iva è una circostanza neutra. Non significa necessariamente che vi sia un’attività in corso.

L’apertura della partita Iva è un atto meramente propedeutico. Il possesso della partita Iva non implica automaticamente lo svolgimento di attività. Sono necessari ulteriori elementi probatori.

La Corte ha inferito che i giudici di merito avevano sbagliato. Avevano dedotto l’effettivo svolgimento di attività dalla mera titolarità di partita Iva. Questa deduzione non era corretta.

La comunicazione iniziale e gli anni successivi

Nel caso esaminato, il lavoratore aveva effettuato la comunicazione prescritta. L’aveva fatta al momento della domanda di Naspi. Tanto è vero che la prestazione era stata riconosciuta per il 2016.

Per l’anno successivo aveva omesso la comunicazione. Ma questa omissione era giustificata. Non aveva svolto alcuna attività lavorativa.

La decadenza prevista dal legislatore si applica a casi specifici. Non può essere applicata in via analogica. Le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione.

L’interpretazione del verbo intraprendere

La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito il significato del termine intraprendere. Non significa solo iniziare un’attività. Può significare anche applicarsi, dedicarsi, impegnarsi.

La Cassazione con ordinanza 4742 del 2025 ha affermato questo principio. La compatibilità implica un concomitante svolgimento dell’attività. L’attività deve svolgersi in costanza di fruizione del trattamento.

Il corretto significato delle parole entro un mese dall’inizio dell’attività va riferito allo svolgimento effettivo. Si riferisce all’inizio della concomitanza tra indennità Naspi e attività di lavoro autonomo.

La contemporaneità tra Naspi e lavoro autonomo

La Cassazione con ordinanza 11543 del 2024 ha ribadito che rileva la contemporaneità. Non rileva l’anteriorità o la posteriorità dell’attività rispetto alla Naspi. Rileva solo la contemporaneità dello svolgimento con il trattamento percepito.

Il termine intraprendere va inteso in senso ampio. Non solo come iniziare. Anche come impegnarsi, dedicarsi, applicarsi a un’attività.

Dal tenore testuale dell’articolo 10 emerge che la fattispecie rilevante è precisa. È l’omessa comunicazione della contemporaneità tra godimento del trattamento e svolgimento dell’attività. L’attività deve poter derivare un reddito.

L’onere probatorio dell’Inps

La Cassazione con ordinanza 2402 del 2025 ha chiarito l’onere della prova. Grava sull’Inps dimostrare l’effettivo svolgimento di attività di lavoro autonomo. Non basta la formale titolarità di partita Iva.

L’Inps deve dimostrare che alla titolarità formale si sia accompagnato lo svolgimento effettivo. Tale svolgimento deve aver avuto luogo nell’arco temporale di riferimento. È questo il presupposto indispensabile per l’obbligo di comunicazione.

La mera titolarità di partita Iva non può ritenersi sufficiente. Non basta per escludere l’erogazione dell’indennità. Occorre l’effettivo svolgimento di attività lavorativa autonoma o d’impresa.

Le attività preesistenti alla domanda di Naspi

La giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo comunicativo riguarda anche attività preesistenti. Se un lavoratore ha già un’attività autonoma prima della domanda di Naspi deve comunicarlo. La comunicazione va fatta entro trenta giorni dalla domanda amministrativa.

La Cassazione con ordinanza 846 del 2024 ha affermato questo principio. Non vi è applicazione analogica di norma eccezionale. Si tratta di esegesi che rimane nel perimetro testuale normativo.

L’obbligo riguarda l’attività lavorativa già intrapresa prima della domanda. Il termine di un mese decorre dalla data di presentazione della domanda. Questo è confermato dall’interpretazione sistematica con l’articolo 9 comma 3.

La differenza tra attività e carica sociale

La Cassazione con ordinanza 6933 del 2024 ha distinto tra attività lavorativa e cariche sociali. Le cariche di amministratore o consigliere di società costituiscono rapporti di tipo societario.

In considerazione dell’immedesimazione organica tra persona fisica ed ente non rientrano tra i rapporti di lavoro. Non possono ritenersi compresi tra le attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.

L’assimilazione fiscale di tali compensi ai redditi di lavoro dipendente non muta la natura del rapporto. La decadenza dalla Naspi non può essere estesa al caso di cariche sociali. Si tratta di norma eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.

