58L – Licenziamento orale e risoluzione consensuale: inefficacia e tutela reintegratoria nella sentenza del Tribunale di Milano

Sentenza del Tribunale di Milano pubbl. 10/2024 – 58L

Introduzione alla vicenda processuale

Licenziamento illegittimo. La Sentenza del Tribunale di Milano 10/2024 affronta una questione di rilevante importanza nel diritto del lavoro. Un lavoratore viene estromesso dal posto di lavoro senza ricevere alcuna comunicazione scritta di licenziamento. Il datore di lavoro comunica al centro per l’impiego la cessazione del rapporto per giustificato motivo oggettivo. In giudizio, la società sostiene che vi sarebbe stata una risoluzione consensuale del rapporto. Il Giudice è chiamato a pronunciarsi sull’efficacia del recesso e sulla tutela applicabile.

I fatti della controversia

L’assunzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro

Il lavoratore era stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il rapporto aveva avuto inizio nell’aprile 2023. L’inquadramento prevedeva il quinto livello del CCNL Alimentari-artigianato. Le mansioni consistevano nella preparazione di gelati presso un esercizio commerciale.

La cessazione del rapporto e la scoperta del licenziamento

A partire dal maggio 2023, il datore di lavoro cessa di corrispondere le retribuzioni dovute. Il lavoratore tenta invano di contattare la società. Non riceve alcuna comunicazione scritta in merito alla cessazione del rapporto. Solo successivamente, tramite il centro per l’impiego, apprende che il datore ha comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La comunicazione UNILAV al centro per l’impiego

Il datore di lavoro ha trasmesso al centro per l’impiego la comunicazione obbligatoria UNILAV. Dal modello risulta la cessazione del rapporto per licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La comunicazione è datata dicembre 2023. Nessuna comunicazione scritta è mai stata inviata al lavoratore.

L’offerta formale di prestazione

In data agosto 2023, il lavoratore invia formale offerta di prestazione al datore di lavoro. La ricezione della missiva non è contestata dalla società. Il datore di lavoro non dà alcun seguito alla comunicazione. Non fornisce alcuna risposta né chiarimento sulla situazione.

Le domande del lavoratore

La richiesta principale di declaratoria di inefficacia

Il lavoratore chiede l’accertamento dell’inefficacia del licenziamento intimato oralmente. Domanda la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015. Richiede il risarcimento del danno commisurato all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari a circa 1.500 euro mensili.

L’indennità richiesta copre il periodo dal licenziamento all’effettiva reintegrazione. La misura minima indicata è di cinque mensilità. Il lavoratore chiede inoltre il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

Le domande subordinate

In via gradatamente subordinata, il lavoratore chiede la condanna al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 23/2015. Domanda un’indennità risarcitoria onnicomprensiva tra 2 e 6 mensilità. Nel caso di risoluzione del rapporto, chiede l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR.

Le differenze retributive

Il lavoratore chiede il pagamento delle retribuzioni non corrisposte per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2023. L’importo complessivo richiesto ammonta a circa 4.500 euro lordi. Domanda la rivalutazione monetaria e gli interessi dal dovuto al saldo. Chiede la condanna alle spese di lite.

Le difese del datore di lavoro

La costituzione in giudizio e le contestazioni

La società si costituisce in giudizio contestando le pretese avversarie. Nega di aver proceduto a un licenziamento del lavoratore. Sostiene che le parti si sarebbero accordate per risolvere consensualmente il rapporto. Non fornisce alcuna documentazione a supporto di tale tesi.

L’eccezione di risoluzione consensuale

Il datore di lavoro deduce che la cessazione del rapporto sarebbe avvenuta per accordo consensuale. Non produce alcuna traccia documentale del supposto accordo. Le allegazioni sul punto appaiono piuttosto generiche. I capitoli di prova orale articolati risultano inammissibili per genericità.

L’eccezione di pagamento delle retribuzioni in contanti

Quanto alle differenze retributive, il datore di lavoro eccepisce di aver pagato gli stipendi in contanti. Sostiene che i pagamenti sarebbero stati effettuati settimanalmente. Articola un capitolo di prova testimoniale generico e privo di riferimenti temporali e spaziali. Non indica le concrete modalità di erogazione.

Il quadro normativo di riferimento

La forma scritta del licenziamento

L’art. 2, comma 1, della legge n. 604/1966 prescrive che il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce che il licenziamento intimato senza l’osservanza di tale prescrizione è inefficace. La forma scritta costituisce requisito ad substantiam del recesso.

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

L’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 disciplina le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato. La norma prevede che tali atti devono essere compiuti con modalità telematiche su appositi moduli. In alternativa, possono essere effettuati presso le sedi assistite o avanti alla Commissione di certificazione. La mancata osservanza di tali forme comporta l’inefficacia dell’atto.

