Demansionamento e mobbing nel diritto del lavoro

Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 04/2024 16L

Introduzione alla vicenda giudiziaria

La sentenza del Tribunale di Roma 04/2024 affronta una complessa controversia lavoristica. Una dipendente ha impugnato il presunto demansionamento subito dal 2018. La lavoratrice sosteneva di essere stata illegittimamente dequalificata. Chiedeva inoltre il risarcimento per condotte di mobbing e straining.

I fatti della controversia

Il rapporto di lavoro e l’inquadramento iniziale

La ricorrente era dipendente dal settembre 2017. Aveva inquadramento di livello D4 secondo il CCNL di categoria. Ricopriva il ruolo di Responsabile del Settore Privati/Assicurati, Marketing. Svolgeva attività di controllo dei settori assegnati alla sua gestione.

Il cambio di amministrazione e le prime modifiche

Nel giugno 2018 avvenne l’avvicendamento nell’amministrazione delegata. La lavoratrice iniziò a riscontrare condotte ritenute vessatorie. Dal luglio 2018 subì una riduzione dell’orario da 38 a 36 ore. Venne sostituita nelle mansioni di responsabile da altri dipendenti.

I provvedimenti di riorganizzazione contestati

Ad agosto 2018 ricevette ordine di servizio per assegnazione all’Ufficio Accettazione. La comunicazione indicava una riorganizzazione aziendale. Veniva assegnata come impiegata di concetto, non più come responsabile. A marzo 2019 ricevette email con destinazione a nuove mansioni. Doveva occuparsi di medici di base, prenotazioni dedicate e piani di finanziamento.

L’ulteriore modifica del gennaio 2020

Nel gennaio 2020 subì un altro cambio di mansioni. Venne assegnata al servizio di front office. La lavoratrice lamentava di gestire il reparto solventi senza autonomia. Sosteneva di eseguire solo ordini imposti da altri responsabili.

Le questioni giuridiche affrontate

La disciplina del demansionamento dopo la riforma del 2015

Il Tribunale ha applicato l’art. 2103 c.c. nella formulazione introdotta dal d.lgs. 81/2015. La norma consente l’assegnazione a mansioni dello stesso livello e categoria legale. Permette anche l’assegnazione a livello inferiore in caso di modifica degli assetti organizzativi.

Gli oneri di allegazione e prova

Il Giudice ha richiamato i principi delle Sezioni Unite della Cassazione. Il lavoratore deve allegare compiutamente gli elementi di fatto e diritto. Deve specificare le mansioni concretamente svolte prima e dopo il cambiamento. Il datore di lavoro deve provare l’esatto adempimento del proprio obbligo.

Le eccezioni e controdeduzioni delle parti

Le argomentazioni della ricorrente

La lavoratrice sosteneva di aver subito tre distinti demansionamenti. Lamentava l’assegnazione a mansioni di impiegata d’ordine anziché di concetto. Denunciava la perdita di autonomia e responsabilità. Contestava sei procedimenti disciplinari ritenuti vessatori.

Le difese della società convenuta

La convenuta ha depositato gli organigrammi aziendali. Dimostrava l’effettiva riorganizzazione operata dalla nuova amministrazione. Sosteneva la legittimità delle nuove assegnazioni. Provava che le mansioni erano appropriate al livello contrattuale.

L’esame della decisione del Tribunale

La valutazione del primo demansionamento

Il Giudice ha analizzato il periodo dal luglio 2018 al marzo 2019. Ha ritenuto che la ricorrente continuasse a occuparsi di pratiche assicurative. Le mansioni mantenevano un margine di autonomia. Non configuravano attività di impiegata d’ordine.

L’analisi del secondo cambio di mansioni

Per il periodo dal marzo 2019, il Tribunale ha esaminato le testimonianze. Emergeva che la lavoratrice svolgeva attività amministrativa nell’ufficio assicurazioni. Le mansioni erano proprie del livello C, non del livello B. L’elaborazione dei piani di finanziamento aveva connotati di attività di concetto.

La valutazione del terzo periodo

Dal gennaio 2020 la ricorrente gestiva il reparto solventi. La documentazione aziendale confermava l’autonomia nella gestione. Era supervisore della programmazione dei posti letto. Fungeva da referente per il personale assegnato.

Le argomentazioni del Giudice sulla legittimità

L’applicazione dell’art. 2103 c.c. novellato

Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di una modifica degli assetti organizzativi. La riorganizzazione era documentata dagli organigrammi. Le nuove mansioni rientravano nella medesima categoria legale e il livello di inquadramento era stato mantenuto.

Richiamo alla giurisprudenza di legittimità

Il Giudice ha citato la Cassazione civile, ordinanza n. 48 del 2024. Ha richiamato i principi sulla distribuzione dell’onere probatorio. Ha evidenziato la necessità di allegazioni specifiche da parte del lavoratore.

L’esame delle domande di mobbing e straining

I principi giurisprudenziali applicati

Il Tribunale ha richiamato la Cassazione civile, ordinanza n. 123 del 2025. Ha evidenziato che il mobbing richiede comportamenti sistematici e prolungati. Deve sussistere un intento vessatorio. Lo straining rappresenta una forma attenuata.

La valutazione dei procedimenti disciplinari

Il Giudice ha considerato che molti procedimenti erano stati archiviati. Ciò dimostrava l’assenza di intento persecutorio. Le determinazioni di assegnazione erano legittime. Non configuravano condotte vessatorie.