Le ipotesi tassative di decadenza

L’articolo 11 del decreto legislativo 22 del 2015 prevede cinque ipotesi di decadenza. La perdita dello stato di disoccupazione. L’inizio di attività autonoma senza comunicazione.

Il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. L’acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità. La mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva.

Le ipotesi di decadenza sono tassative. Non possono essere estese in via analogica. La decadenza è di stretta interpretazione.

La decisione dei giudici di merito

Il Tribunale aveva rigettato la domanda del lavoratore. Aveva ritenuto che la decadenza fosse legittima. La mancata comunicazione comportava la decadenza dal beneficio.

La Corte d’Appello aveva confermato la pronuncia di primo grado. Aveva ritenuto che la norma non potesse essere interpretata in senso favorevole al lavoratore. L’obbligo di comunicazione sussisteva anche per attività preesistenti.

Secondo i giudici di merito, non valeva escludere l’obbligo il fatto che la parte non avesse tratto reddito. La comunicazione andava fatta anche quando i redditi erano pari a zero.

Le ragioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva inferito lo svolgimento effettivo dalla mera titolarità di partita Iva. Questa circostanza è però neutra.

Non è necessariamente significativa di un’attività in corso. L’apertura e il possesso di partita Iva sono atti meramente propedeutici. Non dimostrano l’effettivo svolgimento di attività lavorativa.

È dato pacifico che il lavoratore aveva effettuato la prescritta comunicazione. L’aveva fatta al momento della domanda di Naspi. La provvidenza era stata riconosciuta per l’anno 2016.

Il perimetro della decadenza secondo il legislatore

Siamo al di fuori del perimetro della decadenza costruita dal legislatore. La decadenza è di stretta interpretazione. Non può essere applicata in via analogica.

Non può estendersi oltre ai casi espressamente contemplati. Il legislatore ha previsto specifiche ipotesi di decadenza. Queste ipotesi non comprendono il caso esaminato.

Il ricorso è stato quindi accolto. La sentenza impugnata è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte d’Appello per un nuovo esame.

Le conseguenze pratiche della decisione

La sentenza ha importanti conseguenze pratiche per i lavoratori. I titolari di partita Iva che non svolgono effettivamente attività non devono comunicare nulla. La mera titolarità formale non comporta obblighi.

L’Inps dovrà dimostrare l’effettivo svolgimento di attività. Non potrà basarsi solo sulla titolarità formale di partita Iva. Dovrà acquisire prove concrete dello svolgimento dell’attività.

I lavoratori disoccupati potranno difendersi più efficacemente. Potranno dimostrare di non aver svolto attività effettiva. La prova sarà a carico dell’Inps.

Il coordinamento con la disciplina fiscale

La partita Iva è uno strumento di identificazione fiscale. Serve per l’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo. La sua apertura è obbligatoria entro trenta giorni dall’inizio dell’attività.

L’articolo 35 del Dpr 633 del 1972 disciplina la dichiarazione di inizio attività. I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa o professione devono farne dichiarazione. L’ufficio attribuisce il numero di partita Iva.

La partita Iva resta invariata fino alla cessazione dell’attività. Deve essere indicata nelle dichiarazioni e in ogni documento richiesto. La sua titolarità non implica però necessariamente lo svolgimento di attività.

La distinzione tra apertura e svolgimento

L’apertura della partita Iva è un atto formale. Serve a identificare il contribuente ai fini fiscali. Non certifica l’effettivo svolgimento di attività economica.

Molti soggetti mantengono aperta la partita Iva senza svolgere attività. Possono farlo per vari motivi. Per evitare la riapertura in caso di ripresa dell’attività. Per mantenere la posizione presso gli ordini professionali.

Lo svolgimento effettivo di attività è un fatto sostanziale. Richiede l’esercizio concreto di prestazioni professionali. Comporta la fatturazione di compensi. Genera obblighi contabili e fiscali.

Il reddito zero e la no tax area

L’articolo 10 del decreto 22 del 2015 fa riferimento al reddito. Il lavoratore deve comunicare l’attività che comporta un reddito. Il reddito deve corrispondere a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni.

Le detrazioni sono quelle spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Tuir. Si tratta della cosiddetta no tax area. Per il lavoro autonomo è pari a euro cinquemilacinquecento.

Se il reddito è inferiore a questa soglia non vi è imposta da versare. Ma l’obbligo di comunicazione sussiste comunque. Sempre che vi sia effettivo svolgimento di attività.

