28L – Licenziamento per comporto

Sentenza del Tribunale di Campobasso pubbl. luglio 2024 – 28L

Nullità del ricorso per indeterminatezza nel processo del lavoro

Introduzione

Licenziamento per comporto. La sentenza del Tribunale di Campobasso luglio 2024 offre un importante contributo giurisprudenziale in materia di nullità del ricorso per indeterminatezza nel processo del lavoro, con particolare riferimento alle domande di risarcimento del danno da mobbing e di impugnazione del licenziamento. La decisione evidenzia i rigorosi oneri di allegazione che gravano sul lavoratore nel rito processuale lavoristico.

Analisi dei fatti

La vicenda processuale

La controversia ha origine dal ricorso presentato da un lavoratore dipendente dal 1984, trasferito a Campobasso nel 2020. Il ricorrente impugnava il licenziamento per superamento del periodo di comporto e richiedeva il risarcimento del danno da mobbing, allegando di aver subito comportamenti vessatori nel corso degli anni.

Le allegazioni del ricorrente

Il lavoratore sosteneva di non poter svolgere attività lavorativa a causa di gravi patologie, incluso un forte stato depressivo, e di essere stata licenziata con lettera ricevuta nel novembre 2022. Tra le condotte mobbizzanti denunciate figuravano:

  • Comportamenti vessatori da parte dei funzionari superiori
  • Trasferimenti presso uffici in condizioni igienico-sanitarie precarie
  • Declassamento ingiustificato dal livello C al livello D
  • Vessazioni successive alla testimonianza resa in favore di un collega nel 2006
  • Diniego del telelavoro con motivazioni ritenute assurde

Le eccezioni della resistente

La società convenuta si costituiva contestando integralmente la descrizione dei fatti operata nel ricorso, definendola “suggestiva, inveritiera, contraddittoria ed imprecisa”. Eccepiva inoltre:

  • L’indeterminatezza e nullità della domanda per violazione dell’editio actionis
  • L’inadeguatezza dei mezzi di prova dedotti
  • La legittimità del licenziamento ex art. 28 del D.Lgs. 81/2015

La decisione del Tribunale

Il principio di diritto consolidato

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto”.

Le carenze allegatorie riscontrate

Il Giudice ha individuato specifiche lacune nell’esposizione dei fatti:

Quanto al mobbing

Il ricorrente riferiva genericamente di aver subito comportamenti mobbizzanti senza:

– Indicare episodi specifici

– Collocare temporalmente i fatti

– Identificare colleghi o superiori responsabili

– Specificare i luoghi degli eventi

– Fornire il contenuto della denuncia ai Carabinieri

Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Campobasso n. 242/2024, “neppure nella capitolazione delle prove testimoniali sono rinvenibili dati cronologici, eventi specifici, luoghi o nomi riferiti alle vessazioni genericamente invocate”.

Quanto all’impugnazione del licenziamento

A fronte della specifica motivazione del recesso basata sul superamento del periodo di comporto, il ricorrente non allegava le ragioni di illegittimità, limitandosi a riferire che le vessazioni avrebbero aggravato patologie pregresse non specificate.

L’insufficienza della documentazione medica

Il Tribunale ha chiarito che la documentazione medica prodotta (relazione del centro anti-mobbing e certificati) non è idonea a supplire alle carenze allegatorie, richiamando il principio stabilito dalla Cassazione secondo cui la documentazione non può integrare le carenze del ricorso riguardanti l’oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi.

I principi giuridici estratti

Oneri di allegazione nel mobbing lavorativo

La sentenza conferma che nel rito del lavoro la domanda di risarcimento del danno da mobbing è nulla per indeterminatezza quando non vengano compiutamente delineati i confini della pretesa attraverso:

  • L’indicazione precipua dei singoli episodi vessatori
  • La collocazione temporale degli eventi
  • L’identificazione dei soggetti responsabili
  • La specificazione dei luoghi di accadimento

Questo orientamento trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1925/2024, che sottolinea come “grava sul lavoratore l’onere di allegare specificamente non solo la materialità dei comportamenti vessatori sistematici e prolungati, ma anche l’elemento soggettivo costituito dall’intento persecutorio”.

Circolarità tra allegazione, contestazione e prova

Il Tribunale richiama il principio della circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova nel rito del lavoro, stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Tale principio comporta che gli elementi costitutivi delle domande devono essere integralmente contenuti nei primi atti processuali, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente allegate.

Nullità dell’impugnazione del licenziamento

La decisione stabilisce che è parimenti nulla la domanda di impugnazione del licenziamento quando, a fronte di una specifica motivazione del recesso, la parte si limiti ad allegazioni generiche senza indicare le ragioni di illegittimità del provvedimento espulsivo.

Normativa di riferimento

La sentenza si inquadra nel sistema normativo del processo del lavoro, con particolare riferimento a:

  • Art. 6 del D.Lgs. 150/2011 sui termini di impugnazione del licenziamento
  • Art. 6 della L. 604/1966 sulle modalità di impugnazione
  • Art. 3 del D.Lgs. 23/2015 sulle tutele in caso di licenziamento illegittimo

Giurisprudenza correlata

Orientamenti consolidati sul mobbing

La giurisprudenza di merito ha chiarito che per la configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere cumulativamente:

  • Una pluralità di comportamenti persecutori sistematici e prolungati
  • L’evento lesivo della salute o personalità del dipendente
  • Il nesso eziologico tra condotte e pregiudizio
  • L’intento persecutorio unificante

Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Macerata n. 177/2024, “tali elementi devono essere provati dal lavoratore in maniera rigorosa e non generica”.

Onere probatorio nel mobbing

Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3982/2024 ha precisato che “in caso di domanda risarcitoria per mobbing, l’onere della prova incombe sul dipendente secondo il principio generale dell’art. 2697 c.c.”.

Distinzione tra mobbing e straining

La sentenza del Tribunale di Fermo n. 133/2024 ha chiarito che “lo straining, quale minus del mobbing, si concretizza in comportamenti del datore di lavoro che, pur non presentando i requisiti della sistematicità e della frequenza nel tempo, rappresentano forme attenuate di condotta vessatoria”.

Soccombenza e spese processuali

Il Tribunale ha dichiarato nullo il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in euro 4.000 circa per competenze oltre IVA, CPA.

Massima giurisprudenziale

Nel rito del lavoro, la domanda di risarcimento del danno da mobbing è nulla per indeterminatezza quando non vengano compiutamente delineati i confini della pretesa attraverso l’indicazione precipua dei singoli episodi che fonderebbero la condotta vessatoria, con la loro collocazione temporale, l’indicazione dei colleghi o superiori che avrebbero posto in essere i comportamenti mobbizzanti, e la specificazione dei luoghi in cui si sarebbero verificati.

Genericità delle allegazioni

La genericità delle allegazioni in ricorso si riverbera necessariamente sulla capitolazione delle circostanze di prova, che deve anch’essa contenere dati cronologici, eventi specifici, luoghi e nomi riferiti alle vessazioni invocate. Parimenti nulla è la domanda di impugnazione del licenziamento quando, a fronte di una specifica motivazione del recesso, la parte si limiti ad allegazioni generiche senza indicare le ragioni di illegittimità del provvedimento espulsivo.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Campobasso luglio 2024 rappresenta un importante precedente in materia di oneri di allegazione nel processo del lavoro, confermando la necessità di specifiche e dettagliate allegazioni nelle domande di risarcimento del danno da mobbing. La decisione sottolinea come la tutela dei diritti del lavoratore passi attraverso il rispetto delle forme processuali, richiedendo un’accurata esposizione dei fatti costitutivi della pretesa azionata.

Domande generiche

La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato che valorizza la funzione garantista delle regole processuali, evitando che domande generiche e indeterminate possano pregiudicare il diritto di difesa della controparte e l’efficace amministrazione della giustizia.