Data certa e dimissioni in bianco

La Cassazione n. 27331/2023 ha chiarito che la normativa mira a soddisfare un duplice obiettivo. Da un lato, conferire data certa alle dimissioni per rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco. Dall’altro, garantire che la volontà del lavoratore si sia formata ed espressa liberamente e genuinamente.

La tutela reintegratoria per il licenziamento inefficace

L’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015 prevede la tutela reintegratoria per il licenziamento inefficace perché intimato in forma orale. Il regime si applica indipendentemente dal motivo formalmente addotto dal datore di lavoro. Il Giudice ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Danno subito dal lavoratore

Il datore di lavoro è condannato al risarcimento del danno subito dal lavoratore. L’indennità è commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Copre il periodo dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione. La misura non può essere inferiore a cinque mensilità.

Contributi previdenziali

Il datore di lavoro è condannato anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il versamento copre il medesimo periodo dal licenziamento alla reintegrazione.

I limiti alla prova testimoniale del pagamento

L’art. 2721 del codice civile stabilisce limiti di valore per la prova testimoniale dei contratti. L’art. 2726 del codice civile estende tali norme al pagamento e alla remissione del debito. L’art. 2725 del codice civile prevede che quando la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità, la prova testimoniale è ammessa solo in casi eccezionali.

Prova testimoniale

La Cassazione n. 5884/1993 ha affermato che è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento di somme eccedenti il limite. La deroga è subordinata a una concreta valutazione delle ragioni per cui la parte non abbia predisposto una documentazione scritta.

L’onere probatorio nel licenziamento orale

Il principio generale sull’onere della prova

Il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l’intimazione senza forma scritta ha un onere probatorio specifico. Deve provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale. La manifestazione può avvenire anche con comportamenti concludenti.

La mera cessazione

Non è sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa. La cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni non fornisce di per sé la prova del licenziamento. Si tratta di circostanza di fatto di significato polivalente.

La comunicazione UNILAV come elemento presuntivo

La comunicazione UNILAV al centro per l’impiego costituisce elemento presuntivo significativo. Dimostra che la risoluzione del rapporto è riconducibile alla volontà del datore di lavoro. Lo hanno affermato diverse pronunce di merito, tra cui il Tribunale di Milano n. 1761/2024.

Tale comunicazione, quando coincidente temporalmente con l’allontanamento del lavoratore, costituisce elemento idoneo. Prova, anche per fatti concludenti, che la cessazione è ascrivibile alla volontà datoriale di recesso.

L’inversione dell’onere probatorio

Quando l’estinzione del rapporto per licenziamento è circostanza incontroversa o provata documentalmente, si verifica un’inversione dell’onere probatorio. È il datore di lavoro a dover dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti formali del recesso.

Prova del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve provare l’esistenza di un licenziamento in forma scritta. L’onere grava su di lui quando la cessazione del rapporto per sua iniziativa risulta provata. Lo ha affermato la giurisprudenza di merito in numerose pronunce.

Le argomentazioni del Giudice

La prova della volontà datoriale di recesso

Il Tribunale rileva che è documentale la comunicazione di cessazione modello UNILAV. Dal documento si legge che il rapporto sarebbe cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La convenuta si è limitata a rilevare che tale comunicazione era stata compilata erroneamente. Non ha chiarito i motivi per cui non abbia mai inteso emendare tale errore.

Il lavoratore ha offerto la propria prestazione

È pure documentale che il lavoratore ha offerto formalmente la propria prestazione. La ricezione di tale missiva non è stata contestata dalla convenuta. Non risulta che alla stessa sia stato dato alcun seguito.

È indiscusso che da maggio 2023 la datrice di lavoro aveva smesso di versare le dovute retribuzioni. Le risultanze così raccolte portano a ritenere convincente la tesi attorea. Deve ritenersi dimostrata l’estromissione dal posto di lavoro per volontà datoriale non manifestata per iscritto.

L’inefficacia della risoluzione consensuale

Quanto all’asserito accordo di risoluzione consensuale, il Giudice richiama l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. Il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per accordo consensuale solamente previa adozione della forma scritta. Le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite sono prescritte a pena di inefficacia dell’atto.

Nessuna documentazione

La difesa della convenuta non ha fornito alcuna traccia documentale del supposto accordo. Le allegazioni sul punto appaiono piuttosto generiche. I capitoli di prova orale articolati al riguardo si appalesano inammissibili per genericità.

L’inefficacia del licenziamento orale

Il licenziamento si pone irrimediabilmente in contrasto con quanto prescritto dall’art. 2, comma 1, della legge n. 604/1966. Il datore di lavoro non ha rispettato il requisito della forma scritta. Conseguentemente, in quanto intimato in violazione delle disposizioni di legge, il licenziamento è inefficace.

