59L – Contratto a termine e licenziamento orale: nullità e tutele del lavoratore

Sentenza del Tribunale di Milano pubbl. 07/2025 – 59L

Introduzione alla vicenda processuale

La Sentenza del Tribunale di luglio 2025 affronta una controversia emblematica in materia di diritto del lavoro. Un lavoratore edile viene assunto senza sottoscrivere alcun contratto scritto. Dopo un mese viene allontanato verbalmente dal posto di lavoro. La società datrice resta contumace in giudizio. Il Giudice accoglie integralmente le domande del ricorrente.

I fatti della controversia

L’instaurazione del rapporto di lavoro

Il lavoratore inizia a prestare attività lavorativa nel settore edile. Non sottoscrive alcun contratto di lavoro. Riceve una sola busta paga durante il rapporto. Dalla documentazione emerge un inquadramento come muratore di secondo livello. Il contratto risulta comunicato al centro per l’impiego come a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre.

Il passaggio tra le società

A fine settembre il lavoratore riceve un messaggio. Gli viene comunicato il passaggio ad altra società. Il messaggio garantisce invarianza di paga e contratto. Prima società comunica la cessazione del rapporto al centro per l’impiego. La seconda società risulta avere medesima sede e legale rappresentante della prima.

La cessazione del rapporto

Il 30 ottobre il lavoratore viene allontanato oralmente. Non riceve alcuna lettera di licenziamento. Successivamente apprende dal centro per l’impiego la motivazione. Risulta comunicato un licenziamento per mancato superamento della prova. Il lavoratore non ha mai ricevuto né contratti né cedolini dalla seconda società.

Le rivendicazioni del lavoratore

Il lavoratore impugna stragiudizialmente il licenziamento. Rivendica il pagamento delle competenze di fine rapporto. Chiede la consegna dei contratti mai ricevuti. Non ottiene alcun riscontro dalle società. Agisce quindi in giudizio con ricorso articolato.

Le questioni giuridiche affrontate

La forma scritta del contratto a termine

Il primo profilo riguarda la validità del contratto a tempo determinato. L’art. 19, comma 4, del d.lgs. 81/2015 stabilisce che l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. La norma richiede la forma scritta ad substantiam, di consegna al lavoratore deve avvenire entro cinque giorni dall’inizio della prestazione.

Giurisprudenza ha chiarito che la forma scritta presuppone la sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore. La sottoscrizione deve avvenire in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto. Non è sufficiente la consegna del documento sottoscritto dal solo datore di lavoro. Tale consegna non esprime inequivocabilmente l’accettazione della durata limitata del rapporto.

La Cassazione civile n. 2774/2018 ha affermato che la forma scritta è insuscettibile di essere provata a mezzo testi. La mancata sottoscrizione comporta la nullità del termine. Il termine si ha per non apposto. Il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato ab origine.

L’onere probatorio del datore di lavoro

Sul datore di lavoro grava l’onere di provare la sussistenza del contratto a termine in forma scritta. Tale principio deriva dall’art. 2697 del codice civile. Il datore deve produrre il contratto sottoscritto dal lavoratore. La comunicazione unilaterale al centro per l’impiego non è sufficiente.

La giurisprudenza di merito ha ribadito che la comunicazione Unilav costituisce dichiarazione unilaterale resa a soggetto terzo. Non è idonea a provare l’accettazione del lavoratore. In assenza di prova contraria il rapporto è a tempo indeterminato.

La forma scritta del licenziamento

Il secondo profilo concerne la validità del licenziamento. L’art. 2, comma 1, del d.lgs. 23/2015 stabilisce che il licenziamento intimato in forma orale è inefficace. La norma equipara il licenziamento orale a quello discriminatorio o nullo. Si applica la tutela reintegratoria prevista dai commi successivi.

La forma scritta del licenziamento costituisce requisito essenziale di efficacia. La mancanza di tale requisito rende il recesso giuridicamente inesistente. Il licenziamento inefficace non richiede impugnazione nel termine di decadenza. Non incide sulla continuità del rapporto di lavoro.

Il patto di prova non sottoscritto

Il terzo profilo riguarda la validità del patto di prova. L’art. 2096 del codice civile richiede che l’assunzione in prova risulti da atto scritto. La forma scritta è prescritta ad substantiam.; la mancanza comporta nullità assoluta del patto.

La Cassazione civile ha chiarito che il requisito formale deve sussistere sin dall’inizio del rapporto. Non sono ammesse sanatorie o equipollenti. La successiva documentazione della clausola non sana la nullità originaria. Il rapporto si considera costituito come contratto a tempo indeterminato definitivo.

La decisione del Tribunale

La delimitazione del thema decidendum

Il Giudice circoscrive preliminarmente l’oggetto della controversia. La rinuncia alle domande verso la prima società comporta l’estinzione parziale del giudizio. Viene meno l’interesse all’accertamento della cessione del rapporto. Le domande si concentrano esclusivamente verso la seconda società.

