53L – Licenziamento orale inefficace

Sentenza del Tribunale di Milano pubbl. giugno 2025 – 53L

Tutela reintegratoria piena per il lavoratore estromesso senza comunicazione scritta

Introduzione alla vicenda giudiziaria

La sentenza del Tribunale di Milano di giugno 2025 affronta una questione centrale nel diritto del lavoro: l’inefficacia del licenziamento intimato in forma orale.

Allontanamento verbale

Il caso riguarda un lavoratore dipendente, assunto con contratto a tempo indeterminato come addetto al ricevimento, che viene allontanato verbalmente dal posto di lavoro durante il turno di servizio. Il datore di lavoro, rimasto contumace nel giudizio, non fornisce alcuna prova dell’avvenuta comunicazione scritta del recesso.

I fatti della controversia

Il lavoratore prestava servizio presso una struttura alberghiera dal febbraio 2018. Dopo un primo periodo con contratti a tempo determinato, dal primo ottobre 2020 era stato assunto a tempo indeterminato con inquadramento al quarto livello del CCNL Turismo.

Intimazione a lasciare il posto di lavoro

La mattina del 29 novembre 2024, durante il normale turno di servizio, il datore di lavoro si presenta personalmente presso l’hotel e intima al dipendente di lasciare immediatamente il posto di lavoro e di non farvi più ritorno. Nonostante i tentativi del lavoratore di ottenere spiegazioni, nessuna motivazione viene fornita.

Impugnazione del licenziamento

Il lavoratore reagisce tempestivamente: lo stesso giorno impugna il licenziamento verbale e mette a disposizione la propria prestazione lavorativa mediante comunicazione inviata sia tramite posta elettronica certificata che per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il datore non fornisce riscontro

La comunicazione PEC viene ricevuta il 29 novembre 2024, mentre la raccomandata viene recapitata il 3 dicembre 2024. Il datore di lavoro non fornisce alcun riscontro e non comunica agli enti competenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Le domande del ricorrente e la rinuncia parziale

Nel ricorso introduttivo del giudizio, il lavoratore formula diverse domande: accertamento dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal febbraio 2018 al settembre 2020, riconoscimento del corretto inquadramento contrattuale, pagamento di differenze retributive, TFR e retribuzione del mese di novembre 2024, nonché dichiarazione di inefficacia del licenziamento verbale con conseguente reintegrazione.

Udienza di discussione

All’udienza di discussione, il ricorrente rinuncia alle domande relative all’accertamento del rapporto, all’inquadramento, alle differenze retributive, al TFR e alla retribuzione di novembre, insistendo esclusivamente sulla domanda di accertamento dell’inefficacia del licenziamento. Questa scelta processuale consente di concentrare l’attenzione del Giudice sulla questione centrale della violazione del requisito di forma scritta del licenziamento.

Il quadro normativo di riferimento

Il requisito della forma scritta del licenziamento è disciplinato dall’art. 2 della Legge n. 604 del 1966, come modificato dall’art. 1, comma 37, della Legge n. 92 del 2012. La norma stabilisce che il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

Motivi del licenziamento

La comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l’osservanza di tali disposizioni è inefficace.

Il D.Lgs. n. 23 del 2015

L’art. 2 del D.Lgs. n. 23 del 2015 prevede espressamente che il regime della tutela reintegratoria piena si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale, equiparandolo ai casi di nullità del licenziamento discriminatorio o riconducibile ad altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge.

Ordine di reintegrazione

Il Giudice ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.

Le conseguenze dell’inefficacia del licenziamento orale

Con la pronuncia che dichiara l’inefficacia del licenziamento orale, il Giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore.

Indennità risarcitoria

L’indennità risarcitoria è commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. In ogni caso, la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Condanna del datore di lavoro

Il datore di lavoro è condannato, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a quindici mensilità.

La decisione del Tribunale di Milano

Il Tribunale accoglie il ricorso e dichiara l’inefficacia del licenziamento verbale intimato il 29 novembre 2024.

Prova del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro risulta documentato dalle buste paga e dalle comunicazioni Unilav prodotte in atti. Il datore di lavoro, rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova di aver comunicato per iscritto il licenziamento al lavoratore.

Reintegrazione

Il Giudice condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità commisurata alle retribuzioni perse dal licenziamento all’effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità.

Calcolo indennità

L’indennità viene commisurata alla retribuzione mensile di circa euro 1.900 lordi, calcolata sulla base della retribuzione spettante secondo il CCNL di riferimento per un lavoratore inquadrato al quarto livello, come attestato dai documenti in atti.

Contributi previdenziali

Il datore di lavoro è condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. La sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 431 c.p.c..