L’applicazione della tutela reintegratoria

Nel caso di specie, avuto riguardo alla data di inizio del rapporto, deve applicarsi la tutela di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015. Il regime si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Reintegrazione

La parte attrice deve essere reintegrata nel proprio posto di lavoro. La convenuta va condannata al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. L’indennità corrisponde al periodo dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione.

Prova di altra attività svolta

Quanto all’aliunde perceptum, nessun importo deve detrarsi. Non è emerso che la parte attrice abbia nel frattempo svolto altra attività. La convenuta deve essere condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione.

In ossequio all’art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2015, e in presenza di apposita domanda, può accertarsi che l’ammontare dell’indennità sostitutiva della reintegrazione è pari alla somma lorda di circa 24.500 euro.

Le differenze retributive

L’onere probatorio in materia retributiva

Trattandosi di azione di adempimento contrattuale, gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti. Spettava alla parte convenuta dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.

L’inammissibilità della prova testimoniale del pagamento

La parte datrice di lavoro si è limitata ad eccepire che gli stipendi sono stati pagati in contanti. Ha articolato un capitolo di prova testimoniale generico. Il capitolo è privo di riferimenti temporali e spaziali. Manca l’indicazione circa le concrete modalità di erogazione.

Inammissibilità del mezzo di prova

Il mezzo di prova è viziato da inammissibilità alla luce del combinato disposto degli artt. 2721, 2725 e 2726 del codice civile. È opportuno ricordare l’orientamento della Suprema Corte secondo cui è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento di somme eccedenti il limite.

Essenziale quietanza scritta

La deroga è subordinata a una concreta valutazione delle ragioni per cui la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta. Nella presente fattispecie, la convenuta non si è peritata di spiegare in modo plausibile la ragione per cui non si sia fatta rilasciare una quietanza scritta.

L’accoglimento della domanda di differenze retributive

Spetta alla parte attrice la somma indicata in ricorso. I conteggi offerti non sono stati specificamente contestati dalla controparte. Il Tribunale ritiene di condividerli integralmente. Tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del CCNL. L’importo complessivo ammonta a circa 4.500 euro lordi.

La decisione del Tribunale

La declaratoria di inefficacia del licenziamento

Il Tribunale dichiara l’inefficacia del licenziamento intimato alla parte attrice. Condanna la convenuta all’immediata reintegrazione della parte attrice nel posto di lavoro. Dispone il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Indennità da versare

L’indennità corrisponde al periodo dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione. Condanna la convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione.

L’accertamento dell’indennità sostitutiva

Il Tribunale accerta e dichiara che l’indennità sostitutiva della reintegrazione è pari alla somma lorda di circa 24.500 euro. Tale importo corrisponde a quindici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

La condanna al pagamento delle differenze retributive

Il Tribunale condanna la parte convenuta al pagamento della somma lorda di circa 4.500 euro. L’importo è dovuto a titolo di differenze retributive. Si aggiungono interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza. Il Tribunale le determina in complessivi circa 4.000 euro per compensi di avvocato. Si aggiungono IVA, CPA e rimborso forfettario. Le spese sono liquidate tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell’attività in concreto svolta.

I principi di diritto affermati

La forma scritta come requisito essenziale del licenziamento

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore. La forma scritta costituisce requisito ad substantiam del recesso. Non si tratta di mera formalità, ma di elemento costitutivo della volontà di recedere. Il documento deve contenere la manifestazione formale della volontà negoziale di risolvere il rapporto.

L’inefficacia del licenziamento orale

Il licenziamento intimato oralmente è radicalmente inefficace. L’inosservanza dell’onere della forma scritta imposto dall’art. 2 della legge n. 604/1966 rende l’atto inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro. L’inefficacia opera indipendentemente dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

La forma scritta della risoluzione consensuale

Il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per accordo consensuale solamente previa adozione della forma scritta. Le modalità telematiche previste dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 o presso le sedi assistite sono prescritte a pena di inefficacia dell’atto. La mancata osservanza di tali forme comporta l’inefficacia dell’accordo.

La tutela reintegratoria piena

Al licenziamento inefficace perché intimato in forma orale si applica la tutela reintegratoria piena. Il regime è previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015. Si applica indipendentemente dal requisito dimensionale del datore di lavoro.

Reintegrazione

Il Giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro. Condanna al risarcimento del danno commisurato all’ultima retribuzione di riferimento per il TFR. Il risarcimento copre il periodo dal licenziamento all’effettiva reintegrazione, con un minimo di cinque mensilità.

L’onere probatorio del lavoratore

Il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l’intimazione senza forma scritta deve provare che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale. La manifestazione può avvenire anche con comportamenti concludenti. Non è sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa.