L’accertamento del rapporto a tempo indeterminato

Il Tribunale accerta la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato. La società convenuta è rimasta contumace. Non ha adempiuto all’onere probatorio relativo alla forma scritta. Il ricorrente ha dedotto di non aver sottoscritto alcun contratto.

Nullità del termine

In applicazione dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. 81/2015, il termine è nullo. Si ha per non apposto. Il rapporto è a tempo indeterminato dalla data di instaurazione. La decorrenza è fissata al primo ottobre.

L’inefficacia del licenziamento orale

Il Giudice dichiara inefficace il licenziamento. Il ricorrente ha dedotto di essere stato allontanato oralmente. La cessazione risulta dalla comunicazione al centro per l’impiego. La datrice di lavoro non ha dimostrato di aver licenziato in forma scritta.

Recesso inefficace

L’assenza di forma scritta rende il recesso inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 23/2015. Si applica la tutela indennitaria prevista al comma 3. La motivazione indicata al centro per l’impiego è irrilevante. Prevale l’illegittimità per inefficacia del licenziamento orale.

L’irrilevanza del mancato superamento della prova

Il Tribunale rileva che la motivazione del mancato superamento della prova è comunque insussistente.

Forma scritta del patto di prova

Anche per il patto di prova è prevista la forma scritta a pena di nullità. Prevale comunque l’illegittimità del licenziamento per inefficacia. Tale profilo è assorbente rispetto a ogni altra questione.

La tutela applicabile

Il Giudice applica la tutela prevista dall’art. 2, comma 3, del d.lgs. 23/2015. Il lavoratore ha esercitato l’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione. L’indennità è pari a quindici mensilità. Il calcolo si basa sull’ultima retribuzione di riferimento per il TFR.

La retribuzione mensile ammonta a circa duemila euro. L’indennità complessiva supera i trentamila euro. Si aggiungono interessi e rivalutazione monetaria. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

Le differenze retributive

Il Tribunale condanna la società al pagamento delle differenze retributive. Le somme riguardano il periodo fino alla cessazione del rapporto. Ammontano a circa tremila euro. Comprendono retribuzione di ottobre e competenze di fine rapporto.

Gravava sulla convenuta allegare l’avvenuto pagamento. La contumacia determina la soccombenza. Si applicano cumulativamente interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. per la natura del credito.

I principi di diritto affermati

La forma scritta ad substantiam del termine

Il primo principio riguarda il requisito formale del contratto a termine. La forma scritta è richiesta ad substantiam per la validità del termine. Presuppone la sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore. La sottoscrizione deve essere antecedente o contestuale all’inizio del rapporto.

Non è sufficiente la consegna del documento sottoscritto dal solo datore. Tale consegna non esprime inequivocabilmente l’accettazione della durata limitata. La mancanza della sottoscrizione comporta nullità del termine. Il rapporto si trasforma in contratto a tempo indeterminato ab origine.

L’onere probatorio in capo al datore

Il secondo principio concerne la distribuzione dell’onere probatorio. Sul datore di lavoro grava l’onere di provare la forma scritta del contratto a termine. Deve produrre il contratto sottoscritto dal lavoratore. La comunicazione al centro per l’impiego non costituisce prova idonea.

Rapporto indeterminato

In assenza di prova contraria il rapporto è a tempo indeterminato. La contumacia del datore determina la soccombenza. Il principio si applica anche al pagamento delle retribuzioni. Il datore deve provare rigorosamente l’avvenuto pagamento.

L’inefficacia del licenziamento orale

Il terzo principio riguarda la forma del licenziamento. L’assenza di forma scritta rende il recesso inefficace. Si applica l’art. 2, comma 1, del d.lgs. 23/2015. Il regime è quello della tutela reintegratoria o indennitaria sostitutiva.

Difetto di forma

L’inefficacia per difetto di forma prevale su ogni altra questione. È assorbente rispetto alla motivazione del licenziamento. Non rileva la giustificazione indicata al centro per l’impiego. Il licenziamento inefficace non richiede impugnazione nel termine di decadenza.

La nullità del patto di prova non scritto

Il quarto principio concerne il patto di prova. La forma scritta è richiesta ad substantiam dall’art. 2096 del codice civile. La mancanza comporta nullità assoluta del patto. Il requisito formale deve sussistere sin dall’inizio del rapporto.

Non sono ammesse sanatorie o equipollenti. La successiva documentazione non sana la nullità originaria. Il rapporto si considera costituito come contratto definitivo. Il licenziamento per mancato superamento della prova è illegittimo.

