Sentenza Tribunale di Milano pubbl. 05/2025 – 11L
Introduzione alla controversia lavoristica
La Sentenza Tribunale di Milano 05/2025 affronta una complessa vicenda di diritto del lavoro che tocca aspetti fondamentali del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e dell’inquadramento contrattuale. La decisione offre importanti spunti di riflessione sulla disciplina delle tutele crescenti e sui principi consolidati in materia di onere della prova.
Analisi dei fatti della vicenda
Rapporto di lavoro e licenziamento
La lavoratrice era stata assunta nel novembre 2017 con contratto a tempo indeterminato part-time. L’orario iniziale di 20 ore settimanali era stato successivamente aumentato a 25 ore nel dicembre 2019. L’inquadramento era al V livello del CCNL Commercio con qualifica di impiegata.
A fine luglio 2024 la società ha comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La motivazione addotta era la “decisione di sopprimere la sua mansione”. La lavoratrice ha tempestivamente impugnato il provvedimento il nel mese di settembre 2024.
Questioni giuridiche sollevate
La ricorrente ha formulato domande multiple e non graduate. Ha chiesto contemporaneamente la reintegrazione, un’indennità risarcitoria di 24 mensilità e un risarcimento del danno non patrimoniale di 3.000 euro. Ha inoltre rivendicato il superiore inquadramento dal V al IV livello per il periodo 2019-2024.
Decisione del Tribunale sul licenziamento
Applicazione del D.Lgs. 23/2015
Il Giudice ha chiarito che, essendo l’assunzione avvenuta nel novembre 2017, trova applicazione il D.Lgs. 23/2015. La fattispecie non rientra nelle ipotesi regolate del previgente art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Il Tribunale ha applicato il principio dello iura novit curia ex art. 113 c.p.c., assegnando la corretta qualificazione giuridica ai fatti dedotti in lite.
Onere della prova nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Il Giudice ha ribadito che l’art. 5 della L. 604/1966 pone a carico del datore di lavoro l’onere della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo. Come confermato dalla giurisprudenza di merito, tale principio si applica anche ai contratti a tutele crescenti.
Ragioni del licenziamento
Il datore deve dimostrare l’esistenza delle ragioni inerenti all’attività produttiva e l’impossibilità di reimpiego del lavoratore (obbligo di repêchage). La Cassazione ha chiarito che tale onere probatorio grava interamente sul datore di lavoro.
Genericità della motivazione
La comunicazione di licenziamento si limitava a una “decisione di sopprimere la sua mansione” senza specificare le ragioni organizzative sottostanti. Come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, motivazioni generiche sono inidonee a integrare il giustificato motivo oggettivo.
Il Tribunale ha sottolineato che non è possibile fornire dimostrazione a posteriori di circostanze mai enunciate nella comunicazione di licenziamento.
Assenza di prova dell’effettiva soppressione
La società, rimanendo contumace, non ha dimostrato l’effettiva soppressione del posto di lavoro. La lavoratrice ha allegato che le proprie mansioni sarebbero state affidate a un nuovo soggetto assunto dopo il licenziamento.
Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, la contumacia non modifica la distribuzione dell’onere probatorio, equivalendo a ficta contestatio e non a ficta confessio.
Applicazione dell’art. 9 D.Lgs. 23/2015
Requisiti dimensionali della piccola impresa
Trattandosi di società con un unico dipendente, ha trovato applicazione l’art. 9 del D.Lgs. 23/2015, che prevede il dimezzamento delle indennità per le piccole imprese.
Il Tribunale ha quantificato l’indennità risarcitoria in quattro mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, considerando l’anzianità di servizio di sei anni e otto mesi.
Estinzione del rapporto di lavoro
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015, il rapporto di lavoro è stato dichiarato estinto alla data del licenziamento con condanna al pagamento dell’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale.
Rigetto della domanda di superiore inquadramento
Onere di allegazione e prova
Il Tribunale ha rigettato la domanda di riconoscimento del IV livello per carenza di allegazione e prova. Come stabilito dalla giurisprudenza consolidata, il lavoratore deve indicare esplicitamente i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata.