Giurisprudenza costante della Cassazione

La Cassazione ha sviluppato un orientamento consolidato. Una Sentenza, la 22924 del 2024, ha ribadito i principi. La decadenza consegue all’omessa comunicazione della contemporaneità.

La contemporaneità è tra godimento del trattamento e svolgimento dell’attività. L’attività deve poter derivare un reddito. Non è necessario che sia stata intrapresa dopo l’inizio della Naspi.

Il verbo intraprendere può intendersi in senso ampio. Non solo come iniziare. Anche come applicarsi con maggiori energie che per il passato.

L’interpretazione estensiva e quella analogica

La Cassazione ha chiarito la differenza tra interpretazione estensiva e analogica. L’interpretazione estensiva è ammissibile anche per norme eccezionali. Rimane nel perimetro del dato testuale.

L’interpretazione analogica è invece vietata per le norme eccezionali. Comporta l’applicazione della norma a fattispecie non previste. Si basa sulla eadem ratio.

L’estensione della previsione alle attività preesistenti costituisce interpretazione estensiva. Non è interpretazione analogica. La fattispecie è implicitamente considerata dal legislatore.

Il ruolo della dichiarazione annuale dei redditi

La dichiarazione dei redditi certifica i redditi effettivamente percepiti. È presentata nell’anno successivo a quello di produzione del reddito. Permette la verifica della correttezza delle comunicazioni.

L’Inps può verificare se il lavoratore ha effettivamente svolto attività. Può controllare se ha percepito redditi da lavoro autonomo. La dichiarazione è uno strumento di controllo fondamentale.

In caso di discordanza tra comunicazione e dichiarazione scatta il recupero. L’Inps può recuperare le somme indebitamente erogate. Può applicare le sanzioni previste.

Le sanzioni per omessa comunicazione

La decadenza dalla Naspi è una sanzione grave. Comporta la perdita completa del diritto alla prestazione. Opera dal momento in cui si verifica l’evento che la determina.

Vi è obbligo di restituire l’indennità eventualmente continuata a percepire. La restituzione riguarda tutte le somme dal momento della decadenza. Si applicano anche gli interessi.

La decadenza si realizza automaticamente. Non richiede un provvedimento dell’Inps. L’Istituto deve però dimostrare la sussistenza dei presupposti.

La tutela del lavoratore disoccupato

La Naspi è una prestazione a sostegno del reddito. Ha la funzione di fornire tutela ai lavoratori disoccupati. Sostituisce la precedente indennità di disoccupazione Aspi.

È riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto involontariamente l’occupazione. Richiede specifici requisiti contributivi e assicurativi. La durata varia in base all’età e alla contribuzione.

La prestazione è incompatibile con il lavoro dipendente. È però compatibile con alcune forme di lavoro autonomo. A condizione che vengano rispettati gli obblighi di comunicazione.

La riduzione della prestazione in caso di lavoro autonomo

Se il lavoratore comunica correttamente l’attività autonoma la Naspi non decade. Viene invece ridotta in proporzione al reddito annuo previsto. La riduzione è pari all’ottanta per cento del reddito.

Il reddito va rapportato al periodo tra inizio attività e fine indennità. O fine anno se anteriore. A fine anno si effettua il conguaglio. Si verifica la corrispondenza tra reddito previsto e reddito effettivo.

Se il reddito effettivo è superiore a quello comunicato l’Inps recupera la differenza. Se è inferiore restituisce le somme trattenute in eccesso.

La compatibilità con il rapporto di lavoro part time

L’articolo 9 del decreto 22 del 2015 disciplina il rapporto part time. La Naspi è compatibile con un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale. Il reddito non deve superare il limite previsto.

Il limite è quello che consente la conservazione dello stato di disoccupazione. Attualmente è pari a euro ottomilacentoquarantacinque annui. Il lavoratore deve comunicare il reddito entro trenta giorni.

La comunicazione va fatta dal momento di inizio del rapporto. Se il rapporto è preesistente alla domanda di Naspi il termine decorre dalla domanda. È la stessa logica applicata per il lavoro autonomo.

Il cumulo tra Naspi e altri redditi

La Naspi è cumulabile con alcuni redditi. Con i redditi di lavoro occasionale e con i redditi da collaborazione coordinata e continuativa. Con i redditi da lavoro autonomo.

In tutti i casi è richiesta la comunicazione all’Inps. La comunicazione permette all’Istituto di verificare la compatibilità. Consente di calcolare l’eventuale riduzione della prestazione.

L’omessa comunicazione comporta la decadenza. Ma solo se vi è effettivo svolgimento di attività. La mera titolarità formale di posizioni non rileva.

Il sistema dei controlli dell’Inps

L’Inps effettua controlli sulla regolarità delle prestazioni. Verifica la permanenza dei requisiti. Controlla la correttezza delle comunicazioni.

L’Istituto ha accesso alle banche dati fiscali. Può verificare l’esistenza di partite Iva. e controllare le dichiarazioni dei redditi presentate. Può incrociare i dati con altre fonti.

I controlli possono essere preventivi o successivi. I controlli preventivi avvengono prima dell’erogazione, mentre i controlli successivi dopo l’erogazione della prestazione.

La prova dell’effettivo svolgimento di attività

L’effettivo svolgimento di attività deve essere dimostrato. Non basta la titolarità di partita Iva. Non bastano le iscrizioni ad albi professionali. Servono elementi concreti.

Le fatture emesse sono un elemento probatorio forte. Dimostrano l’effettiva esecuzione di prestazioni professionali. La loro assenza fa presumere l’inattività.

Gli incassi registrati sui conti correnti sono un altro elemento. Le comunicazioni obbligatorie ai fini fiscali. Le dichiarazioni presentate all’Agenzia delle Entrate.

FAQ dell’Inps e il loro valore

Le FAQ pubblicate sul sito dell’Inps forniscono chiarimenti. Rispondono alle domande più frequenti degli utenti. Non hanno però valore normativo.

Le FAQ prevedevano che i titolari di partita Iva attiva dovessero dichiarare il reddito. Anche se pari a zero. Questa interpretazione è stata superata dalla giurisprudenza.

La Cassazione ha chiarito che conta lo svolgimento effettivo. Non la mera titolarità formale. Le FAQ devono conformarsi all’interpretazione giurisprudenziale.

Il confronto con la precedente disciplina

La precedente indennità di disoccupazione Aspi aveva una disciplina simile. Era prevista la compatibilità con il lavoro autonomo. Con obbligo di comunicazione del reddito.

La disciplina è stata sostanzialmente confermata dalla Naspi. Le modifiche hanno riguardato soprattutto i requisiti di accesso. E la durata della prestazione.

I principi di fondo sono rimasti invariati. La compatibilità con il lavoro autonomo entro certi limiti. L’obbligo di comunicazione tempestiva. La decadenza per omessa comunicazione.

Le modifiche normative successive

Il decreto legislativo 22 del 2015 ha subìto alcune modifiche. Sono state introdotte precisazioni. Sono stati chiariti alcuni aspetti applicativi.

Le modifiche non hanno però riguardato gli articoli 10 e 11. La disciplina della compatibilità con il lavoro autonomo è rimasta invariata, la giurisprudenza ha quindi potuto sviluppare un orientamento stabile.

La stabilità normativa ha favorito la certezza del diritto. Ha permesso ai lavoratori di conoscere i propri diritti. Ha consentito all’Inps di applicare criteri uniformi.

L’assegno di ricollocazione

L’articolo 23 del decreto legislativo 150 del 2015 ha istituito l’assegno di ricollocazione. È riconosciuto ai percettori di Naspi con disoccupazione oltre quattro mesi. Serve a finanziare servizi di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

L’assegno è graduato in funzione del profilo personale di occupabilità. È spendibile presso i centri per l’impiego o i servizi accreditati. Ha una durata di sei mesi prorogabile.

La fruizione dell’assegno sospende il patto di servizio personalizzato. Il servizio di assistenza prevede l’affiancamento di un tutor. Prevede un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione.

Gli obblighi di condizionalità

L’articolo 21 del decreto legislativo 150 del 2015 ha rafforzato i meccanismi di condizionalità. I beneficiari di Naspi devono stipulare il patto di servizio. Devono partecipare alle iniziative di politica attiva.

La mancata presentazione alle convocazioni comporta sanzioni. Prima la decurtazione di un quarto di mensilità. Poi la decurtazione di una mensilità intera. Infine la decadenza dalla prestazione.

La mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua comporta la decadenza. L’offerta deve rispettare i parametri di congruità previsti. Distanza, retribuzione, qualifica professionale.

La ripresa dell’attività lavorativa

Se il percettore di Naspi trova un lavoro dipendente la prestazione si sospende. La sospensione opera d’ufficio. Si basa sulle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro.

La sospensione può durare fino a sei mesi. Al termine riprende l’erogazione. Il periodo di sospensione non viene conteggiato nella durata.