La tutela indennitaria sostitutiva

Il quinto principio riguarda la tutela applicabile. In caso di licenziamento inefficace si applica l’art. 2 del d.lgs. 23/2015. Il lavoratore può optare per l’indennità sostitutiva della reintegrazione. L’indennità è pari a quindici mensilità.

Il calcolo si basa sull’ultima retribuzione di riferimento per il TFR. L’indennità non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta determina la risoluzione del rapporto. Deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Gli orientamenti giurisprudenziali

La forma scritta del contratto a termine

Giurisprudenza è consolidata nel ritenere la forma scritta ad substantiam. La Cassazione civile ha ripetutamente affermato che presuppone la sottoscrizione del lavoratore. La consegna del documento sottoscritto dal solo datore non è sufficiente.

Il Tribunale di Milano ha chiarito che la comunicazione Unilav non prova l’accettazione del lavoratore. Il Tribunale di Torino ha ribadito che l’onere probatorio grava sul datore. In assenza di prova il rapporto è a tempo indeterminato.

Il licenziamento orale

La giurisprudenza è unanime nel ritenere inefficace il licenziamento orale. Il Tribunale di Genova ha applicato la tutela reintegratoria. Il Tribunale di Roma ha affermato che grava sul datore provare la forma scritta.

Tribunale di Chieti ha chiarito che il licenziamento inefficace non richiede impugnazione. Il Tribunale di Benevento ha ribadito che non incide sulla continuità del rapporto.

Il patto di prova

La giurisprudenza è rigorosa sulla forma scritta del patto di prova. La Cassazione civile ha affermato che è richiesta ad substantiam. Tribunale di Alessandria ha chiarito che deve sussistere sin dall’inizio.

Il Tribunale di Palermo ha ritenuto invalido il patto non sottoscritto. Il Tribunale di Torino ha escluso sanatorie successive. Tribunale di Napoli ha applicato la tutela reintegratoria.

La cessazione del rapporto a termine inesistente

La giurisprudenza ha chiarito che la cessazione di un rapporto a tempo indeterminato per inesistenza del termine costituisce licenziamento. Il Tribunale di Milano ha affermato che non può qualificarsi come mancata proroga; Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha equiparato la fattispecie al licenziamento illegittimo. Si applica la disciplina generale del recesso. Il licenziamento orale è inefficace.

Le conseguenze pratiche

Per il lavoratore

Il lavoratore ottiene il riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato. Può scegliere tra reintegrazione e indennità sostitutiva. L’indennità ammonta a quindici mensilità. Non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

Ha diritto alle retribuzioni non corrisposte. Ottiene il pagamento delle competenze di fine rapporto. Matura il diritto al TFR. La sentenza è provvisoriamente esecutiva. Può procedere all’esecuzione con la sola copia del dispositivo.

Per il datore di lavoro

Il datore di lavoro subisce la condanna alla reintegrazione o al pagamento dell’indennità. Deve corrispondere le retribuzioni arretrate. Deve versare i contributi previdenziali per il periodo. Subisce la condanna alle spese di lite.

Le spese ammontano a circa tremila euro. Si aggiungono IVA e CPA. Si applica il rimborso forfettario del quindici per cento. Opera la distrazione in favore dei procuratori antistatari.

La massima giurisprudenziale

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, la forma scritta prevista ad substantiam dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. 81/2015 presuppone la sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto.

Nullità del termine

Non è sufficiente la consegna del documento sottoscritto dal solo datore di lavoro. La mancanza della sottoscrizione comporta la nullità del termine, che si ha per non apposto, con conseguente trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato ab origine.

Il licenziamento orale

In tema di licenziamento, l’assenza di forma scritta nella comunicazione del recesso datoriale rende il licenziamento inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 23/2015. Si applica la tutela indennitaria prevista al comma 3 dello stesso articolo. Tale inefficacia per difetto di forma scritta prevale ed è assorbente rispetto a ogni altra questione relativa alla motivazione del licenziamento, ivi compresa quella concernente il mancato superamento del periodo di prova.

La forma scritta del patto di prova

In tema di patto di prova, la forma scritta richiesta ad substantiam dall’art. 2096 del codice civile deve sussistere sin dall’inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie. La mancanza comporta nullità assoluta del patto e trasformazione automatica del rapporto in contratto a tempo indeterminato definitivo. Ne consegue l’illegittimità del licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova.

La soccombenza e le spese di giudizio

La società convenuta è risultata integralmente soccombente. Il Tribunale ha accolto tutte le domande del ricorrente. Ha condannato la società al pagamento delle spese di lite. Le spese sono state liquidate in complessivi tremila euro.

Condanna alle spese

La condanna alle spese segue il principio della soccombenza. La contumacia della convenuta ha aggravato la posizione processuale. Non ha consentito la prova dei fatti a proprio favore. Ha determinato l’accoglimento integrale delle domande.