Spese legali

Il convenuto è condannato al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate in euro 5.000 lordi oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Orientamento giurisprudenziale consolidato

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace per inosservanza dell’onere della forma scritta imposto dall’art. 2 della legge n. 604 del 1966 e, come tale, è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro. La Cassazione Civile, sentenza n. 15106 del 10 settembre 2012, ha chiarito che la forma scritta è prescritta ad substantiam e la sua violazione determina l’inefficacia del recesso.

Comportamenti concludenti

Il Tribunale di Milano, sentenza n. 4153 del 26 settembre 2024, ha precisato che in tema di impugnazione del licenziamento, il lavoratore che deduce l’intimazione del recesso senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, anche se manifestata con comportamenti concludenti.

Modello Unilav

La comunicazione Unilav al centro per l’impiego della cessazione del rapporto di lavoro costituisce elemento presuntivo idoneo a dimostrare che la risoluzione è riconducibile alla volontà del datore di lavoro.

Prova del licenziamento orale e onere probatorio

La Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 980 del 11 novembre 2024, ha affermato che costituisce comportamento concludente dimostrativo della volontà di recesso del datore di lavoro il suo silenzio inerte a fronte dell’immediata impugnazione da parte del lavoratore dell’allontanamento dal luogo di lavoro e della contestuale messa a disposizione per la ripresa dell’attività lavorativa.

Correttezza e buona fede

In applicazione dei principi di correttezza e buona fede, qualora il datore di lavoro intenda effettivamente dare ancora corso al rapporto, è suo precipuo obbligo comunicare al lavoratore una sede di lavoro alternativa o manifestare altrimenti la volontà di mantenerlo nel proprio organico.

Requisito forma scritta

Il Tribunale di Milano, sentenza n. 4863 del 31 ottobre 2024, ha chiarito che il requisito della forma scritta non può ritenersi integrato dalla mera trasmissione dei dati relativi alla cessazione del rapporto al Centro per l’Impiego, in quanto tale comunicazione è indirizzata a soggetto diverso dal lavoratore e risulta priva della specificazione dei motivi del recesso.

Assenza forma scritta

Il lavoratore che deduca in modo circostanziato e specifico il mancato rispetto del requisito della forma scritta assolve al proprio onere probatorio, gravando sul datore di lavoro l’onere di dimostrare l’avvenuta comunicazione scritta del licenziamento.

Tutela reintegratoria e indennità risarcitoria

Il Tribunale di Milano, sentenza n. 5727 del 18 dicembre 2024, ha ribadito che grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver adempiuto all’obbligo di forma scritta mediante l’esibizione della lettera di licenziamento contenente l’indicazione dei motivi.

Comunicazione in forma scritta

La mancata produzione in giudizio della comunicazione scritta del licenziamento comporta l’accertamento della nullità del provvedimento per violazione del requisito formale prescritto dalla legge, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 2 D.Lgs. 23/2015, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una giusta causa o di un giustificato motivo sostanziale.

Cassazione Civile

La Cassazione Civile, ordinanza n. 20686 del 22 luglio 2025, ha precisato che nell’ambito del contratto a tutele crescenti, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 23/2015, al lavoratore compete in ogni caso la misura minima risarcitoria delle cinque mensilità anche qualora abbia trovato alternativa occupazione prima del decorso di cinque mesi dal licenziamento. L’aliunde perceptum, detraibile in generale dall’indennità risarcitoria complessiva, resta infatti irrilevante rispetto alla soglia minima incomprimibile delle cinque mensilità.

Calcolo dell’indennità risarcitoria e retribuzione di riferimento

Il Tribunale di Milano, sentenza n. 391 del 29 gennaio 2025, ha chiarito che il licenziamento costituisce un atto recettizio che produce effetti soltanto nel momento in cui perviene nella sfera di conoscenza del destinatario mediante comunicazione scritta.

Prova invio lettera di licenziamento

Grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’avvenuto invio della lettera di licenziamento al lavoratore. L’indennità risarcitoria è commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dovuta dal giorno del recesso sino a quello dell’effettiva reintegrazione e comunque in misura non inferiore a cinque mensilità.

Determinazione indennità risarcitoria

La Cassazione Civile, ordinanza n. 13688 del 22 maggio 2025, ha affermato che ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria, la retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, comprendendovi ogni compenso di carattere continuativo ricollegato alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento. Il testo novellato dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 è suscettibile di identica interpretazione, dovendosi ritenere il riferimento all’ultima retribuzione quale rinvio al rapporto di lavoro come cristallizzato al momento del licenziamento.

Contributi previdenziali e assistenziali

Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, sentenza n. 2224 del 14 maggio 2025, ha precisato che in caso di licenziamento dichiarato inefficace per difetto di forma scritta, il datore di lavoro è condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo dal licenziamento all’effettiva reintegrazione.

Cassazione Civile

La Cassazione Civile, ordinanza n. 11585 del 2 maggio 2025, ha chiarito che la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali costituisce ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo che non richiede la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale.

