Cosa prevede la legge in Italia e negli altri Paesi
Dalla direttiva UE 2019/1158 ai modelli di Spagna, Francia, Germania e Finlandia: un confronto normativo aggiornato al 2026
Il quadro europeo: la direttiva work-life balance
La direttiva UE 2019/1158, nota come direttiva work-life balance, ha fissato uno standard minimo per tutti gli Stati membri: almeno dieci giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito in occasione della nascita di un figlio (art. 4). La direttiva ha inoltre stabilito che ciascun genitore ha diritto a quattro mesi di congedo parentale, di cui almeno due non trasferibili all’altro genitore, fruibili entro gli otto anni di età del bambino.
Italia: dieci giorni obbligatori e congedo parentale frazionabile
L’Italia ha recepito la direttiva con il D.Lgs. 105/2022, che ha reso strutturali i dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio (venti in caso di parto plurimo), retribuiti al 100% dall’INPS. I giorni sono frazionabili a giornate singole, ma non a ore, e vanno esauriti entro il quinto mese di vita del bambino. Il congedo di paternità è un diritto autonomo del padre: spetta a prescindere dal congedo di maternità della madre.
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda le tutele connesse. La fruizione anche di un solo giorno di congedo di paternità attiva il divieto assoluto di licenziamento, che si estende fino al compimento di un anno di età del figlio. Durante il periodo protetto, il padre che si dimette volontariamente ha diritto alla NASPI — esattamente come la madre — a condizione di possedere i requisiti contributivi standard. Le dimissioni nel periodo protetto richiedono inoltre la convalida dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL), secondo la procedura prevista dall’art. 55 del D.Lgs. 151/2001.
Accanto al congedo obbligatorio esiste il congedo parentale facoltativo: un’astensione dal lavoro che spetta a entrambi i genitori entro i dodici anni di vita del bambino, per una durata massima complessiva di dieci mesi, elevabili a undici se il padre fruisce di almeno tre mesi. La retribuzione è generalmente pari al 30%, con percentuali maggiori per i primissimi mesi previste dalle ultime leggi di bilancio.
Spagna: sedici settimane non trasferibili per ciascun genitore
La Spagna ha adottato un modello più ampio rispetto al minimo europeo. Dal 2021 ciascun genitore ha diritto a sedici settimane di congedo (diciassette dal 2025), retribuite al 100% dalla previdenza sociale. Le prime sei settimane sono obbligatorie e a tempo pieno subito dopo la nascita; le restanti possono essere fruite in modo flessibile entro il primo anno di vita del bambino. Il punto qualificante del sistema spagnolo è la non trasferibilità: il padre non può cedere le proprie settimane alla madre, e viceversa.
Francia: venticinque giorni più scuola gratuita dai tre anni
In Francia il congedo di paternità è di venticinque giorni di calendario (trentadue in caso di parto plurimo), di cui sette obbligatori. La retribuzione è a carico della sécurité sociale, entro un tetto giornaliero. Al congedo di paternità si affianca un congedo parentale facoltativo (congé parental d’éducation) che può durare fino a tre anni ma è retribuito a forfait con importi contenuti. Il sistema francese compensa con un forte investimento sui servizi: la scuola materna pubblica e gratuita dai tre anni e un quoziente familiare che riduce il carico fiscale in proporzione al numero di componenti del nucleo.
Germania: quattordici mesi di Elterngeld da ripartire
La Germania non prevede un congedo di paternità autonomo, ma un sistema integrato di Elterngeld (indennità parentale): la coppia dispone complessivamente di quattordici mesi di indennità, pari al 65% della retribuzione netta fino a un massimo di 1.800 euro mensili, a condizione che ciascun genitore ne prenda almeno due. Il congedo può essere fruito a tempo pieno o parziale (ElterngeldPlus), e la ripartizione è flessibile all’interno della coppia.
Finlandia: 160 giorni individuali e non trasferibili
La Finlandia ha riformato il sistema nel 2022 con un modello tra i più generosi d’Europa: ciascun genitore ha diritto a una quota fissa di 160 giorni di congedo retribuito, individuale e non trasferibile. Il genitore può cedere all’altro al massimo 63 dei propri giorni. La retribuzione è proporzionale al reddito, con un tetto. Il sistema finlandese si distingue anche per la neutralità rispetto al genere: la legge parla di “genitore”, senza distinzione tra padre e madre.
Cosa cambia per il lavoratore italiano
Per il lavoratore padre italiano, il quadro attuale offre tutele significative ma più limitate rispetto ad altri Paesi europei: dieci giorni di congedo obbligatorio retribuito al 100%, un periodo protetto dal licenziamento fino all’anno di vita del figlio, il diritto alla NASPI in caso di dimissioni nel periodo tutelato e la possibilità di accedere al congedo parentale facoltativo. La direttiva work-life balance ha stabilito un pavimento comune, ma le differenze tra gli ordinamenti restano ampie — tanto nella durata dei congedi quanto nel grado di flessibilità lasciato alla coppia nella ripartizione del tempo.