54L – Licenziamento per assenza ingiustificata

Tribunale di Bologna Sentenza pubbl. aprile 2025 – 54L

Quando l’eccezione di inadempimento salva il lavoratore

Introduzione alla vicenda

Il Tribunale di Bologna, con sentenza di aprile 2025, ha affrontato un caso emblematico di licenziamento per giusta causa. Un autista dipendente si era assentato dal lavoro per otto giorni consecutivi. Il datore di lavoro aveva contestato l’assenza come ingiustificata e aveva proceduto al licenziamento. Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento sostenendo che l’assenza era legittima. La società resistente era rimasta contumace nel giudizio.

I fatti della controversia

Rapporto di lavoro

Il lavoratore era stato assunto con contratto a tempo determinato nell’ottobre 2022. Il rapporto era divenuto a tempo indeterminato dal dicembre dello stesso anno. L’inquadramento era quello di autista di quinto livello secondo il CCNL Autotrasporto Merci Industria. Il contratto prevedeva un orario di lavoro a tempo parziale.

La contestazione disciplinare

Nel mese di ottobre 2023 la società aveva inviato una contestazione disciplinare. L’addebito riguardava un’assenza ingiustificata dal servizio. Il lavoratore aveva presentato giustificazioni scritte. Aveva anche richiesto di essere sentito in audizione. Il datore di lavoro non aveva risposto alla richiesta di audizione.

Il licenziamento

Pochi giorni dopo la contestazione la società aveva intimato il licenziamento per giusta causa. Il provvedimento era stato notificato tra il 19 e il 24 ottobre 2023. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento il 25 ottobre 2023. L’impugnazione era avvenuta, pertanto, nei termini previsti dalla legge.

Le eccezioni sollevate dal lavoratore

La violazione del diritto di audizione

Il lavoratore aveva contestato la mancata audizione. Aveva richiesto espressamente di essere sentito nelle giustificazioni scritte. Il datore di lavoro aveva proceduto al licenziamento senza concedere l’audizione. Questa violazione riguardava le garanzie procedimentali previste dall’art. 7 della legge 300/1970.

L’eccezione di inadempimento

Il lavoratore aveva invocato l’art. 1460 del codice civile. Aveva sostenuto che l’assenza era giustificata dall’inadempimento datoriale. Il datore di lavoro non aveva pagato la retribuzione di agosto 2023. Inoltre aveva operato trattenute illegittime per sanzioni amministrative. Queste trattenute erano state effettuate per mesi a titolo di violazioni del codice della strada.

La decisione del Tribunale

L’onere della prova

Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui il datore di lavoro deve provare il regolare adempimento. La società resistente era rimasta contumace. Non aveva fornito alcuna prova di aver pagato regolarmente le retribuzioni. Non aveva dimostrato la legittimità delle trattenute operate.

L’applicabilità dell’eccezione di inadempimento

Il Giudice ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 1460 c.c. al rapporto di lavoro. Il contratto di lavoro subordinato ha natura sinallagmatica e di scambio. Nei contratti con prestazioni corrispettive ciascuna parte può rifiutarsi di adempiere. Il rifiuto è legittimo quando l’altra parte non adempie o non offre di adempiere.

La valutazione comparativa dei comportamenti

Il Tribunale ha proceduto alla valutazione comparativa dei comportamenti. Ha:

-tenuto conto dell’elemento cronologico e di quello logico.

-verificato la relazione causale tra l’inadempimento datoriale e il rifiuto del lavoratore.

-valutato la proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto.

Il principio di buona fede

Il giudice ha richiamato il limite della buona fede previsto dall’art. 1460, comma 2, c.c.. Il rifiuto di adempiere deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo. Deve trovare concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita. Nel caso di specie il mancato pagamento della retribuzione costituiva inadempimento grave.