L’analisi delle domande risarcitorie

I principi sul danno da demansionamento

Il Tribunale ha richiamato le Sezioni Unite della Cassazione n. 6572/2006. Il danno non deriva automaticamente dall’inadempimento. È necessaria una lesione aggiuntiva e autonoma. Deve sussistere una conseguenza immediata e diretta.

Gli oneri di allegazione specifica

Il lavoratore deve allegare specificamente il tipo di danno subito. Deve fornire elementi sulle modalità e peculiarità della situazione. Non è sufficiente prospettare genericamente l’esistenza della dequalificazione. Il Giudice non può sopperire alla carenza di allegazione.

Il danno professionale

Può consistere nell’impoverimento della capacità professionale. Può derivare dalla perdita di chance di ulteriori guadagni. Richiede adeguata allegazione delle aspettative frustrate. Deve essere provato il nesso causale con il demansionamento.

Il danno biologico

Non può prescindere dall’accertamento medico-legale. Richiede una lesione dell’integrità psicofisica medicalmente accertabile. La consulenza unilaterale non può essere utilizzata. Mancava la prova del nesso causale con l’illecito datoriale.

Il danno esistenziale

Riguarda il pregiudizio sul fare reddituale del soggetto. Altera le abitudini di vita e gli assetti relazionali. Richiede la prova di scelte di vita diverse. Necessita di precise indicazioni da parte del danneggiato.

I principi generali estratti dalla sentenza

La disciplina del demansionamento post-riforma

L’art. 2103 c.c. consente la mobilità orizzontale nello stesso livello. Permette l’assegnazione a livello inferiore per riorganizzazione aziendale. Richiede il mantenimento della categoria legale. Impone la comunicazione scritta a pena di nullità.

Gli oneri probatori nel demansionamento

Il lavoratore deve allegare compiutamente i fatti costitutivi. Deve specificare le mansioni concretamente svolte. Il datore deve provare l’esatto adempimento dell’obbligo. Può dimostrare la legittimità della riorganizzazione.

La responsabilità per mobbing e straining

L’art. 2087 c.c. tutela l’integrità fisica e morale del lavoratore. Il mobbing richiede comportamenti sistematici con intento vessatorio. Lo straining è una forma attenuata senza continuità. Entrambi richiedono la prova del danno e del nesso causale.

Il regime probatorio del danno

Il danno non è automatico conseguenza dell’inadempimento. Richiede allegazione specifica del tipo di pregiudizio. Può essere provato anche per presunzioni gravi, precise e concordanti. La liquidazione equitativa necessita di parametri di riferimento.

La massima giurisprudenziale

Demansionamento – Art. 2103 c.c. – Riorganizzazione aziendale – Oneri probatori

In tema di demansionamento, l’art. 2103 c.c. novellato dal d.lgs. 81/2015 consente l’assegnazione a mansioni di livello inferiore. È necessaria una modifica degli assetti organizzativi aziendali. Deve essere mantenuta la medesima categoria legale. Il lavoratore che alleghi demansionamento deve specificare le mansioni concretamente svolte. Il datore deve provare l’esatto adempimento dell’obbligo contrattuale. Può dimostrare la legittimità della riorganizzazione e l’appropriatezza delle nuove mansioni.

Mobbing e straining – Art. 2087 c.c. – Oneri di allegazione

Il mobbing richiede comportamenti sistematici e prolungati con intento vessatorio. Lo straining rappresenta una forma attenuata senza continuità. Entrambi sono riconducibili alla violazione dell’art. 2087 c.c. Il lavoratore deve provare la nocività dell’ambiente, il danno e il nesso causale. Il datore deve dimostrare di aver adottato le cautele necessarie.

Danno da demansionamento – Oneri di allegazione e prova

Il danno da demansionamento non deriva automaticamente dall’inadempimento. È necessaria una lesione aggiuntiva e autonoma. Il lavoratore deve allegare specificamente il tipo di pregiudizio subito. Deve fornire elementi sulle modalità della situazione concreta. Il danno professionale, biologico ed esistenziale richiedono allegazione e prova distinte. La liquidazione equitativa necessita di parametri di riferimento adeguati.

La decisione e la soccombenza

Il dispositivo della sentenza

Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso escludendo la sussistenza del demansionamento. Ha negato la configurabilità di mobbing o straining. Ha respinto tutte le domande risarcitorie.

La condanna alle spese

La ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese di lite. L’importo liquidato ammonta a euro 3.500,00. Sono dovute le spese generali al 15%, IVA e CPA. La condanna segue il principio della soccombenza.

Conclusioni e riflessi pratici

La sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato. Il demansionamento richiede allegazioni specifiche e circostanziate. La riforma del 2015 ha ampliato i poteri datoriali di riorganizzazione. Il mobbing e lo straining necessitano di prova rigorosa del danno. La tutela del lavoratore rimane garantita dall’art. 2087 c.c. ma richiede allegazione precisa delle violazioni.

La pronuncia evidenzia l’importanza della corretta formulazione delle domande giudiziali. Sottolinea la necessità di allegazioni dettagliate sui fatti costitutivi. Conferma che la mera potenzialità lesiva della condotta non genera automaticamente diritto al risarcimento.