Rapporto tra licenziamento orale e contratto a termine

Il Tribunale di Milano, sentenza n. 3462 del 17 luglio 2025, ha affrontato il caso di un lavoratore assunto senza sottoscrizione di alcun contratto scritto e successivamente allontanato oralmente dal posto di lavoro.

Sussistenza del rapporto di lavoro

Il Tribunale ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per inesistenza del termine non risultante da atto scritto sottoscritto dal lavoratore, e ha dichiarato inefficace il licenziamento orale. La forma scritta prevista dall’art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 è richiesta ad substantiam per la validità del termine apposto al rapporto di lavoro.

Licenziamento disciplinare e violazione delle garanzie procedimentali

Il Tribunale di Milano, sentenza n. 2766 del 12 giugno 2025, ha affermato che in tema di licenziamento individuale per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, grava sul lavoratore che impugni il recesso il solo onere di provare l’estromissione dal rapporto di lavoro, mentre spetta al datore di lavoro l’onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo posto a fondamento del licenziamento.

Contumacia del datore di lavoro

Qualora il datore di lavoro rimanga contumace e non si costituisca in giudizio, la mancata offerta di elementi probatori idonei a corroborare i fatti contestati al lavoratore determina la soccombenza del datore stesso, con applicazione della tutela reintegratoria piena prevista dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2015.

Impugnazione del licenziamento e termini decadenziali

L’art. 6 della Legge n. 604 del 1966 stabilisce che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.

Ricorso al Giudice del lavoro

L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Deposito del ricorso introduttivo

Il Tribunale di Milano, sentenza n. 1053 del 5 marzo 2025, ha chiarito che il termine decadenziale deve ritenersi rispettato in virtù del deposito del ricorso introduttivo del giudizio, anche se successivamente dichiarato inammissibile per vizio di rito.

Decadenza

Ai sensi dell’art. 2966 c.c., la decadenza è impedita dal compimento dell’atto previsto dalla legge e, pertanto, il deposito del ricorso presso il tribunale, ancorché con rito errato e purché non affetto da nullità, costituisce adempimento idoneo a impedire la decadenza dall’impugnazione del licenziamento.

Soccombenza e spese processuali

In applicazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., il datore di lavoro che risulti soccombente nel giudizio di impugnazione del licenziamento è condannato al pagamento delle spese processuali in favore del lavoratore. Le spese sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della controversia nonché delle fasi del giudizio effettivamente svolte.

Spese legali

Nel caso di specie, il Tribunale ha liquidato le spese processuali in circa euro 5.000, oltre rimborso spese CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 431 c.p.c., che prevede l’esecutività immediata delle sentenze pronunciate in materia di lavoro.

Principi di diritto estratti dalla sentenza

La sentenza del Tribunale di Milano di giugno 2025 conferma i seguenti principi di diritto:

Licenziamento orale

  1. Il licenziamento intimato in forma orale è inefficace ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 604 del
  2. 1966, come modificato dalla Legge n. 92 del 2012, che impone al datore di lavoro di
  3. comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro, specificando i motivi che lo
  4. hanno determinato.

Tutela reintegratoria

  • L’art. 2 del D.Lgs. n. 23 del 2015 prevede espressamente che il regime della tutela reintegratoria piena si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale, equiparandolo ai casi di nullità del licenziamento.

Reintegrazione del lavoratore

  1. Il Giudice ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno, stabilendo un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità.

Contributi previdenziali

  1. Il datore di lavoro è condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

Licenziamento scritto

  • Grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’avvenuta comunicazione scritta del licenziamento al lavoratore.

Massima giurisprudenziale

Il licenziamento intimato in forma orale è inefficace ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 604 del 1966, come modificato dalla Legge n. 92 del 2012. L’art. 2 del D.Lgs. n. 23 del 2015 prevede l’applicazione della tutela reintegratoria piena anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale, equiparandolo ai casi di nullità del licenziamento.

Reintegrazione

Il Giudice ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno mediante un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. Grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’avvenuta comunicazione scritta del licenziamento al lavoratore.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Milano di giugno 2025 rappresenta un’importante conferma della tutela accordata dall’ordinamento al lavoratore illegittimamente licenziato senza il rispetto del requisito di forma scritta.

Licenziamento orale

Il licenziamento orale è radicalmente inefficace e determina l’applicazione della tutela reintegratoria piena, con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Requisiti della forma scritta

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato che valorizza il requisito di forma scritta del licenziamento quale garanzia fondamentale per il lavoratore, funzionale all’esercizio del diritto di difesa e all’impugnazione del recesso. La contumacia del datore di lavoro e la mancata produzione della lettera di licenziamento determinano l’accoglimento delle domande del lavoratore, con applicazione della tutela più intensa prevista dall’ordinamento.

Condanna

La sentenza è provvisoriamente esecutiva e il datore di lavoro è condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in circa euro 5.000 oltre accessori di legge.