Il procedimento logico-giuridico richiede tre fasi successive: accertamento delle mansioni svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali e raffronto tra i risultati delle due indagini.
Mancanza delle declaratorie contrattuali
La ricorrente non ha prodotto il CCNL Commercio di riferimento né ha riportato le declaratorie del livello posseduto e di quello rivendicato. Come chiarito dalla Cassazione, non è sufficiente il deposito del CCNL per integrare l’onere di allegazione.
La mera descrizione di attività svolte non consente al Giudice di procedere all’accertamento istruttorio necessario per il raffronto tra mansioni concrete e declaratorie astratte.
Genericità delle allegazioni
Le allegazioni si limitavano a un elenco generico di attività senza elementi minimi per valutare lo svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, occorre esplicitare la gradazione e l’intensità dell’attività in termini di responsabilità, autonomia e complessità.
Rigetto della domanda risarcitoria
Carenza di allegazione del danno non patrimoniale
Il Tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale di 3.000 euro per totale carenza di allegazione. Come stabilito dall’art. 2697 c.c., grava sul danneggiato l’onere di specifica allegazione di tutti gli elementi della fattispecie risarcitoria.
Il ricorso difettava della benché minima allegazione circa la consistenza, intensità e durata del denunciato danno non patrimoniale.
Principi generali estratti dalla sentenza
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
La sentenza conferma che l’onere probatorio del giustificato motivo oggettivo grava interamente sul datore di lavoro. La motivazione deve essere specifica e completa, non potendo limitarsi a generiche affermazioni di difficoltà organizzative.
Riassetto organizzativo
L’effettività del riassetto organizzativo deve essere dimostrata con elementi concreti che chiariscano il nesso causale tra le esigenze aziendali e il licenziamento del singolo lavoratore.
Tutele crescenti per piccole imprese
Nelle piccole imprese sotto i requisiti dimensionali dell’art. 18 St. Lav., trova applicazione l’art. 9 D.Lgs. 23/2015 con indennità dimezzata e comunque non superiore a sei mensilità.
La quantificazione deve tenere conto dell’anzianità di servizio e delle circostanze concrete del caso.
Inquadramento contrattuale
Il riconoscimento di mansioni superiori richiede un onere probatorio rigoroso. Il lavoratore deve allegare e provare non solo le mansioni svolte, ma anche operare il raffronto con le declaratorie contrattuali.
La mera produzione del CCNL non supplisce alla carenza di allegazione specifica dei profili professionali rivendicati.
Massima giurisprudenziale
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti, l’onere della prova della sussistenza del giustificato motivo grava interamente sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 L. 604/1966, dovendo questi dimostrare l’effettiva soppressione della posizione lavorativa e l’impossibilità di repêchage.
Genericità delle motivazioni
La genericità della motivazione (“decisione di sopprimere la sua mansione”) senza specificazione delle ragioni organizzative sottostanti è inidonea a integrare il giustificato motivo oggettivo. Per le piccole imprese sotto i requisiti dimensionali dell’art. 18 St. Lav. trova applicazione l’art. 9 D.Lgs. 23/2015 con indennità dimezzata. Il riconoscimento di mansioni superiori richiede specifica allegazione delle declaratorie contrattuali e raffronto tra mansioni svolte e profili professionali rivendicati.
Soccombenza e spese processuali
Il Tribunale ha accolto parzialmente le domande della ricorrente, dichiarando illegittimo il licenziamento ma respingendo le richieste di superiore inquadramento e risarcimento del danno non patrimoniale.
Condanna alle spese
La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali quantificate in euro 2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge, in considerazione della natura documentale della controversia e del valore della causa.
La decisione evidenzia l’importanza di una corretta formulazione delle domande e di un’adeguata istruzione probatoria nelle controversie di lavoro, confermando i principi consolidati in materia di onere della prova e tutele per il licenziamento illegittimo.