L’assenza di giusta causa

Il Tribunale ha escluso la sussistenza della giusta causa di licenziamento. L’assenza del lavoratore era giustificata dall’inadempimento datoriale. Il rifiuto di prestare servizio era conforme a buona fede. Il datore di lavoro aveva reiteratamente omesso il pagamento delle retribuzioni. Aveva operato trattenute illegittime per mesi.

I principi giuridici applicati

La giusta causa di licenziamento

Per stabilire l’esistenza di una giusta causa occorre valutare la gravità dei fatti. La valutazione deve considerare la portata oggettiva e soggettiva dei medesimi. Deve tenere conto delle circostanze in cui sono stati commessi. Deve considerare l’intensità dell’elemento intenzionale. Occorre verificare la proporzionalità tra fatti e sanzione inflitta.

Elementi essenziali del rapporto

La giusta causa deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto. In particolare deve ledere l’elemento fiduciario. La lesione deve essere tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Questo principio è stato affermato dalla Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 6498/2012.

L’eccezione di inadempimento nel rapporto di lavoro

Il contratto di lavoro subordinato è un contratto sinallagmatico. Trova applicazione il principio dell’eccezione di inadempimento. Il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la prestazione quando il datore non adempie. Il rifiuto deve essere motivato dall’inadempimento della controparte o dalla mancanza di offerta di adempimento.

Mancato pagamento retribuzioni

Non può considerarsi ingiustificato il rifiuto di adempiere a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni. Questo principio è stato affermato dalla Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 14905/2012. Il rifiuto deve rispettare il limite della buona fede. Non deve contrastare con i principi generali di correttezza e lealtà.

L’insussistenza del fatto materiale

L’assenza dal lavoro determinata dal legittimo esercizio dell’eccezione di inadempimento costituisce fatto privo di rilevanza disciplinare. Ai fini dell’applicazione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2015 integra l’ipotesi di insussistenza del fatto contestato.

Fatto senza rilievo disciplinare

L’insussistenza del fatto materiale comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità. Comprende anche tutte le ipotesi in cui il fatto materialmente accaduto non abbia rilievo disciplinare. Questo principio è stato affermato dalla Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 12174/2019 e confermato dalla Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza n. 8902/2024.

La tutela reintegratoria applicata

L’annullamento del licenziamento

Il Tribunale ha annullato il licenziamento intimato nell’ottobre 2023. Ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Ha applicato la tutela prevista dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2015. Questa tutela si applica quando sia direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato.

L’indennità risarcitoria

Il datore di lavoro è stato condannato al pagamento dell’indennità risarcitoria. L’indennità è commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Il calcolo parte dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione. La misura non può essere inferiore a cinque mensilità. Non può essere superiore a dodici mensilità.

La regolarizzazione contributiva

Il datore di lavoro è stato condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il versamento riguarda il periodo dal licenziamento all’effettiva reintegrazione. I contributi devono essere maggiorati degli interessi nella misura legale. Non si applicano sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.

La soccombenza e le spese di giudizio

Il Tribunale ha condannato la società resistente al pagamento delle spese processuali. Le spese sono state liquidate in complessivi 7.000 euro circa per compenso professionale. A questo importo si aggiungono le spese generali, l’IVA e il CPA come per legge.

Massima giurisprudenziale

Nel rapporto di lavoro subordinato, avente natura sinallagmatica e di scambio, trova applicazione il principio dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. Il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione non costituisce giusta causa di licenziamento quando sia motivato dall’inadempimento della controparte datoriale.

Mancato pagamento retribuzioni

Il mancato pagamento delle retribuzioni costituisce inadempimento grave che giustifica l’assenza dal lavoro. L’assenza determinata dal legittimo esercizio dell’eccezione di inadempimento costituisce fatto privo di rilevanza disciplinare. Ai fini dell’applicazione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015 integra l’ipotesi di insussistenza del fatto contestato.

Tutela reintegratoria

Comporta la tutela reintegratoria piena con diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Resta a carico del datore di lavoro l’onere di provare il regolare adempimento delle proprie obbligazioni retributive.