NASpI e indennità sostitutiva

Naspi dopo il licenziamento

La NASpI va restituita dopo la reintegrazione?

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 24981 del 3 settembre 2026, ha chiarito il rapporto tra licenziamento illegittimo, reintegrazione e NASpI. Il principio riguarda il caso di lavoratori licenziati nell’ambito di una procedura collettiva, che avevano ottenuto in giudizio l’annullamento del licenziamento, l’ordine di reintegrazione e il riconoscimento dell’indennità risarcitoria prevista dall’articolo 18, quarto comma, dello Statuto dei lavoratori.

Dopo la pronuncia, i lavoratori avevano esercitato l’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a quindici mensilità. L’INPS aveva contestato la NASpI percepita nel periodo compreso tra il licenziamento e l’opzione, chiedendone la restituzione, e aveva sospeso le erogazioni successive.

Qual era la questione giuridica?

Il problema consisteva nello stabilire se la sentenza di reintegrazione facesse venir meno, retroattivamente, lo stato di disoccupazione necessario per la NASpI. Occorreva inoltre stabilire se la successiva scelta dell’indennità sostitutiva potesse conservare il diritto alla prestazione previdenziale anche per il futuro.

L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori consente al dipendente reintegrato di chiedere, entro il termine previsto, un’indennità pari a quindici mensilità. La richiesta sostitutiva determina la risoluzione del rapporto di lavoro art. 18 Statuto dei lavoratori. La sentenza in esame ha dovuto coordinare questo effetto con il presupposto della disoccupazione involontaria richiesto dalla disciplina della NASpI.

Cosa hanno sostenuto i lavoratori?

I ricorrenti hanno sostenuto che il rapporto previdenziale dovesse essere valutato sulla base della situazione concreta. Secondo la loro tesi, nel periodo successivo al licenziamento non avevano lavorato né percepito la retribuzione, sicché la sola reintegrazione giuridica non avrebbe eliminato il bisogno economico tutelato dalla NASpI.

Hanno inoltre contestato che l’opzione fosse assimilabile a una libera cessazione del rapporto. In via subordinata, hanno chiesto il riconoscimento della NASpI almeno dalla data dell’opzione, richiamando la giurisprudenza che esclude la restituzione della prestazione quando la ricostituzione del rapporto rimane soltanto formale.

Qual è la decisione della Cassazione?

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la decisione impugnata e rinviando alla Corte d’appello per un nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà distinguere due periodi autonomi: quello precedente all’esercizio dell’opzione e quello successivo.

Per il primo periodo, la NASpI non deve essere restituita per il solo fatto che la sentenza abbia ricostituito il rapporto ex tunc. Il diritto previdenziale viene meno soltanto quando si verifichi il ripristino di fatto del sinallagma, con la concreta ripresa del lavoro e della retribuzione. Il ripristino meramente giuridico non è sufficiente.

Perché l’opzione interrompe la NASpI?

La soluzione cambia dal momento in cui il lavoratore esercita l’opzione. La scelta dell’indennità sostitutiva è una manifestazione di volontà cui la legge collega l’estinzione del rapporto. Da quel momento la disoccupazione non deriva più direttamente dal licenziamento, ma dalla decisione di sostituire la reintegrazione con l’indennità.

La Cassazione esclude quindi che tale situazione possa qualificarsi come disoccupazione involontaria. I motivi personali che hanno condotto alla scelta non modificano l’effetto legale dell’opzione, che non è assimilabile alle dimissioni per giusta causa.

Quali principi hanno affermato le Sezioni Unite?

La decisione si inserisce nel solco delle sentenze delle Sezioni Unite n. 23476 e n. 23876 del 2025. La prima ha valorizzato la situazione fattuale di effettiva privazione del lavoro e della retribuzione; la seconda ha ribadito l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro e la necessità di considerare il concreto stato di bisogno Cass. Sezioni Unite, n. 23476/2025 Cass. Sezioni Unite, n. 23876/2025.

Qual è il principio di diritto?

Il principio può essere sintetizzato così: la NASpI percepita tra il licenziamento e l’opzione per l’indennità sostitutiva non è ripetibile se non vi è stato un effettivo ripristino del rapporto, anche economico. Dopo l’opzione, invece, il lavoratore non ha più diritto alla NASpI, perché la cessazione del rapporto dipende dalla sua scelta e non integra disoccupazione involontaria. La sentenza n. 24981/2026 impone quindi una valutazione distinta dei due segmenti temporali, evitando sia la restituzione automatica del trattamento sia la sua prosecuzione oltre il momento in cui l’opzione ha prodotto effetto.