Sentenza Tribunale di Pescara pubbl. Marzo 2025 – 17L
Introduzione alla vicenda giudiziaria
La Sentenza Tribunale di Pescara 03/2025 affronta una complessa controversia lavoristica che tocca alcuni dei temi più delicati del diritto del lavoro contemporaneo. Il caso riguarda un informatico che ha subito un progressivo demansionamento culminato in un licenziamento per superamento del periodo di comporto.
I fatti della vicenda
Il rapporto di lavoro e le mansioni originarie
Il lavoratore aveva iniziato la collaborazione con l’azienda nel novembre 2019. Dal 1° aprile 2020 veniva assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere le mansioni di Project Manager (Capo servizi informatici). L’inquadramento era nel Livello VI del CCNL Telecomunicazioni.
Il progressivo demansionamento
Dal dicembre 2020, il lavoratore subiva una serie di trasferimenti a mansioni inferiori:
– Assegnazione all’Ufficio qualità, dove operava come unico dipendente
– Dal marzo 2021, destinazione al settore Test Automation, completamente sconosciuto
– Infine, assegnazione al call center per Reply come analista
Le conseguenze sulla salute
Il demansionamento provocava nel lavoratore una profonda crisi ansioso-depressiva. Dal luglio 2021 si assentava dal lavoro per malattia. Il prolungarsi delle assenze portava al licenziamento per superamento del periodo di comporto il 18 novembre 2022.
Le questioni giuridiche affrontate
Il demansionamento professionale
Il Tribunale ha dovuto valutare la violazione dell’art. 2103 c.c., che disciplina le mansioni del lavoratore. La norma stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 c.c., è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo”.
Il danno da demansionamento
Il danno da demansionamento può essere sia patrimoniale che non patrimoniale. Come stabilito dalla Cassazione civile, il danno alla professionalità può essere provato per presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
La questione del mobbing
Il Tribunale ha esaminato anche la configurabilità del mobbing. La giurisprudenza richiede quattro elementi costitutivi: “una serie di comportamenti di carattere persecutorio, l’evento lesivo della salute, il nesso eziologico tra condotte e pregiudizio, l’elemento soggettivo costituito dall’intento persecutorio”.
Il licenziamento per superamento del comporto
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è disciplinato dall’art. 2110 c.c. La giurisprudenza ha precisato che “le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l’infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro”.
Le eccezioni delle parti
Deduzioni del ricorrente
Il lavoratore sosteneva di aver subito un illegittimo demansionamento che aveva causato diversi tipi di danni:
– patrimoniale da dequalificazione professionale
– biologico per inabilità permanente
– da perdita di chance
– Nullità del licenziamento per superamento del comporto
Controdeduzioni della società
L’azienda contestava integralmente le accuse, sostenendo:
– L’assenza di qualsiasi demansionamento
– La mancanza di condotte mobbizzanti
– legittimità del licenziamento per superamento del comporto (485 giorni)
La decisione del Tribunale
Accertamento del demansionamento
Il Giudice ha riconosciuto il demansionamento, evidenziando come il lavoratore fosse stato assegnato a settori avulsi dalla sua preparazione professionale. L’istruttoria orale ha confermato che il lavoratore era stato destinato prima a un ufficio di dubbia esistenza, poi a un settore sconosciuto.
Quantificazione del danno patrimoniale
Il Tribunale ha liquidato il danno patrimoniale in circa € 7.000, pari al 20% della retribuzione annua lorda. La quantificazione è stata effettuata in via equitativa, considerando la durata del demansionamento e le modalità di attuazione.
Rigetto del danno non patrimoniale
Il Giudice ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per mancanza di prova del nesso causale tra demansionamento e patologia. Come stabilito dalla giurisprudenza, “il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale”.
Esclusione del mobbing
Il Tribunale ha escluso la configurabilità del mobbing per mancanza dell’elemento soggettivo dell’intento persecutorio. La rotazione dei dipendenti durante la pandemia non configurava condotte vessatorie sistematiche.
Legittimità del licenziamento
Il licenziamento per superamento del comporto è stato ritenuto legittimo. Erano stati superati i 485 giorni previsti dal CCNL Telecomunicazioni. Il Tribunale ha precisato che non era provato il nesso causale tra demansionamento e patologia.
Riconoscimento dell’indennità forfettaria
Il Giudice ha riconosciuto che l’indennità di € 500 mensili costituiva parte della retribuzione fissa, condannando l’azienda al pagamento di circa € 6.000 netti.
I principi generali estratti
Sul demansionamento
La sentenza conferma che il demansionamento si configura quando il lavoratore viene adibito a mansioni sostanzialmente inferiori, anche se formalmente equivalenti. Il danno patrimoniale può essere liquidato in via equitativa sulla base di elementi presuntivi.
Sul danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale da demansionamento richiede specifica allegazione e prova del nesso causale con la patologia. Non opera la presunzione in re ipsa.
Sul mobbing
Il mobbing richiede la prova dell’intento persecutorio unificante. Singoli episodi, anche censurabili, non configurano mobbing senza sistematicità e finalità vessatoria.
Sul licenziamento per comporto
Il licenziamento per superamento del comporto ha natura oggettiva. Le assenze sono computabili salvo che dipendano da responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.
Massima giurisprudenziale
In tema di demansionamento, il danno patrimoniale alla professionalità può essere liquidato in via equitativa nella misura del 20% della retribuzione annua lorda quando il lavoratore sia stato sistematicamente adibito a mansioni inferiori senza giustificazione aziendale, mentre il danno non patrimoniale richiede specifica prova del nesso causale tra dequalificazione e patologia, non operando presunzione alcuna.
Superamento del comporto
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto resta legittimo anche in presenza di demansionamento, salvo che le assenze per malattia dipendano causalmente dalla violazione degli obblighi datoriali di sicurezza.
Soccombenza e spese processuali
Il parziale accoglimento delle domande ha comportato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in applicazione del principio della soccombenza reciproca. Il Tribunale ha ritenuto equo non addossare le spese processuali a nessuna delle parti, considerando la complessità delle questioni trattate e l’esito misto del giudizio.
La decisione evidenzia l’importanza di una corretta gestione delle risorse umane da parte delle aziende e la necessità di rispettare la professionalità dei lavoratori, pur nei limiti della prova richiesta per il riconoscimento dei danni conseguenti alle violazioni contrattuali.