Se il nuovo lavoro dura oltre sei mesi la Naspi decade. Il lavoratore perde il diritto residuo. Può però maturare il diritto a una nuova Naspi.

La liquidazione anticipata della Naspi

L’articolo 8 del decreto 22 del 2015 prevede la possibilità di liquidazione anticipata. Il lavoratore può richiedere in unica soluzione le mensilità residue. Serve per avviare un’attività di lavoro autonomo.

Oppure per avviare un’attività in forma di autoimpresa o microimpresa. O per associarsi in cooperativa. La richiesta va presentata entro trenta giorni dall’inizio dell’attività.

L’importo liquidato non può essere superiore alle mensilità non ancora percepite. Va dedotto l’importo già erogato. La liquidazione anticipata estingue il diritto alla prestazione.

Le politiche attive per il lavoro

Il decreto legislativo 150 del 2015 ha riordinato i servizi per il lavoro. Ha istituito l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Ha definito i livelli essenziali delle prestazioni.

I percettori di Naspi devono registrarsi presso i centri per l’impiego. Devono stipulare il patto di servizio personalizzato. Devono partecipare alle iniziative proposte.

Le politiche attive mirano alla ricollocazione del lavoratore. Prevedono servizi di orientamento. Corsi di formazione professionale. Sostegno nella ricerca attiva di lavoro.

Il sistema informativo unitario

È stato istituito il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. Raccoglie i dati sui percettori di ammortizzatori sociali. Consente il monitoraggio delle politiche attive.

I centri per l’impiego hanno accesso al sistema. Possono verificare la situazione del lavoratore. Possono proporre iniziative mirate. e monitorare la partecipazione.

Il sistema favorisce il coordinamento tra Inps e centri per l’impiego. Permette lo scambio automatico di informazioni. Riduce gli adempimenti a carico del lavoratore.

La decadenza e la nuova registrazione

In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione non è possibile registrarsi subito. Devono decorrer due mesi. Il periodo serve come sanzione per il comportamento scorretto.

Dopo i due mesi il lavoratore può registrarsi nuovamente. Può presentare domanda di Naspi se ne ha diritto. Deve dimostrare di aver maturato i requisiti.

I periodi precedenti non vengono conteggiati. La nuova Naspi è calcolata autonomamente. Si basa sui contributi versati negli ultimi quattro anni.

Massima giurisprudenziale

In tema di Naspi, la decadenza dalla prestazione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, numero 22, per omessa comunicazione all’Inps ai sensi dell’articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, presuppone l’effettivo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale da cui possa derivare un reddito, non essendo sufficiente la mera titolarità formale di partita Iva. La fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dalla contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma, indipendentemente dal fatto che tale attività sia stata intrapresa in epoca anteriore o successiva alla presentazione della domanda di prestazione. Grava sull’Inps l’onere di dimostrare che alla titolarità formale di partita Iva si sia accompagnato l’effettivo svolgimento di attività lavorativa nell’arco temporale rilevante ai fini della prestazione.

Soccombenza e spese di giudizio

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore. Ha cassato la sentenza impugnata. Ha rinviato la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.

La Corte d’Appello dovrà provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Dovrà effettuare un nuovo esame della controversia. Dovrà verificare se vi è stato effettivo svolgimento di attività lavorativa.

Le spese di primo e secondo grado restano regolate dalle sentenze di merito. In caso di conferma della domanda del lavoratore l’Inps dovrà rimborsare le spese. Se invece la domanda verrà respinta le spese resteranno a carico del lavoratore.

L’importo delle spese legali del giudizio di Cassazione può essere stimato in circa euro duemila. Comprende il contributo unificato e gli onorari del difensore. L’importo effettivo dipenderà dalla liquidazione della Corte d’Appello.

Le spese del giudizio di merito possono ammontare complessivamente a circa euro tremila. Includono le spese di primo e secondo grado. Comprendono il contributo unificato e gli onorari dei difensori delle parti.

L’eventuale rimborso delle somme indebitamente trattenute dall’Inps includerà gli interessi legali. Gli interessi decorrono dalla data di maturazione di ciascuna mensilità. Si calcolano al tasso legale vigente nei vari periodi.

La controversia non ha comportato la liquidazione di danni. Il lavoratore ha chiesto solo il riconoscimento del diritto alla Naspi. E il pagamento delle mensilità arretrate con gli interessi.