Il valore probatorio della comunicazione UNILAV

La comunicazione UNILAV al centro per l’impiego costituisce elemento presuntivo significativo. Dimostra che la risoluzione del rapporto è riconducibile alla volontà del datore di lavoro. Quando coincide temporalmente con l’allontanamento del lavoratore, costituisce elemento idoneo a provare la volontà datoriale di recesso.

I limiti alla prova testimoniale del pagamento

La prova testimoniale del pagamento di somme eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 del codice civile è ammessa solo in casi eccezionali. La deroga è subordinata a una concreta valutazione delle ragioni per cui la parte non abbia predisposto una documentazione scritta.

Capitolo di prova testimoniale

Il capitolo di prova testimoniale deve essere specifico. Deve contenere riferimenti temporali e spaziali. Deve indicare le concrete modalità di erogazione. In mancanza di tali elementi, il capitolo è inammissibile per genericità.

La massima giurisprudenziale

Il licenziamento intimato in forma orale è radicalmente inefficace per violazione dell’obbligo di forma scritta previsto dall’art. 2, comma 1, della legge n. 604/1966. Al licenziamento inefficace si applica la tutela reintegratoria piena prevista dall’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

Risoluzione consensuale

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato richiede la forma scritta con le modalità telematiche previste dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell’atto. La comunicazione UNILAV al centro per l’impiego costituisce elemento presuntivo idoneo a dimostrare che la cessazione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, anche in assenza di comunicazione scritta al lavoratore.

Prova testimoniale

La prova testimoniale del pagamento di somme eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 c.c. è inammissibile quando il datore di lavoro non fornisca una spiegazione plausibile delle ragioni per cui non si sia fatto rilasciare una quietanza scritta e quando i capitoli di prova risultino generici per mancanza di riferimenti temporali, spaziali e di indicazioni sulle concrete modalità di erogazione.

Profili procedurali

La costituzione delle parti

Il lavoratore ha depositato ricorso chiedendo l’accoglimento delle conclusioni indicate. Il datore di lavoro si è costituito in giudizio contestando le pretese avversarie. Ha negato di aver proceduto a un licenziamento. Ha sostenuto che le parti si sarebbero accordate per risolvere consensualmente il rapporto.

L’attività istruttoria

Il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione. Ha invitato il procuratore di parte ricorrente alla discussione. All’esito della discussione, la causa è stata decisa con sentenza contestuale. Non è stata ammessa la prova testimoniale articolata dal datore di lavoro per genericità e inammissibilità.

Soccombenza e spese di giudizio

Il datore di lavoro è risultato integralmente soccombente. Il Tribunale lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore del lavoratore. Le spese sono state liquidate in circa 4.000 euro per compensi professionali.

Si aggiungono il rimborso forfettario delle spese, oltre agli accessori come per legge. La liquidazione tiene conto del valore della controversia, della sua complessità e dell’attività in concreto svolta. Le spese sono state liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014.

Conclusioni

La Sentenza del Tribunale di Milano 10/2024 ribadisce principi consolidati in materia di licenziamento orale e risoluzione consensuale; la forma scritta costituisce requisito essenziale del recesso datoriale e dell’accordo risolutivo. La sua violazione determina l’inefficacia radicale dell’atto.

Impugnazione del licenziamento

Il lavoratore che impugna il licenziamento orale deve provare che la cessazione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale. La comunicazione UNILAV al centro per l’impiego costituisce elemento presuntivo significativo. Dimostra la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto.

Licenziamento inefficace

Al licenziamento inefficace si applica la tutela reintegratoria piena. Il Giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro. Condanna al risarcimento del danno commisurato all’ultima retribuzione di riferimento per il TFR. Il risarcimento copre il periodo dal licenziamento all’effettiva reintegrazione, con un minimo di cinque mensilità.

Risoluzione consensuale

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro richiede la forma scritta con le modalità telematiche previste dalla legge. La mancata osservanza di tali forme comporta l’inefficacia dell’accordo. Il datore di lavoro non può opporre al lavoratore un asserito accordo risolutivo privo dei requisiti formali prescritti.

Differenze retributive

In materia di differenze retributive, la prova testimoniale del pagamento di somme eccedenti il limite legale è ammessa solo in casi eccezionali. Il datore di lavoro deve fornire una spiegazione plausibile delle ragioni per cui non si sia fatto rilasciare una quietanza scritta. I capitoli di prova devono essere specifici e contenere tutti gli elementi necessari.

Importanza della forma scritta del licenziamento

La pronuncia conferma l’importanza della forma scritta nel licenziamento e nella risoluzione consensuale. Tutela il lavoratore dall’arbitrio datoriale. Garantisce la certezza dei rapporti giuridici e il rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge.