57L – Licenziamento orale: inefficacia e tutela reintegratoria secondo il Tribunale di Milano

Sentenza del Tribunale di Milano pubbl. 09/2024 – 57L

Introduzione alla vicenda

Licenziamento illegittimo. Una lavoratrice assunta con contratto a tempo indeterminato si trova improvvisamente esclusa dal proprio posto di lavoro. Scopre solo mesi dopo, recandosi presso gli uffici INPS, che il rapporto è cessato. Il datore di lavoro non le ha mai comunicato per iscritto il licenziamento. La Sentenza del Tribunale di Milano 09/2024 affronta questa situazione, chiarendo le conseguenze dell’intimazione orale del recesso.

I fatti della controversia

L’assunzione e lo svolgimento del rapporto

La lavoratrice era stata assunta in data aprile 2023 con contratto a tempo indeterminato e full time. L’inquadramento prevedeva il quinto livello del CCNL Alimentari. Le mansioni consistevano nella preparazione di gelati presso una gelateria.

La scoperta della cessazione del rapporto

Dopo un periodo di malattia, la lavoratrice tenta invano di contattare il datore di lavoro. Solo nel marzo 2024 si reca presso gli uffici INPS per richiedere informazioni. In quella sede apprende che il rapporto è cessato alla data di dicembre 2023.

La comunicazione al centro per l’impiego

Dal centro dell’impiego la lavoratrice scopre che il datore di lavoro ha comunicato il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. La comunicazione è avvenuta tramite modello UNILAV in data dicembre 2023. Nessuna comunicazione scritta è mai stata inviata alla lavoratrice.

Le domande della lavoratrice

La richiesta principale

La lavoratrice chiede l’accertamento dell’inefficacia del licenziamento di fatto attuato. Domanda la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 2 D.Lgs. n. 23/2015. Richiede inoltre il risarcimento del danno nella misura del valor      e retributivo mensile utile al calcolo del TFR, pari a circa 1.500 euro.

L’indennità richiesta copre il periodo dal licenziamento all’effettiva reintegrazione. La misura minima indicata è di cinque mensilità.

La domanda subordinata

In via subordinata, la lavoratrice chiede la declaratoria di illegittimità del licenziamento. Domanda la condanna al pagamento di un’indennità risarcitoria tra 2,5 e 6 mensilità. Richiede inoltre il trattamento di fine rapporto, quantificato in circa 1.000 euro.

Le richieste accessorie

La lavoratrice chiede la rivalutazione e gli interessi su tutti i capi di condanna. Domanda la condanna alle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La contumacia del datore di lavoro

Il datore di lavoro, regolarmente citato in giudizio, non si costituisce. Rimane contumace per l’intero corso del procedimento. Non fornisce alcuna prova dell’avvenuta comunicazione scritta del licenziamento.

Il quadro normativo di riferimento

La forma scritta del licenziamento

L’art. 2 della legge n. 604/1966 impone al datore di lavoro di comunicare per iscritto il licenziamento. La comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l’osservanza di queste disposizioni è inefficace.

La forma scritta costituisce requisito ad substantiam del licenziamento. Non si tratta di mera formalità, ma di elemento costitutivo della volontà di recedere. Il documento deve contenere la manifestazione formale della volontà negoziale di risolvere il rapporto.

La tutela reintegratoria

L’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015 prevede la tutela reintegratoria per il licenziamento inefficace perché intimato in forma orale. Il regime si applica indipendentemente dal motivo formalmente addotto dal datore di lavoro.

Il Giudice ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Condanna inoltre al risarcimento del danno subito dal lavoratore. L’indennità è commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Il risarcimento del danno

Il risarcimento copre il periodo dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione. Si deduce quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. La misura non può essere inferiore a cinque mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il TFR.

Il datore di lavoro è condannato anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il versamento copre il medesimo periodo dal licenziamento alla reintegrazione.

L’onere probatorio nel licenziamento orale

Il principio generale

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l’intimazione senza forma scritta ha un onere probatorio specifico. Deve provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale.

La manifestazione può avvenire anche con comportamenti concludenti. Non è sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa. Lo ha affermato la Cassazione civile n. 26407/2022.

La cessazione del rapporto non equivale a licenziamento

La mera cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni non fornisce di per sé la prova del licenziamento. Si tratta di circostanza di fatto di significato polivalente. Può costituire l’effetto di un licenziamento, di dimissioni o di risoluzione consensuale.

L’accertata cessazione può costituire circostanza fattuale. Unitamente ad altri elementi, consente al Giudice di radicare il convincimento che il lavoratore abbia assolto l’onere probatorio. Deve risultare l’intervenuta risoluzione del rapporto ad iniziativa datoriale.

Gli elementi probatori nel caso concreto

Nel caso esaminato, la lavoratrice ha prodotto il modello UNILAV della società. Dal documento risulta che il datore di lavoro ha comunicato al centro per l’impiego la cessazione del rapporto. La comunicazione indica la decorrenza dal dicembre 2023.

Tale documento dimostra, quantomeno in via presuntiva e per fatti concludenti, che la cessazione è ascrivibile al datore di lavoro. La comunicazione UNILAV costituisce adempimento amministrativo che rivela la volontà datoriale di risolvere il rapporto.

La giurisprudenza consolidata

Il licenziamento orale è inefficace

La giurisprudenza è costante nell’affermare che il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace. L’inosservanza dell’onere della forma scritta imposto dall’art. 2 della legge n. 604/1966 rende l’atto inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro.

La Cassazione n. 15106/2012 ha chiarito che il licenziamento orale è radicalmente inefficace. Come tale, non produce alcun effetto risolutivo del rapporto di lavoro.

L’inversione dell’onere probatorio

Quando l’estinzione del rapporto per licenziamento è circostanza incontroversa o provata documentalmente, si verifica un’inversione dell’onere probatorio. È il datore di lavoro a dover dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti formali del recesso.

La giurisprudenza di merito ha affermato che il datore di lavoro deve provare l’esistenza di un licenziamento in forma scritta. L’onere grava su di lui quando la cessazione del rapporto per sua iniziativa risulta provata.

La comunicazione UNILAV come elemento presuntivo

La comunicazione UNILAV al centro per l’impiego costituisce elemento presuntivo significativo. Dimostra che la risoluzione del rapporto è riconducibile alla volontà del datore di lavoro. Lo hanno affermato diverse pronunce di merito, tra cui il Tribunale di Milano.

Tale comunicazione, quando coincidente temporalmente con l’allontanamento del lavoratore, costituisce elemento idoneo. Prova, anche per fatti concludenti, che la cessazione è ascrivibile alla volontà datoriale di recesso.

Le argomentazioni del Giudice

La prova della volontà datoriale

Il Tribunale rileva che la lavoratrice ha prodotto il modello UNILAV. Dal documento risulta che la società ha comunicato al centro per l’impiego la cessazione del rapporto. La comunicazione è avvenuta in data dicembre 2023 con decorrenza dalla stessa data.

Tale documento dimostra, quantomeno in via presuntiva e per fatti concludenti, che la cessazione è ascrivibile al datore di lavoro. La società convenuta, rimanendo contumace, non ha dato dimostrazione di aver comunicato per iscritto il licenziamento.

L’inefficacia del licenziamento orale

Il Giudice afferma che il licenziamento è stato comunicato unicamente in forma orale. Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace per inosservanza dell’onere della forma scritta. L’inefficacia deriva dalla violazione dell’art. 2 della legge n. 604/1966.

Come tale, il licenziamento orale è inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro. La natura orale del licenziamento ne determina l’inefficacia per nullità dello stesso.

L’applicazione della tutela reintegratoria

La violazione della forma scritta comporta l’operatività dell’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015. La società va condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Deve inoltre versare l’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

L’indennità copre il periodo dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione. La misura non può essere inferiore a cinque mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il TFR. Il datore di lavoro deve versare anche i contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

La decisione del Tribunale

L’accoglimento della domanda principale

Il Tribunale accerta e dichiara l’inefficacia del licenziamento irrogato alla lavoratrice. Condanna il datore di lavoro a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro. Dispone il pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

L’indennità ammonta a circa 1.500 euro mensili. Copre il periodo dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione. Si deduce quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. La misura non può essere inferiore a cinque mensilità.

Versamento dei contributi

Il Tribunale condanna il datore di lavoro al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Il versamento copre il periodo dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione. Si applicano interessi e rivalutazione.

Il rigetto delle altre domande

Il Tribunale rigetta nel resto il ricorso. Tenuto conto dell’accoglimento della domanda di impugnazione del licenziamento, nulla può essere corrisposto a titolo di TFR. La condanna alla reintegrazione assorbe tale richiesta.

Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza. Il Tribunale le liquida in circa 3.500 euro per compensi. Si aggiungono il rimborso forfettario e gli accessori come per legge. Le spese sono distrattte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

I principi di diritto affermati

La forma scritta come requisito essenziale

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore. La forma scritta costituisce requisito ad substantiam del recesso. Non si tratta di mera formalità, ma di elemento costitutivo della volontà di recedere.

Il documento deve contenere la manifestazione formale della volontà negoziale di risolvere il rapporto. Deve essere diretto al lavoratore per consentirgli di impugnare l’atto nel termine decadenziale.

L’inefficacia del licenziamento orale

Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace. L’inosservanza dell’onere della forma scritta rende l’atto inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro. L’inefficacia opera indipendentemente dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

La tutela reintegratoria piena

Al licenziamento inefficace perché intimato in forma orale si applica la tutela reintegratoria piena. Il regime è previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015. Si applica indipendentemente dal requisito dimensionale del datore di lavoro.

Il Giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro. Condanna al risarcimento del danno commisurato all’ultima retribuzione di riferimento per il TFR. Il risarcimento copre il periodo dal licenziamento all’effettiva reintegrazione, con un minimo di cinque mensilità.

L’onere probatorio del lavoratore

Il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l’intimazione senza forma scritta deve provare che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale. La manifestazione può avvenire anche con comportamenti concludenti.

Non è sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa. La cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni non fornisce di per sé la prova del licenziamento.

Il valore probatorio della comunicazione UNILAV

La comunicazione UNILAV al centro per l’impiego costituisce elemento presuntivo significativo. Dimostra che la risoluzione del rapporto è riconducibile alla volontà del datore di lavoro. Quando coincide temporalmente con l’allontanamento del lavoratore, costituisce elemento idoneo a provare la volontà datoriale di recesso.

La massima giurisprudenziale

Il licenziamento intimato in forma orale è radicalmente inefficace per violazione dell’obbligo di forma scritta previsto dall’art. 2 della legge n. 604/1966. Al licenziamento inefficace si applica la tutela reintegratoria piena prevista dall’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

Comunicazione UNILAV

La comunicazione UNILAV al centro per l’impiego costituisce elemento presuntivo idoneo a dimostrare che la cessazione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, anche in assenza di comunicazione scritta al lavoratore.

Profili procedurali

La sentenza contestuale

Il Tribunale ha pronunciato sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c. all’esito dell’udienza di discussione. Il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione. Ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione.

All’esito della discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il Giudice ha pronunciato sentenza. Ha dato lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La contumacia del convenuto

Il datore di lavoro, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. È rimasto contumace per l’intero corso del procedimento. Non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta comunicazione scritta del licenziamento.

La contumacia non ha impedito al Giudice di decidere la causa. Il lavoratore ha assolto l’onere probatorio circa l’intervenuta risoluzione del rapporto ad iniziativa datoriale. Il datore di lavoro non ha fornito prova contraria.

Soccombenza e spese di giudizio

Il datore di lavoro è risultato integralmente soccombente. Il Tribunale lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore della lavoratrice. Le spese sono state liquidate in circa 3.500 euro per compensi professionali.

Si aggiungono il rimborso forfettario delle spese, oltre agli accessori come per legge. Le spese sono state distrattte in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario. La liquidazione tiene conto del valore della controversia, della sua complessità e dell’attività in concreto svolta.

Conclusioni

La Sentenza del Tribunale di Milano 09/2024 ribadisce principi consolidati in materia di licenziamento orale. La forma scritta costituisce requisito essenziale del recesso datoriale. Violare questa regola determina l’inefficacia radicale del licenziamento.

Prova della volontà datoriale

Il lavoratore che impugna il licenziamento orale deve provare che la cessazione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale. La comunicazione UNILAV al centro per l’impiego costituisce elemento presuntivo significativo. Dimostra la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto.

Tutela reintegratoria

Al licenziamento inefficace si applica la tutela reintegratoria piena. Il Giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro. Condanna al risarcimento del danno commisurato all’ultima retribuzione di riferimento per il TFR. Il risarcimento copre il periodo dal licenziamento all’effettiva reintegrazione, con un minimo di cinque mensilità.

Garanzie di legge

La pronuncia conferma l’importanza della forma scritta nel licenziamento. Tutela il lavoratore dall’arbitrio datoriale. Garantisce la certezza dei rapporti giuridici e il rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge.